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Il pregiudizio sofferto, di natura non meramente emotiva e interiore, non solo deve essere allegato in modo preciso, ma deve essere altresì in grado di alterare le abitudini e gli assetti relazionali propri dei soggetti

Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno esistenziale, il pregiudizio sofferto, di natura non meramente emotiva e interiore, non solo deve essere allegato in modo preciso, ma deve essere altresì in grado di alterare le abitudini e gli assetti relazionali propri dei soggetti, inducendoli a scelte diverse da quelle che sarebbero state adottate in assenza del danno. (Tribunale di Benevento, sentenza del 5 febbraio 2008, n. 166)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento depositato il 14/7/2005, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Gi.Cl. e Li.Ri., assegnatari in locazione dall'IACP di Benevento di un appaitamento sito al 1° piano di una palazzina ubicata in Benevento alla via (omissis), il GD di questo Tribunale ordinava a Ma.Co. di non parcheggiare l'autocarro (omissis) nella zona sottostante il balcone del suddetto appartamento nonché all'interno della zona condominiale disciplinata dall'art. 7 del Regolamento di Condominio e fissava il termine di gg. 30 per l'inizio del giudizio di merito.

Con citazione notificata il 21/7/2005 Gi.Cl. e Li.Ri. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, il citato Ma.Co. per sentire confermare il divieto assoluto di parcheggio dell'autocarro (omissis); per sentire ordinare al Ma. di rimuovere la platea di conglomerato cementizio da lui costruita sotto il balcone dei ricorrenti e di ripristinare l'aiuola preesistente; per sentire condannare il Ma.Co. a risarcire gli attori per tutti i danni di natura fisica, psicologica e per i disagi ambientali sofferti a causa del prolungato parcheggio del maleodorante autocarro sotto il balcone della propria cucina; il tutto con vittoria di spese e competenze.

Instaurato il contraddittorio si costituiva il convenuto che eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, in ordine alla domanda di rimozione della platea di cemento e di ripristinare l'aiuola preesistente e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Nel corso del giudizio veniva disposta la revoca dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che, però, veniva riformata dal Collegio in sede di reclamo.

Le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa era riservata in decisione all'udienza del 26/10/2007 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato che saranno prese in considerazione unicamente le domande lite et recte proposte entro i termini di cui all'art. 183 V comma c.p.c.: delle altre istanze attoree proposte nell'udienza di precisazione delle conclusioni non se ne terrà conto.

Sempre in via preliminare vanno rigettate, per carenza di legittimazione attiva, le domande tese ad ottenere sia la rimozione della platea cementizia posta a copertura dell'aiuola sia il ripristino dell'aiuola medesima.

L'area in questione è di proprietà dell'IACP; gli attori non hanno specificato se vantino sull'area in questione diritti di godimento né se tali opere siano state migliorative o peggiorative di un preesistente stato dei luoghi non meglio precisato.

Circa la richiesta di fare ordine al convenuto di non parcheggiare l'autocarro (omissis) nella zona sottostante il balcone dell'appartamento degli attori e all'interno della zona condominiale, giova precisare che, nel corso del giudizio, era stato revocato il provvedimento ex art. 700 c.p.c., limitatamente al divieto nella zona condominiale, perché era sopravvenuta la modifica dell'art. 7 del Regolamento del condominio che consentiva, ora, la possibilità - solo per particolari tipi di autoveicoli - di parcheggiare.

La revoca era stata disposta, a prescindere dalla fondatezza della pretesa di merito, per il fatto che il periculum in mora, ravvisabile qualora si fosse proceduto al parcheggio in una zona in cui vi era un divieto assoluto di parcare, non era più sussistente, in termini di pregiudizio imminente ed irreparabile per la pubblica e privata incolumità, qualora quella stessa zona successivamente era stata ritenuta idonea per il parcheggio di altri autoveicoli.

Il Collegio, però, in sede di reclamo è stato di diverso avviso e le questioni sul provvedimento di urgenza possono ritenersi ormai superate.

Analogamente, essendosi formato un giudicato cautelare circa quanto affermato in sede di reclamo relativamente all'esclusione dell'autocarro del Ma. da quelli per i quali è stato successivamente consentito il parcheggio (quelli cioè adibiti a trasporto promiscuo ai sensi dell'art. 54 lett. c) DLGS 285/92) non resta a questo Giudicante che adeguarsi alle considerazioni del Collegio che sono in punto di merito condivisibili.

Deve, quindi, essere confermato il divieto assoluto, per il convenuto, di parcheggio dell'autocarro (omissis) sia nella zona sottostante il balcone sia nell'area condominiale.

In ordine, infine, alla domanda di risarcimento dei danni biologici, ambientali ed esistenziali, va osservato quanto segue.

Per quelli biologici ed ambientali è davvero difficile ravvisare il nesso di causalità tra il parcheggio dell'autocarro (peraltro non fisso) in questione e le patologie di cui agli allegati certificati medici.

Per il dedotto danno esistenziale, invece, si rileva che non è stato allegato in modo specifico il pregiudizio patito, di natura non meramente emotiva ed ulteriore, che abbia alterato le abitudini e gli assetti relazionali propri dei soggetti, inducendoli a scelte diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Ne consegue che le istanze risarcitone vanno respinte.

Alla stregua di quanto esposto, la domanda va accolta parzialmente nei termini di cui sopra.

Il parziale accoglimento induce a compensare per un terzo le spese di giudizio (cautelari e di merito) e porre i restanti due terzi, secondo il criterio della soccombenza e liquidate come da dispositivo, a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda principale e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. conferma a Ma.An. il divieto di parcheggiare l'autocarro (omissis) nella zona sottostante il balcone dell'appartamento degli attori nonché all'interno dell'area condominiale;

2. rigetta nel resto le altre domande;

3. compensa per un terzo le spese di giudizio e condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, dei restanti due terzi che si liquidano in Euro 5.450,00 (di cui Euro 450,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorario) oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali come per legge.

Così deciso in Benevento in data 31 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2008.

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