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Il radiologo risponde dell'aggravamento della malattia, qualora non la abbia accertata tempestivamente

In presenza di una formazione tumorale di natura maligna, sia pure di tipo non aggressivo e a lenta evoluzione, il medico radiologo che non abbia accertato tempestivamente la malattia può essere imputato ai sensi dell’art. 590 c.p. e rispondere per l’aggravamento della stessa.
Infatti, l’aumento dimensionale, indipendentemente dalle conseguenze dell’intervento ablativo, può essere correttamente qualificato come aggravamento della malattia; e cagionare l’aggravamento, equivale a cagionare la malattia.(Cassazione penale, sezione IV, sentenza 19 marzo - 30 aprile 2008, n. 17505)



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Osserva

I. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 5 aprile 2004 - giudicando sull’appello proposto contro la sentenza 9 maggio 2003 del Tribunale di Y. che aveva condannato P. U. alla pena di mesi due di reclusione per il delitto di cui all’art. 590 cod. pen. - ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere nei confronti del predetto per essere il reato estinto per prescrizione.
I giudici di merito hanno accertato i fatti oggetto del presente processo rilevando che all’imputato, medico radiologo presso il Centro “X” di Y, era stato addebitato di non aver valutato correttamente le diverse mammografie eseguite sulla persona di G. G. dal 1993 al 1998 che evidenziavano la presenza di un addensamento del parenchima, sintomo della presenza di una formazione tumorale, cagionando quindi alla predetta lesione gravissime a seguito di un intervento chirurgico radicale, eseguito nel 1998, con mastectomia totale.
I giudici di appello, dopo aver riportato il testo della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, hanno accertato in particolare che il dott. P. non aveva rilevato il 30 ottobre 1995, la presenza di due aree distanti tra loro circa 30 cm. “fortemente sospette di rappresentare lesioni di tipo neoplastico”; la presenza di queste aree doveva indurre il radiologo a svolgere approfondimenti diagnostici che avrebbero consentito un’immediata resezione chirurgica.
La sentenza impugnata, partendo dal presupposto che nel 1995 si sarebbe dovuto comunque procedere ad un intervento di mastectomia identico a quello effettuato nel 1998, ha mostrato però di non condividere la tesi del primo giudice - secondo cui l’evento di danno era costituito dall’aggravamento del rischio di metastasi - e ha invece ritenuto che, nell’arco di tempo indicato, si fosse verificato un aggravamento della patologia, e quindi della malattia, costituito dalla crescita della lesione tumorale (le due masse erano cresciute una da 20 a 25 mm., l’altra da 10 a 15 mm.).
In buona sostanza la Corte di merito ha ritenuto che si fosse
verificato un aggravamento della malattia preesistente e ciò consentiva di ritenere realizzato il delitto di lesioni.
Quanto all’esistenza del rapporto di causalità la sentenza rileva che, se la lesione tumorale fosse stata diagnosticata nel 1995, non si sarebbe sicuramente verificato quell’aggravamento costituente lesione successivamente accertato.
Risultando peraltro decorso il termine di prescrizione la Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del reato non essendo applicabile, per le ragioni esposte, l’art. 129 c.p.p.
II. Contro questa sentenza sono stati proposti due ricorsi. Con il primo si deduce anzitutto il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza; la contestazione riguardava la possibilità che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di procedere ad un intervento di quadrantectomia e non all’intervento demolitivo di mastectomia. Non potevano quindi i giudici di merito condannare l’imputato per l’ingrandimento della lesione tumorale mai contestatogli.
Con il secondo motivo del primo ricorso si deduce il vizio di motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato, contrariamente al vero, che l’imputato non aveva mai contestato la riferibilità delle radiografie a G. G.
III. Con il secondo ricorso si deduce anzitutto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 590, in relazione all’art. 582 cod. pen., e la conseguente inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente prende atto che la Corte di merito ha corretto l’errore contenuto nella sentenza di primo grado escludendo che l’aggravamento del rischio di metastasi possa costituire l’evento del delitto di lesioni colpose. Ha però ugualmente errato, secondo il ricorrente, nell’istituire una correlazione automatica tra la modesta crescita delle dimensioni della lesione tumorale e l’incremento della malattia.
Il ricorrente richiama le conclusioni del perito per rilevare come, in realtà, il lieve aumento della formazione tumorale non avesse in effetti provocato alcun aggravamento (in particolare la diffusione di metastasi) perché la mera crescita, peraltro assai modesta, della massa tumorale non aveva avuto in concreto alcun effetto pregiudizievole rispetto alle menomazioni proprie della patologia.
In ogni caso non sarebbe giuridicamente sostenibile la riconducibilità al concetto di lesione personale di un mero accrescimento delle dimensioni della formazione neoplastica in mancanza di alcuna alterazione funzionale dell’organismo dovendosi intendere il termine malattia come un processo patologico necessariamente accompagnato da apprezzabili disturbi funzionali dei quali non si ha traccia nell’evoluzione della patologia della G. e non essendo sufficiente una mera alterazione anatomica perché possa ritenersi l’esistenza della malattia.
