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Il paziente non può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario contro la sua volontà

Il paziente non può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario contro la sua volontà, in ossequio al disposto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, salvo che esistano condizioni di assoluta urgenza e di stato di incoscienza che potrebbero legittimare un intervento senza il consenso. Ciò, però, non significa che il consenso a un intervento (nella specie, a un'operazione e, quindi, all'anestesia) debba essere necessariamente espresso per iscritto, ben potendolo desumere, per implicito, dal comportamento del paziente. (Nella specie, oggetto del ricorso del procuratore generale e delle parti civili, era la decisione che aveva mandato assolto dall'imputazione relativa ai reati di cui agli articoli 613 e 586 del Cp un medico anestesista, che aveva partecipato a un intervento chirurgico nel corso del quale una paziente era deceduta per arresto cardiaco; la Corte, partendo dalla premessa di cui in massima, ha ritenuto corretta e congruamente motivata la pronuncia liberatoria, laddove, pur in difetto di consenso scritto, si era apprezzato che la paziente si era rifiutata di apporre la firma sul modulo del consenso all'intervento solo per paura, e non per una scelta cosciente e ponderata di rifiuto delle cure, onde il consenso all'intervento poteva essere desunto implicitamente dal comportamento complessivo della paziente - che aveva tenuto un atteggiamento collaborativo al momento dell'ingresso in camera operatoria - e dall'interpretazione dello stesso fatta dai più stretti congiunti, risultando che il modulo di consenso all'operazione e all'anestesia era stato formalmente firmato dal marito, ivi presente).




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FI. SA., N. IL (OMESSO);

FI. GI., N. IL (OMESSO);

FI. GA. RO., N. IL (OMESSO);

contro

CA. GI., N. IL (OMESSO);

AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO);

avverso SENTENZA del 08/01/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO RAFFAELLO;

Udito il Procuratore Generale in Persona del dott. Vito Monetti che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore dell'imputato Ca. Gi., avv. FERRARA Carmelo Fabrizio, che ha chiesto che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi proposti sia dal Procuratore Generale che dalle parti civili.

OSSERVA

La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8.1.2008, ha confermato la sentenza del G.U.P. del tribunale di Gela del 2.5.2007, con la quale il medico anestesista Ca. Gi. era stato assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione relativa ai reati di cui agli articoli 613 e 586 c.p. in danno della defunta In. Ma. Gr. di anni (OMESSO), commessi il (OMESSO) in concorso col chirurgo Di. Na. Ig., contro il quale si era proceduto separatamente.

L'imputazione era relativa al fatto che, senza il di lei consenso, la In. sarebbe stata posta in stato di incapacita' di intendere e di volere con la somministrazione di sostanze anestetiche, somministrazione in conseguenza della quale essa era deceduta per arresto cardiaco irreversibile.

Il (OMESSO) la In., che accusava forti dolori all'addome, era stata condotta all'ospedale di (OMESSO) dal figlio Fi. Gi. e dalla nipote Ga. Em.. Eseguiti alcuni esami, fra cui una TAC, era stata accertata la presenza di una massa addominale di natura verosimilmente neoplastica. Il chirurgo Di. Na. ritenne necessario un intervento operatorio di urgenza, ma la In. si rifiuto' di firmare il modulo di consenso all'operazione; essa, tuttavia, rifiuto' di firmare anche il modulo con l'espressione del dissenso. Richiesto dai sanitari, provvide il marito della In., Fi. Sa., ad acconsentire per iscritto all'intervento. La In. si rifiuto' anche di firmare il consenso all'anestesia, per la quale era stato valutato un rischio elevato; accetto' comunque che le venisse praticata l'emotrasfusione. Il marito firmo' anche il consenso all'anestesia.

Portata in sala operatoria, secondo le testimonianze assunte, la donna non avrebbe espresso nessun palese rifiuto dell'intervento.

Poco dopo che le venne somministrata l'anestesia, per un arresto cardiocircolatorio la In. mori'.

