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Il subcommittente risponde nei confronti dei terzi quando abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attivita' del subappaltatore

Il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attivita' del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sulla utilizzazione dei relativi mezzi. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 settembre 2008, n. 24008)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. CO. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato BENIGNI Elio, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COND. (OMESSO) in persona dell'Amministratore in carica, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato TERENZIO ALESSANDRO, difesi dall'avvocato TROFA Francesco, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

CE. VI., TO. AS. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, VE. GI., MA. GI.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3352/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/01/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31.3.1995 M.G. in proprio e quale amministratore del Condominio di (OMESSO) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la s.r.l. De. Co., l'ingegnere Ce.Vi. e Ve.Gi. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati al fabbricato di proprieta' degli istanti.

Gli attori assumevano che l'8.4.1993 la De. Co., nell'eseguire dei lavori di demolizione del fabbricato condominiale di (OMESSO) sotto la direzione tecnica del Ce. e con l'impiego anche di mezzi meccanici del Ve., aveva provocato il crollo di un'ala del fabbricato di proprieta' degli esponenti. Si costituiva in giudizio la De. Co. deducendo di essere esente da responsabilita' per aver affidato l'esecuzione dei suddetti lavori alla ditta di cui era titolare il Ve.; in tal senso assumeva che Ca.Ma. Gr., legale rappresentante della societa' esponente, ed il dirigente del cantiere erano stati prosciolti da ogni accusa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino con sentenza del 7.6.1994; chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa della To. As. presso la quale era assicurata.

Si costituiva in giudizio anche il Ce. chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata.

Il Ve. rimaneva contumace.

A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa si costituiva in giudizio la s.p.a. To. As. la quale assumeva in particolare che la garanzia nei confronti della De. Co. non copriva i lavori di demolizione affidati da quest'ultima in subappalto alla ditta Ve.Gi..

Il Tribunale adito con sentenza del 10.1.2000 condannava il Ve. al risarcimento danni nei confronti dell'attore determinati nella somma di lire 32.995.950 oltre interessi legali dalla decisione, e rigettava la domanda attrice proposta nei confronti della De. Co. e del Ce..

A seguito di impugnazione da parte del suddetto Condominio cui resistevano gli appellati ad eccezione del Ve. la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 15.11.2002 ha condannato anche la De. Co. ed il Ce. al pagamento in favore dell'appellante e solidalmente insieme al Ve. della somma e delle spese del giudizio di primo grado come liquidate nella sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la societa' De. Co. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui ha resistito con controricorso il Condominio di (OMESSO); gli altri soggetti intimati non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del Condominio controricorrente di inammissibilita', improponibilita' e nullita' ("rectius" improcedibilita') del ricorso in quanto mancante della terza pagina nella copia di esso notificato al procuratore domiciliatario del Condominio stesso.

L'eccezione e' infondata.

Premesso che il contenuto della pagina mancante attiene ad una parte della narrativa della vicenda processuale relativa alla presente controversia irrilevante ai fini di comprendere il tenore della difesa avversaria, si osserva che tale carenza non ha impedito al controricorrente di svolgere compiutamente le proprie deduzioni con riferimento a tutti i motivi di ricorso; pertanto, non essendo stato minimamente leso il diritto di difesa del controricorrente, la mancanza della terza pagina nella copia del ricorso notificato al Condominio non assume alcun rilievo, conformemente all'orientamento consolidato espresso in proposito da questa Corte (vedi "ex multis" Cass. 11.1.2006 n. 264; Cass. 22.2.2007 n. 4112).

Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la societa' De. Co., deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 102, 161, 162, 331 e 332 c.p.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la mancata partecipazione al giudizio di appello di Ma. Gi. in proprio, che pure in tale qualita' aveva partecipato al giudizio di primo grado; la ricorrente fa presente di aver sollevato al riguardo una eccezione di improcedibilita' ed inammissibilita' dell'appello.

Il motivo e' inammissibile.

Premesso che dall'esame degli atti non risulta che la De. Co. abbia sollevato dinanzi al giudice di appello tale eccezione, deve considerarsi che nella specie ricorre un caso di litisconsorzio facoltativo, posto che tra la domanda di natura risarcitoria proposta in primo grado dal Condominio e quella proposta dal Ma. in proprio nei confronti degli stessi soggetti convenuti esiste una semplice connessione per l'oggetto e per il titolo; deve pertanto escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario, come invece erroneamente ritenuto dalla ricorrente con il richiamo all'articolo 102 c.p.c..