Se dunque la Corte di merito avesse fatto corretta applicazione di questi principi avrebbe dovuto applicare l’art. 129 comma 2 c.p.p.
IV. Ciò premesso si osserva che i motivi contenuti nel primo ricorso sono inammissibili: il primo perché manifestamente infondato, il secondo perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza basti rilevare che, contrariamente a quanto si afferma nell’atto di impugnazione, nel capo d’imputazione era espressamente contestato di aver determinato “l’ingrandimento della lesione tumorale” che la Corte di merito ha qualificato come malattia. Semmai era il fatto ritenuto concretizzare la nozione di malattia accolta dal primo giudice (aumento del rischio di diffusione tumorale) che non risultava espressamente contestato.
Il secondo motivo del primo ricorso, oltre che generico, è rivolto ad ottenere in questa sede un accertamento in fatto inammissibile del giudizio di legittimità e comunque incompatibile - essendo stato dedotto un vizio di motivazione - con l’obbligo dell’immediata dichiarazione delle cause di estinzione del reato previsto dall’art. 129 c.p.p. e peraltro già dichiarata.
V. Il secondo ricorso è invece infondato e deve conseguentemente essere rigettato anche se le considerazioni svolte nel questo atto d’impugnazione sono largamente condivisibili.
Come è reso evidente dalla mera enunciazione dei temi proposti il problema da risolvere nel presente richiede che si affronti preliminarmente il problema riguardante la nozione di malattia accolta dal codice penale vigente che, è opportuno ricordarlo, a distinto il delitto di lesione da quello di percosse; delitto quest’ultimo, che non era previsto dal codice previgente. L’art. 372 del codice Zanardelli ricomprendeva infatti in un’unica fattispecie (denominata “lesione personale”) la condotta di “chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente”.
L’indeterminatezza della nozione di danno ha indotto il legislatore del 1930 a distinguere i due reati e il criterio distintivo adottato è appunto quello di una distinzione tra il caso del mero esercizio della violenza fisica (nel quale l’evento è costituito esclusivamente dal pregiudizio all’incolumità personale) e quello in cui alla violenza fisica consegua una malattia, concetto più restrittivo di quello di danno (che può ricomprendere anche un mero dolore fisico).
Il concetto di malattia ha diviso per decenni dottrina e giurisprudenza perché, a fronte di una nozione incentrata esclusivamente sulla mera alterazione anatomica, si è prospettata, in particolare dalla dottrina anche meno recente, una concezione diversa che fa riferimento alla necessità che a questa alterazione (che peraltro può anche mancare) si accompagni esistenza di limitazioni funzionali.
La prima concezione, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità fino ad epoca recente, ha trovato conferma nella relazione ministeriale al codice penale nella quale si fa riferimento, per definire la malattia, a “qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali” laddove l’uso della disgiuntiva fa intendere che sia sufficiente la mera alterazione anatomica perché possa ritenersi verificata la malattia.
La definizione di malattia contenuta nella relazione ministeriale ha contribuito a convalidare l’opinione secondo cui anche minime alterazioni anatomiche provocate da una percossa (l’arrossamento della cute, il piccolo graffio, le ecchimosi, i piccoli ematomi, le escoriazioni ecc.) potessero integrare la malattia cui fa riferimento l’art. 582 cod. pen. restringendo quindi l’area del delitto di percosse ai soli casi in cui alcuna alterazione anatomica si sia verificata: insomma ai soli casi nei quali la violenza sia stata minima e tale da non provocare neppure una delle moleste conseguenze in precedenza indicate.
VI. Contro questa costruzione - peraltro, come è stato osservato, contrastante con l’intenzione più genericamente manifestata dal legislatore di evitare di impiegare nel codice nozioni diverse da quelle scientifiche - si è da tempo obiettato che la nozione di malattia accolta nel campo medico scientifico è diversa e si riferisce alle alterazioni del corpo umano che inducano una limitazione funzionale dell’organismo anche di modesta entità.
E anche nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di un orientamento prevalente che da sempre segue l’opzione della mera alterazione anatomica, si sono manifestati orientamenti più attenti a configurare la malattia in senso più aderente a quello della scienza medica evitando di introdurvi le alterazioni epidermiche prive di alcuna conseguenza.