Il GUP e la Corte d'Appello hanno emesso sentenza di assoluzione ritenendo che non si fosse agito contro la volonta' della In..

Hanno ritenuto che ci fosse stata una volonta' tacitamente manifestata per il fatto che la donna, pur non avendo firmato il consenso scritto, non aveva voluto mettere per iscritto il proprio dissenso ne' aveva manifestato con il proprio comportamento il dissenso a che le venisse praticata l'anestesia e fosse sottoposta all'intervento di chirurgia mostrandosi tranquilla all'ingresso in sala operatoria e prestando la propria collaborazione per la incannulazione della vena.

Cio' e' stato accertato in base alle deposizioni degli infermieri C. e Ro.; al fatto che Fi. Sa. e Fi. Gi. non avevano riferito che la In. rifiutava di sottoporsi all'intervento, ma solo che essa aveva paura dello stesso; alla non creduta testimonianza dell'amica Ri. Fr.; alla attendibilita' solo parziale della deposizione resa dalla nipote Ga. Em..

Ha aggiunto la Corte d'Appello che il consenso espresso per iscritto e' necessario solo per gli interventi di trapianto e la donazione di sangue e quindi che nel caso di specie poteva essere sufficiente un consenso implicito.

Pur essendo indiscutibile che l'anestesia aveva accelerato il momento dell'exitus finale, ha ritenuto la Corte che l'alto rischio era stato "valutato e comunque affrontato scegliendo la strada della possibilita' di salvezza anziche' quella della morte sicura, certamente a breve termine".

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta deducendo come primo motivo ex articolo 606 c.p.p., lettera b) la violazione del principio enunciato negli articoli 13 e 32 della Costituzione e nella Legge n. 833 del 1978, articolo 33, e articolo 42 c.p. per il quale nessuno puo' essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La In., che era stata sempre pienamente cosciente, sia il (OMESSO) che il giorno successivo avrebbe manifestato chiaramente il proprio dissenso sia all'anestesia sia all'intervento chirurgico; cio' risultava dal diario clinico nel quale era stato annotato che "la paziente rifiuta momentaneamente l'intervento per motivi personali"; il dissenso sarebbe stato da ritenersi certamente espresso, tanto che la In. aveva invece manifestato l'espresso consenso all'emotrasfusione. I sanitari si sarebbero rivolti ai parenti senza la ricorrenza dei presupposti. Non avrebbe potuto essere ritenuto consenso all'intervento chirurgico ed alla anestesia il consenso all'emotrasfusione, poiche' questa era giustificata per la "correzione dell'anemia" e non per un eventuale intervento chirurgico.

Come secondo motivo deduce contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione per avere escluso la espressione del dissenso da parte della In..

Nel modulo per il consenso all'anestesia risultava "Accetta trasfusione: Non firma consenso all'intervento", mentre nel diario clinico e terapia era stato annotato "rifiuta momentaneamente l'intervento propostole per motivi personali". Manifestamente illogica la sentenza anche per il fatto che erano stati ritenuti attendibili i testimoni, infermieri e collaboratori dell'imputato e dipendenti dell'Ente Ospedaliero, presente nel processo quale responsabile civile, e per non avere valutato le conclusioni dei consulenti del p.m. per i quali l'intervento era necessario ma non urgente e le condizioni della paziente le avrebbero concesso una aspettativa di vita massima di un anno.

Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di Fi. Sa., Fi. Gi. e Fi. Ga. Ro., marito il primo e figli gli altri della In., costituitisi parti civili.

