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Il porprietario di un cane nell'affidarlo ad un altro deve necessariamente sceglierlo tenendo conto della stazza fisica del cane. Potrebbe infatti rispondere dei danni dallo stesso causati

L'obbligo di controllo del cane incombe di diritto sul suo proprietario (di fatto la persona dominante rispetto all'animale), di conseguenza vale il principio che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Sicché, in caso di affidamento, il proprietario non deve solo fornire all'affidatario il guinzaglio e/o la museruola (cautele minime prescritte), ma deve necessariamente scegliere l'affidatario tenendo anche conto della stazza fisica del cane, escludendo persone non idonee a contenere eventuali reazioni dell'animale. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 8 settembre 2008, n. 34765)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Lionello - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Catanzaro;

avverso sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in esito all'udienza del 3/1/2007;

imputato, Mo. Co. n. il (OMESSO) e Ol. Do. n. il giorno (OMESSO), entrambi difesi dall'Avv.to TRUNCE' Romualdo di fiducia;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza dal consigliere Dott. Gaetanino Zecca;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, limitatamente alla posizione del Ma..

PREMESSO IN FATTO

La corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva affermato la colpevolezza di tutti e due gli imputati ai quali era addebitato ex articoli 40, 113 e 590 c.p., il delitto di lesioni colpose cagionate al piccolo Ru. Lu., (assoggettato dopo i morsi ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti), da un pitbull di proprieta' degli stessi imputati non adeguatamente custodito, il 3/1/2007, condannava la Ol. e assolveva il Mo..

Contro cosi' fatto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro che concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 3/4/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, investe la sola statuizione che ha riguardo alla posizione del Mo. e non anche la statuizione di condanna che ha definitivamente investito la Ol..

Il PG denunzia violazione dell'articolo 40 c.p. per non avere la sentenza impugnata individuato la colpa del Mo. derivata dal suo ruolo di affidante a persona (la moglie) non idonea a contenere le reazioni dell'animale affidato, e anche derivata dalla inosservanza dei suoi obblighi di sorveglianza e di controllo (il Mo. non aveva curato ne' controllato l'applicazione della museruola e non aveva curato la inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza fisica e alle reazioni dell'animale).

La motivazione della sentenza impugnata afferma la non rimproverabilita' del Mo. rispetto all'episodio lesivo per la ragione che egli era intervenuto nella vicenda in un secondo momento quando il bambino era gia' stato azzannato e crede che la sentenza di condanna del Tribunale abbia fondato la statuizione di colpevolezza sulla sola base del titolo di proprieta' del cane.

La motivazione viola l'articolo 40 del c.p. perche' non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il Mo., era presente in casa secondo la stessa ricostruzione della sentenza di appello che accerta (pg. 5) essere accorso il Mo. alle grida della moglie e della madre del bambino azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano a tamponare le ferite. L'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo proprietario, il Mo. appunto, e di fatto su chi per essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare, di verificare comunque che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio), cautele che secondo la sentenza di primo grado non furono adottate. Il Mo. non deve rispondere per responsabilita' oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni. La motivazione di appello, a fronte della opposta motivazione di primo grado, doveva dare specifico conto delle ragioni della sua diversa decisione senza arrestarsi all'erronea prospettiva (erronea perche' ha considerato il solo articolo 40 c.p., comma 1 senza avvertirsi che la sentenza riformata aveva applicato l'articolo 40 c.p., comma 2) che ha letto nella sentenza del primo giudice una statuizione fondata su un principio di responsabilita' oggettiva contrastante col principio di personalita' della responsabilita' penale.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per causa delle denunziata erronea applicazione della legge penale e il procedimento deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mo. Co., con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, altra Sezione.

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