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Il turista che non abbia sporto reclamo scritto nei confornti del tour operator entro 10 giorni non decade dall'azione qualora abbia contestato sul posto il disservizio

Il mancato reclamo scritto nel termine di 10 giorni non determina nessuna decadenza dall'azione giudiziale proposta nei confronti dell'organizzatore o venditore del pacchetto di viaggi, giacché la citata norma nello stabilire che il consumatore "può" sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, va interpretata in combinazione con il primo comma che stabilisce che la contestazione, da parte del turista, debba avvenire senza ritardo, in modo da consentire all'organizzatore di porvi tempestivamente rimedio. E' chiaro, allora, che la contestazione debba avvenire direttamente sul posto onde consentire all'organizzatore di porvi rimedio e, solo in mancanza, il turista ha l'onere di presentare il reclamo scritto entro 10 giorni dal suo rientro.



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TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - XI sezione - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.sa Carla Sorrentini- ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10674 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2004, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente
TRA D. SALVATORE, S. ANNA, D. BARTOLOMEO, C. CLELIA, D. GIUSEPPE E D. LUISA, questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D. ALESSIA, selettivamente domiciliati in Napoli, V.le Gramsci n. 21, presso lo studio degli avv. ti Annalisa Castello e Carlo Claps, che li rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione. ATTORI
V. S.r.l., in persona del legale rapp. te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, V., presso lo studio dell' avv. P. R. che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione notificato. CONVENUTA
CONCLUSIONI: Per gli attori: come da propri atti di causa

Per la convenuta: come da conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2/4/2004, gli attori esponevano:- che in data 6/5/2003 avevano prenotato un soggiorno per sei persone presso il Villaggio B. P., località M. di B., per il periodo dal 9/8 al 23/8/2003, pagando il corrispettivo di € 3.230,00;- che prima di effettuare la prenotazione, avevano consultato il depliant "Mare.. 2003" del tour operator V. S.r.l.;
- che erano stati attratti dalle immagini e dalla descrizione dei luoghi e dei servizi offerti, riportati nel suddetto depliant alle pagg. 220 e 221, da cui emergeva che il villaggio de quo era classificato nella categoria quattro stelle;
- che, in particolare, tra i servizi offerti spiccavano, nella zona mare, oltre al mini-club per la piccola Alessia, un ristorante con vista mare, bar in piscina, anfiteatro e parco giochi, mentre nella zona monte del villaggio, la recption, bazar, mini-market, parcheggio custodito a pagamento, parcheggio esterno gratuito e campi da tennis;
- che la spiaggia risultava attrezzata con ombrelloni e sdraio ed appariva come facilmente raggiungibile, distando dagli appartamenti da un minimo di 50 mt. ad un massimo di 300 mt;
- che, pertanto, attratti dalle affascinanti immagini del B. P., avevano prenotalo la suddetta vacanza, convinti di trascorrerla in un confortevole complesso turistico a quattro stelle;
- che per la prenotazione si erano serviti dell'agenzia M. O.e Turismo in C..., versando alla sottoscrizione del contratto la somma di € 650,00 a titolo di acconto;- che il soggiorno doveva svolgersi per il periodo dal 9 agosto al 16 agosto in un appartamento trilocale di tipo "C" con sei posti letti, per il corrispettivo di € 1.500,00, mentre dal 17 agosto al 23 agosto la sistemazione era prevista in un trilocale di tipo "B" sempre con sei posti letto il cui costo era di € 1.700,00;
- che in data 17/7/2003, avevano saldato il prezzo pattuito versando all'agenzia di viaggi la somma di € 2.580,00;
- che giunti in data 9/8/2003 al villaggio turistico, si erano immediatamente accorti che la sistemazione loro assegnata era del tutto difforme da quella promessa e descritta nel catalogo illustrativo;