Dopo una premessa nella quale sono stati richiamati alcuni principi generali del codice di deontologia medica e di diritto e ribadita la necessita' del consenso esplicito del paziente, i ricorrenti deducono come motivo l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. e la mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione della sentenza ex articolo 606 c.p.p., lettera e) in ordine alla irrilevanza del fatto che la paziente non aveva firmato il diniego, visto rifiuto dell'intervento e della anestesia che sarebbe stato espresso in modo certo; alla non ritenuta attendibilita' della teste Ri.; alla ritenuta attendibilita' degli infermieri ed al fatto che la loro deposizione sarebbe stata riscontrata da quanto detto dall'imputato; al fatto che la paziente andava incontro a morte certa ed a breve termine, fatto che sarebbe stato smentito dalla relazione di necroscopia e dall'esame dei periti del p.m.. Deducono inoltre che la corte d'appello avrebbe omesso di rispondere alle richieste contenute nell'atto di appello del p.m. e delle parti civili.

Ritiene questa Corte che entrambi i ricorsi debbano essere rigettati perche' i motivi addotti sono infondati.

Non c'e' dubbio che la In. non poteva essere sottoposta ad alcun trattamento sanitario contro la sua volonta': l'articolo 32 Cost., comma 2 non da adito a dubbi, ne' esistevano quelle condizioni di assoluta urgenza e di stato di incoscienza della paziente che avrebbero potuto legittimare un intervento senza il suo consenso.

Il consenso all'operazione e quindi alla anestesia, tuttavia, non necessariamente avrebbe dovuto essere espresso per iscritto e ben poteva essere dedotto dal comportamento della paziente.

I giudici del merito hanno ritenuto che la In. implicitamente avesse acconsentito ad essere sottoposta alla anestesia ed all'operazione chirurgica, che era certamente necessaria anche se non urgentissima, per il fatto che essa, richiesta di esprimere per iscritto la propria volonta' di consenso o di rifiuto, si era rifiutata, mentre i parenti piu' stretti avevano riferito che il rifiuto era dovuto solo al fatto che essa aveva paura dell'intervento. Anche al momento dell'ingresso in sala operatoria la In. non rifiuto' le cure ed anzi presto' collaborazione per la incannulazione della vena, secondo la ricostruzione dei fatti operata in base alle testimonianze assunte, mentre il marito, che era la persona maggiormente in grado di interpretare la vera volonta' della moglie, acconsenti' a firmare l'atto di consenso all'operazione ed alla anestesia.

La In. era cosciente e non ricorrevano le condizioni perche' il consenso venisse espresso dai parenti piu' stretti: tuttavia il fatto che il marito accetto' di firmare il modulo di consenso ed i figli non espressero nessun parere contrario, costituisce la piu' sicura ed autorevole interpretazione della volonta' della malata, che si rifiutava soltanto di apporre qualsiasi tipo di firma solo per paura e non per un scelta cosciente e seriamente ponderata di rifiuto delle cure con la consapevolezza di andare incontro a morte certa per la incurabile malattia che la affliggeva.

Ritiene questa Corte che con la sentenza impugnata non vi sia stata nessuna violazione di legge non essendosi affermata la irrilevanza della volonta' della paziente e che l'avere dedotto il consenso all'intervento ed alla anestesia dal comportamento complessivo della paziente e dall'interpretazione dello stesso fatta dai piu' stretti congiunti non sia stato ne' contraddittorio ne' illogico.

Una diversa interpretazione delle risultanze probatorie non e' possibile che venga operata da questo giudice di legittimita'.

Non e' contraddittoria od illogica la motivazione anche nella parte in cui non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle testi Ga. Em. e Ri. Fr.; quelle della Ga. perche' solo nel (OMESSO) essa riferi' di avere avuto una percezione diretta del diniego da parte della In. all'intervento, mentre a cio' non aveva fatto nessun accenno nelle dichiarazioni rese nel (OMESSO) ai carabinieri nell'immediatezza del fatto; quelle della Ri. perche' la sua presenza al momento dell'ingresso della malata nella sala operatoria non era risultata certa.

Neppure censurabile e' il fatto che venne prestata fede alle deposizione rese dagli infermieri C. e Ro. ritenuti attendibili, anche se dipendenti dell'ente citato come responsabile civile, fatto che di per se' non esclude l'attendibilita' del teste.

Al rigetto del ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili segue la condanna di queste ultime al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili in solido al pagamento delle spese processuali.

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