Cio' posto, la ricorrente non ha minimamente chiarito quale interesse giuridico avesse alla partecipazione al giudizio di appello del Ma. in proprio, ossia dell'altro soggetto che oltre al Condominio aveva proposto nel giudizio di primo grado una domanda risarcitoria nei suoi confronti.

Pertanto il motivo in esame e' inammissibile per difetto di interesse.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la De. Co. responsabile del crollo di una parte dell'edificio condominiale di (OMESSO).

La ricorrente rileva anzitutto l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino il 7.6.1994 di assoluzione di Ca.Ma. Gr., amministratore della De. Co., in riferimento ai fatti di causa; fa inoltre presente che i lavori di demolizione che avevano determinato i danni lamentati dal Condominio erano stati eseguiti dall'impresa di Ve.Gi. in base a contratto di subappalto stipulato con quest'ultimo dalla De. Co.; aggiunge che l'impresa di cui era titolare il Ve., fornita di uomini e mezzi adeguati, aveva eseguito i lavori in piena autonomia senza alcuna ingerenza da parte dell'esponente.

La censura e' infondata.

Preliminarmente deve escludersi l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della menzionata sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino, posto che ai sensi dell'articolo 652 c.p.p., tale efficacia e' riconosciuta solo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento.

Deve poi rilevarsi che la Corte Territoriale ha premesso che il crollo del fabbricato dell'appellante era riconducibile allo scavo sul filo della muratura crollata ed alla sua esecuzione con mezzi meccanici in prossimita' dell'edificio senza l'adozione di quelle precauzioni necessarie quando in vicinanza degli scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite.

Il giudice di appello ha poi evidenziato in base all'oggetto dei lavori commissionati ed anche alle stesse ammissioni dell'ingegnere Ce., direttore dei lavori per conto della De. Co., che quest'ultimo aveva affidato all'impresa Ve. la mera esecuzione con mezzi meccanici delle opere di demolizione e scavo dell'edificio nell'ambito dell'organizzazione di impresa del subcommittente, e che dalle indagini di polizia giudiziaria era risultato che sul cantiere poco prima del crollo erano stati presenti il Ce., l'ingegnere Ar., direttore tecnico della De. Co., ed il direttore di cantiere geometra Pa.; inoltre la demolizione ed il trasporto del materiale di risulta erano avvenuti con mezzi del Ve., condotti da questi e dal di lui fratello, ma anche con la collaborazione dei dipendenti della De. Co.; pertanto la Corte Territoriale sulla base di tali elementi ha ritenuto la suddetta societa' ed il Ce. corresponsabili unitamente al Ve. dei danni subiti dal Condominio.

Si e' quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, con tale insindacabile in questa sede, laddove la ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione in fatto ed a se' piu' favorevole delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia.

Le conclusioni cui e' giusta la sentenza impugnata sono poi conformi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, oltre che in tema di appalto, anche in materia di subappalto, secondo cui il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attivita' del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sulla utilizzazione dei relativi mezzi (Cass. 2.3.2005 n. 4361; Cass. 19.4.2006 n. 9065).

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1662, 2043, 2049, 2055 e 2056 c.c., e vizio di motivazione, assume che il Condominio ed il Ma. non avevano subito nessun danno, posto che il crollo, nella sua limitatezza, aveva riguardato un fabbricato che avrebbe dovuto essere demolito per poi essere ricostruito con i contributi della legge 219/1981 come poi era avvenuto.

Il motivo e' inammissibile.

Invero all'esito del giudizio di primo grado, nel quale la domanda attrice era stata accolta soltanto nei confronti del Ve., i danni erano stati liquidati in lire 32.995.950 oltre interessi legali; orbene, qualora la De. Co. avesse voluto censurare tale statuizione, avrebbe dovuto proporre un appello incidentale condizionato all'accoglimento nei propri confronti dell'appello principale, onde evitare il formarsi del giudicato al riguardo; cio' peraltro non e' avvenuto, cosicche' il giudice di appello si e' limitato a condannare la De. Co. ed il Ce. in solido con il Ve. a titolo di risarcimento danni al pagamento della stessa somma di denaro liquidata in proposito dal giudice di primo grado; pertanto su tale questione si e' formato il giudicato.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 1000,00 per onorari di avvocato.

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