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Il passeggero ha diritto al risarcimento del danno esistenziale subito per effetto della cancellazione senza avviso del volo
Pubblicata il 29/04/2008
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Con atto di citazione notificato il 12/01/2006, (A) conveniva l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., per sentirla condannare - previo accertamento e declaratoria che la cancellazione, senza avviso per i passeggeri nei termini di legge, del volo AZ1647 Milano Malpensa-Brindisi del 07/10/2005 ore 15,35 si verificava per sua responsabilità - al pagamento della somma di e 250,00 per compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE n. 261/2004, di e 5,80 per spese sostenute ex art. 8 Regolamento CE n. 261/2004 e 500,00 o della maggiore o minore per danno non patrimoniale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 23/02/2006 si costituivano l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., la quale, eccependo il caso di forza maggiore, chiedeva il rigetto della domanda per sua infondatezza, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel corso del giudizio la società convenuta non compariva e sulla richiesta dell'attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, anche con facoltà di depositare note.
All'udienza del 16/05/2006, espletati gli incombenti, la causa, istruita con deposito di documenti, veniva introitata a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si osserva che alla fattispecie non è applicabile - come sostenuto dalla società convenuta - l'art. 19, L. 10/01/2004, n. 12 con la quale veniva ratificata in Italia la Convenzione di Montreal del 28/05/1999, disciplinando tale normativa il trasporto aereo internazionale, bensì l'art. 1681 C.c. - che richiama l'art. 1218 C.c. - e l'art. 408, R.D. 30/3/1942, n. 327 (Codice della navigazione). Essendo l'Italia stato membro della Comunità Europea è, altresì, applicabile il Regolamento CE n. 261/2004, entrato in vigore il 17/02/2005, peraltro recepito da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. nelle proprie condizioni generali di trasporto edizione 2005.
Alla luce di tali disposizioni statali, in caso di mancata esecuzione del trasporto o di suo ritardo, è presunta la responsabilità del vettore, il quale è liberato se prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 ed 8 del Regol. CE 261/2004, in caso di cancellazione del volo, il passeggero, non informato di detto evento secondo i tempi di cui all'art. 5, comma 1, nn. i), ii) e iii), e che il vettore riesce ad imbarcare su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ha diritto altresì, ad una compensazione pecuniaria da e 250,00 ad e 600,00 riducibile sino al 50% per ritardi inferiori ad un tempo da due a quattro ore secondo la distanza del luogo di destinazione finale da quello in cui avviene la cancellazione del volo originario.
Nel caso di specie, pacifici, sia la cancellazione non preavvertita del volo Alitalia AZ1647, con partenza alle ore 15,35 del 07/10/2005, perché documentata ed ammessa - o non contestata - anche dalla società convenuta, sia l'imbarco su volo alternativo Alitalia AZ1645 con partenza 21,05, del medesimo 07/10/2005, documentato e non contestato, la compagnia aerea Alitalia S.p.A. eccepiva il verificarsi di cause di forza maggiore, ravvisate in cause tecniche, non meglio specificate, delle quali, comunque, non forniva come suo onere alcuna prova, non potendo ritenersi tale la documentazione allegata ai numeri 1, 2 e 3 del proprio fascicolo di parte, perché non è possibile - sempre che ciò potesse ritenersi sufficiente - comprendere da chi e con quali funzioni la stessa sia stata redatta.
Va, pertanto, ritenuta la responsabilità dell'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. per la cancellazione del volo AZ1647 del 07/10/2005 del quale (A) era passeggera.
Acclarata la responsabilità, occorre verificare il danno risarcibile ed, in caso positivo, in quale misura.
Certa la riconoscibilità della compensazione pecuniaria nella misura di e 250,00, prevista dal Regolamento CE 261/2004 e recepita nelle condizioni generali di trasporto della stessa compagnia aerea convenuta, non può riconoscersi quella di e 5,80, poiché lo scontrino fiscale non può ritenersi nemmeno elemento probatorio, in quanto non riconducibile all'attrice per totale mancanza di qualsiasi riferimento a dati personali della stessa.
Per ciò che concerne il danno esistenziale, esso è riconoscibile, tenuto conto che l'attrice ha raggiunto la sua destinazione con un ritardo di 6 ore, situazione questa che necessariamente le provocava disagi la cui causa va individuata nel comportamento della compagnia aerea convenuta.
Certo il danno, ma impossibile da dimostrare nel suo preciso ammontare, trova applicazione l'art.
1226 C.c. per la sua liquidazione in via equitativa.
Può, quindi prudentemente liquidarsi la somma di e 150,00 per il disagio riportato dall'attrice a causa del comportamento della convenuta che le ha provocato dispendio di energia psico-fisica per le differente organizzazione al fine di raggiungere la destinazione.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria sulla sorte capitale vanno calcolati, ai sensi dell'art. 1224 comma 1, C.c., gli interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
Le spese e competenze di giudizio, rapportate al quantum riconosciuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (A) con atto di citazione notificato il 12/01/2006, così provvede:
1) Previo accertamento, dichiara la responsabilità dell'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. per la cancellazione non preavvertita del volo AZ1647 in partenza da Milano Malpensa il 07/10/2005 alle ore 15,35 e per l'effetto;
2) Condanna l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di e 400,00, di cui e 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 ed 8 del Regolamento CE 261/2004 ed e 150,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, oltre interessi dalla data della costituzione in mora al soddisfo.