- che, in particolare, il trilocale appariva in pessime condizioni igienico sanitarie e si presentava ictu oculi sudicio ed infestato da insetti vari, con materassi luridi, arredi usurati, in una struttura completamente fatiscente, esterna al villaggio e confinante con una piccola strada statale da attraversare per poter accedere al villaggio;
- che, segnalata la situazione con sollecitudine ai responsabili del complesso turistico, questi gli avevano proposto la sostituzione del trilocale con uno di tipo "B", che essi avevano accettato sborsando l'ulteriore somma di € 500,00;
- che avevano versato anche la somma di € 504,00 per l'acquisto delle tessere club del villaggio, onde poter fruire dei servizi turistici offerti come il cocktail di benvenuto, piscina, corsi di nuoto, animazione etc.;
- che i responsabili del villaggio avevano specificato che l'importo di € 500,00 corrisposto per la sostituzione del trilocale sarebbe stato restituito ad essi istanti dalla V. S.r.l. il giorno stesso del loro rientro a casa;- che, purtroppo, anche il trilocale "B" era risultato invivibile e poco confortevole, avendo per lo più le stesse caratteristiche dell'altro;- che il soggiorno presso il villaggio B. P. era stato, inoltre, reso oltremodo disagevole anche dagli schiamazzi notturni e diurni degli ospiti della struttura, da risvegli alle ore 4,30 a causa della presenza di cani e galli, dalla mancanza del servizio di navetta per la spiaggia che aveva funzionato solo per i primi giorni ed era peraltro effettuato da un automezzo privo di porta laterale ed affollatissimo, dall'interruzione per due volte al giorno sia dell'energia elettrica che dell'acqua, dall'ammissione di ammali sulla spiaggia, dalla presenza nel villaggio di ratti, zanzare e mosche;- che durante il soggiorno, la piccola A. aveva contratto, a causa delle pessime condizioni igieniche del villaggio e della spiaggia, un'infezione cutanea diagnosticata come "sepsi cutanea", per la quale aveva dovuto seguire una terapia antibiotica;
- che anche essa istante C. C. aveva contratto una micosi;- che per poter sottoporre la piccola Alessia a visita medica presso il pediatra di fiducia, i suoi genitori avevano dovuto interrompere la vacanza in data 18/9/2003;
- che essi istanti, rientrati a casa, avevano inoltrato, in data 19/8/2003, un fax di reclamo all'agenzia turistica di Napoli della V. S.r.l., seguito da un ulteriore reclamo con contestuale richiesta di risarcimento danni spedito con lettera raccomandata;
- che la suddetta società non aveva dato alcun riscontro alla richiesta risarcitoria, essendosi limitata, dopo aver declinato ogni responsabilità, ad offrire l’irrisoria somma di € 100,00- che la .. Ass.ni S.p.A, quale compagnia di assicurazione della V. S.r.l. aveva provveduto a liquidare solo la somma di € 43,00 a titolo di spese mediche documentate sostenute da esso istante D. G.
Tanto premesso, convenivano in giudizio la V. S.r.l. chiedendo all'adito Tribunale di:
1) accertarsi e dichiararsi il diritto di essi istanti al rimborso della somma di € 3.230,00 versata per il soggiorno presso il villaggio B. P. o della somma ritenuta di giustizia, nonché della somma di € 500,00 versata per la sostituzione dell'appartamento, nonché dell'importo di € 504,00 per l'acquisto delle tessere club;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto di essi istanti al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non, nessuno escluso, patiti per l'inadempimento della convenuta;
3) condannarsi quest'ultima al rimborso in favore di essi esponenti della complessiva somma di € 4.234,00 per le suddette causali ovvero della somma ritenuta equa, oltre interessi legali dall'esborso fino al soddisfo;
4) condannarsi la predetta convenuta al risarcimento dì tutti i danni personali ed in particolare di quelli da "vacanza rovinata", da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
5) condannarsi la V. S.r.l. al risarcimento, in favore dei coniugi D., dei danni subiti dalla loro figlia, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, da quantificarsi in via equitativa;
6) il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti.Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la V. S.r.l., deducendo:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per genericità dei fatti posti a fondamento dell'azione;- che, nel merito, la materia relativa al contratto i viaggio era regolata dalla L. n. 1084/77, disciplinante l'offerta di organizzazione di viaggio oppure quella di un solo servizio separato, nonché dal D.lgs. n. 111/95, relativo ai pacchetti turistici, aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