Possono ricordarsi come significative di questo orientamento minoritario, negli ultimi anni, Cass., sez. IV, 28 ottobre 2004 n. 3448, Perna, rv. 230896 (che ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato malattia un processo infiammatorio delle mammelle durato nel tempo con anomala temperatura corporea e necessità di rimozione di protesi); sez. V, 15 ottobre 1998 n. 714, Rocca, rv. 212156 (che ha confermato la natura di malattia dei segni di svenimento accompagnati da una difficoltà respiratoria durata tre o quattro minuti conseguenti ad una condotta di afferrare al collo per due volte una persona); sez. IV, 14 novembre 1996 n. 10643, Francolini, rv. 207339 (che ha invece escluso la malattia per le conseguenze di un intervento chirurgico di natura estetica che aveva provocato l’asimmetricità delle mammelle e dei capezzoli).
Questo collegio condivide in linea di massima questo orientamento soprattutto per quanto riguarda l’affermazione di principio secondo cui non è sufficiente ad integrare la malattia la semplice alterazione anatomica priva di alcuna conseguenza e alla quale non consegua un processo patologico significativo e condivide altresì la necessità che venga individuato un concetto di malattia ricollegato a quello che fornisce la scienza medica.
Va però rilevato che la nozione di malattia non ha trovato una definizione univoca neppure in campo medico scientifico perché in varie accezioni di malattia accolte dagli studiosi (in particolare di quelli di medicina legale) si fa riferimento anche ad alterazioni patologiche che di per sé non comportano limitazioni funzionali: si pensi al modesto stato febbrile persistente cui non si accompagni una limitazione di questo genere nel senso che la persona è in grado di continuare a svolgere normalmente le proprie ordinarie attività.
È dunque condivisibile l’orientamento ricordato purché si precisi che alterazione funzionale è anche quella derivante da un processo patologico che incida in modo significativo sulla salute e sulla integrità fisica della persona o che comunque produca sia pur modeste alterazioni di funzioni sensoriali o protettive (è questo il caso esaminato da Cass., sez. V, 17 novembre 2005 n. 45345, Vecchio, n. m., riguardante un tatuaggio permanente eseguito su una minore senza il consenso dei genitori). E ciò indipendentemente dall’esistenza di un’alterazione di natura anatomica che, di per se stessa, non vale a far ritenere esistente la malattia a non è neppure necessaria ben potendosi avere malattie non ricollegate ad una lesione anatomica (tipico esempio è quello delle malattie di natura psichica).
In conclusione può affermarsi che la malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 cod. pen. (e di riflesso l’art. 590 cod. pen. nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono anche mancare) ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo.
Diverso problema è quello dei postumi che, di per sé, non costituiscono malattia ma sono, nella normalità dei casi, conseguenza della malattia che va dunque autonomamente accertata e che dà in numerosi casi luogo ad aggravanti del delitto di lesione personale (per es. l’indebolimento permanente di un senso o di un organo: art. 583 comma 1 n. 2 cod. pen.). Problema al quale è sufficiente accennare, non riguardando il caso in esame, e che si pone in particolare per le cicatrici che non costituiscano sfregio permanente del viso per le quali occorrerà accertare se il processo patologico cui sono conseguite sia qualificabile come malattia, fermo restando che la cicatrice di per sé non lo è.
VII. Alla luce dei principi enunciati vanno dunque per la gran parte condivise le premesse da cui parte il ricorrente ma l’esame del caso concreto, così come accertato dai giudici di merito, non consente di accogliere le conclusioni proposte.
Potrebbe infatti discutersi dell’esistenza di un aggravamento della malattia se ci si trovasse in presenza di una formazione di natura non patologica della quale si fosse verificato un modesto aumento di dimensioni. In questo caso un accrescimento modesto non idoneo a provocare alcun disturbo funzionale né alcuna compromissione di funzioni e in particolare di funzioni sensoriali o protettive dell’organismo ben potrebbe effettivamente rientrare nelle ipotesi descritte inidonee a fondare l’ipotesi di reato non essendo ipotizzabile la malattia.
Ma, nel caso in esame, difetta proprio il presupposto per escludere la malattia perché ci troviamo in presenza di una formazione tumorale di natura maligna sia pure di tipo non aggressivo e a lenta evoluzione.
Questa patologia, secondo la scienza medica, è sicuramente qualificabile come malattia e l’aumento dimensionale, indipendentemente dalle conseguenze dell’intervento ablativo, può essere correttamente qualificato come aggravamento della malattia; e cagionare l’aggravamento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità equivale a cagionare la malattia (v. in questo senso Cass., sez. IV, 28 ottobre 2004 n. 46586, Ardizzone, rv. 230599; sez. V, 5 ottobre 1989 n. 2782, Cantagallo, rv. 183522; sez. IV, 9 dicembre 1985 n. 7475, Bazzi, rv. 173398).
Nel caso in esame la modificazione della formazione tumorale è stata ritenuta costituire un aggravamento da parte del giudice di merito - cui soltanto compete questa valutazione che attiene ad un giudizio di merito che riguarda anche accertamenti fattuali - e poiché a questa conclusione la sentenza impugnata è pervenuta motivatamente e certamente con argomentare non illogico le conclusioni ricordate si sottraggono al vaglio di legittimità.
VIII. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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