- che nella specie essa esponente si era impegnata a fornire agli allori non un pacchetto turistico ma un solo, singolo, servizio turistico, rappresentato dalla prenotazione presso il villaggio B. P.;
-che, pertanto, la fattispecie era disciplinata dalla L. n. 1084/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970;
- che in base alla richiamata legge, l'intermediario di viaggi, a differenza dell'organizzatore, non era responsabile di qualsiasi pregiudizio subito dal viaggiatore per effetto del comportamento di terzi incaricati per il trasporto o l'alloggio, rispondendo solo per l'inadempimento dei suoi obblighi;
- che nessun inadempimento era imputabile ad essa esponente, avendo diligentemente provveduto alla prenotazione del viaggio oggetto di causa;
- che, pertanto, la richiesta di risarcimento dei danni doveva esser rivolta esclusivamente nei confronti del villaggio B. P.;- che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il D.lgs. n. 111/95, gli istanti erano decaduti dalla domanda proposta, non avendo proposto reclamo nel termine di 10 giorni dal loro rientro, come espressamente previsto dall'art. 11 della normativa citata;
- che le caratteristiche del trilocale prenotato dagli attori erano state esattamente indicate nel catalogo esaminato dagli stessi all'alto della prenotazione del viaggio, essendo ivi specificato che si trattava di appartamento arredato in modo semplice, composto da soggiorno con letto a castello, camera due letti, camera matrimoniale e che erano ammessi nel villaggio animali di piccola taglia;
- che essa esponente era rimasta estranea alla fase di stipula del contratto, sicché eventuali responsabilità dovevano ascriversi all'agenzia di viaggi M. O. che aveva fornito agli attori tutte le informazioni relative alla vacanza da essi scelta;- che, infine, la pretesa attorea era infondata anche con riferimento al quantum debeatur , non gravando su essa esponente l'onere di restituzione degli importi richiesti, e non essendo addebitabile ad essa alcun inadempimento.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione; nel merito , rigettarsi la domanda, con vittoria delle spese di lite; ove si ritenesse essa esponente "organizzatore di viaggi", dichiararsi la decadenza degli attori dal diritto azionato; dichiararsi la domanda infondata e condannarsi gli stessi al pagamento delle spese di lite; in via subordinata, dichiararsi non dovuto alcun rimborso per i servizi fruiti e rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni; in via ulteriormente gradata, ridursi la pretesa risarcitoria in applicazione dell’art. 1227 comma 1° c.c., con compensazione delle spese di lite.
Compiuta l'istruttoria, la causa, all'udienza del 4/10/2007, veniva riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'ari. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla convenuta V. S.r.l. ai sensi dell'ari. 164 comma 4° c.p.c. con riferimento all'ari. 163 n. 4) c.p.c., risultando determinati i fatti posti a fondamento della domanda alla stregua dell'esposizione contenuta nell'atto introduttivo.
In via preliminare va disattesa l’eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla convenuta V. S.r.l. ai sensi delll’art. 164 comma 4° c.p.c con riferimento all’art. 163 n. 4) c.p.c. risultando determinanti i fatti posti a fondamento della domanda alla stregua dell’esposizione contenuta nell’atto introduttivo.
Nel merito, va affrontata in primo luogo la questione relativa all’applicabilità o meno, alla fattispecie in esame, della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 111/1995, recepita dal D.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo), concernete i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
Sostiene, infatti, la società convenuta che il caso di specie esulerebbe dall’ambito di applicazione della citata normativa e sarebbe, invece, disciplinato dalla L. n. 1084/1977, non avendo gli attori acquistato un “pacchetto turistico”, ma, tramite la sua attività di intermediazione, un singolo servizio costituito dalla prenotazione del soggiorno presso il villaggio B. P. di .
Orbene, ritiene il Tribunale che tale assunto non possa essere condiviso. Ed invero, la definizione di “pacchetto turistico” che si ricava dall’art. 84 del D.lgs. n. 206/2005, si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno. Ora, è indubbio che il contratto concluso dagli attori in data 6/5/2003, avesse ad oggetto proprio la vendita di un "pacchetto turistico" nell'accezione prevista dalla norma citata, giacché gli stessi acquistarono, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non solo il soggiorno presso il villaggio B. P., ma anche una serie di attività e di servizi ad esso connessi, aventi finalità tipicamente turistica.
In particolare, come emerge dalle condizioni di contratto descritte nel catalogo allegato alla produzione di parte attrice, l'acquisto di una o più settimane presso il suddetto complesso turistico, comportava anche l'acquisto obbligatorio di una tessera club per il godimento e la fruizione dei servizi e delle attività offerte dal villaggio, quali la spiaggia attrezzata, la piscina, la discoteca, le attività di animazione e di sport e cosi via. A ciò aggiungasi che il contratto concluso dagli istanti prevedeva espressamente l'acquisto, da parte degli stessi, di un "pacchetto turistico presso il residence B. P., sicché anche l'interpretazione letterale del contratto non lascia dubbi in ordine a quale fosse l'oggetto dello stesso.
Affermata, dunque, l'applicabilità alla fattispecie de qua della normativa di cui al D.lgs. n. 111/1995, recepita nel D.lgs. „. 206/2005, va rilevato che la V. S.r.l. ha eccepito la decadenza degli istanti dall'azione proposta, deducendo che gli stessi non avrebbero presentato alcun reclamo nel termine di 10 giorni dal loro rientro, così come prescritto dall'ari. 19 di cui al citato decreto.
Orbene, l'eccezione de qua, è infondata e va rigettata. Ed invero, occorre osservare che il mancato reclamo scritto nel termine di 10 giorni non determina nessuna decadenza dall'azione giudiziale proposta nei confronti dell'organizzatore o venditore del pacchetto di viaggi, giacché la citata norma nello stabilire che il consumatore "può" sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, va interpretata in combinazione con il primo comma che stabilisce che la contestazione, da parte del turista, debba avvenire senza ritardo, in modo da consentire all'organizzatore di porvi tempestivamente rimedio. E' chiaro, allora, che la contestazione debba avvenire direttamente sul posto onde consentire all'organizzatore di porvi rimedio e, solo in mancanza, il turista ha l'onere di presentare il reclamo scritto entro 10 giorni dal suo rientro. Nel, caso di specie, dalla prova testimoniale espletata è emerso che gli istanti manifestano ,e proprie doglianze direttamente al direttore del villaggio, così come riferito dai testi escussi. I
n particolare, tale circostanza ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi M., C. e D. i quali hanno concordemente riferito che gli istanti, sin dal loro arrivo al B. P., si lamentarono con il direttore del villaggio della sistemazione ricevuta e delle cattive condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento.
Pertanto, avendo manifestato le proprie contestazioni già sul posto, i predetti non avevano l'onere di presentare anche il reclamo scritto nel termine di 10 giorni dal loro rientro.
Nel caso di specie, dalla prova testimoniale espletata è emerso che gli istanti manifestarono le proprie doglianze direttamente al direttore del villaggio, così come riferito dai testi escussi. In particolare, tale circostanza ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi M., C. e D. i quali hanno concordemente riferito che gli istanti, sin dal loro arrivo al B. P., si lamentarono con il direttore del villaggio della sistemazione ricevuta e delle cattive condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento.
Pertanto, avendo manifestato le proprie contestazioni già sul posto, i predetti non avevano l’onere di presentare anche il reclamo scritto nel termine di 10 giorni dal loro rientro.Ciò posto, gli istanti deducono, a fondamento della domanda proposta, un inadempimento contrattuale della società convenuta, organizzatrice del viaggio oggetto di contestazione, lamentando sostanzialmente di non aver ricevuto dalla stessa le prestazioni promesse all'atto della prenotazione del B. P..
In proposito occorre premettere che avendo, come innanzi precisato, ricondotto la fattispecie negoziale intercorsa tra le parti nell'ambito dell'acquisto di un "pacchetto di viaggio", nell'accezione di cui alla richiamata normativa di cui al D.lgs. n. 111/1995, la responsabilità della V. S.r.l., invocata dagli istanti, è quella propria dell'organizzatore del viaggio che, a norma dell'art. 14 di cui al citato decreto, risponde dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, salvo che non provi che l'inadempimento non è ad esso imputabile.
Trattasi, pertanto, di responsabilità disciplinata in maniera analoga a quella prevista dall'art. 1218 c.c., sicché al danneggiato incombe di provare il fatto storico, mentre l'organizzatore deve fornire prova idonea del caso fortuito o della forza maggiore.
Tanto premesso, deve osservarsi che gli attori hanno documentalmente provato, mediante la produzione in giudizio del catalogo Mare.. 2003 e del depliant del villaggio club B. P., che la qualità dei servizi e del trattamento avrebbe dovuto essere quella di un residence a quattro stelle.
In particolare, le immagini di cui al suddetto catalogo mostrano una struttura estremamente gradevole e la descrizione degli appartamenti e dei servizi offerti appare adeguata rispetto alla categoria ivi indicata. Invece, come è emerso dalla prova testimoniale espletata e come si evince anche dai rilievi fotografici in atti, il trilocale assegnato agii istanti si trovava in pessime condizioni igienico-sanitarie, ubicato in una struttura esterna al villaggio, ed in cattivo stato di manutenzione. Né caratteristiche migliori presentava l'appartamento di tipo "B" cui gli stessi, dopo le rimostranze manifestate alla direzione del villaggio, furono destinati previo pagamento di un supplemento di € 500,00 (sul punto, il teste M. ha dichiarato "non ho visto il primo alloggio...mentre ho visto il secondo che era proprio alla fine del villaggio e davanti aveva spazzatura ed animali" o ancora il teste C. il quale ha riferito "gli appartamenti erano sporchi e con animali...(gli attori) erano stati allocati in un appartamento che aveva alle spalle un’aia con animali. Furono poi spostati in un altro appartamento ma il cambio fu ancora peggiore " mentre il teste D., capo area assistenza clienti per conto della Eurotravel ha precisato "// residence in questione aveva grossi problemi strutturali, erano in sostanza dei tuguri" ). I testi escussi hanno poi confermato che in alcune ore della giornata mancavano acqua e luce e che il servizio navetta per la spiaggia era assolutamente carente (a tal proposito la teste M.M. ha dichiarato " spesso mancavano acqua e luce, lì servizio navetta era inesistente. L 'unica navata che c 'era trasportava contestualmente la biancheria, sia pulita che sporca, e le persone"; circostanze confermate anche dei testi D.e C.).E’ provato, dunque, alla stregua di tali risultanze istruttorie, suffragate dai rilievi fotografici in atti, che i! soggiorno degli istanti presso il villaggio B.e Paridise, peraltro, dagli stessi interrotto anticipatamente, fu complessivamente disagevole e caratterizzato da servizi di qualità scadente, assolutamente non in linea con la qualità pattuita, desumibile cioè dal catalogo sulla cui base era stata pubblicizzata l'offerta di viaggio.
A fronte di tali allegazioni e risultanze probatorie, nulla ha provato a propria discolpa la V. S.r.l., giacché l'unico teste dalla stessa adotto, C. F., si è limitato ad affermare che le caratteristiche del Villaggio B.e P. corrispondevano a quelle indicate sul catalogo Mare...2003, circostanza questa senz'altro non veritiera, come può desumersi anche soltanto dal mero confronto fra le immagini ivi pubblicizzate e le fotografie raffiguranti la situazione riscontrata in loco dagli attori.
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, essere accolta la domanda risarcitoria formulata dagli istanti.Per quanto concerne il quantum debeatur, occorre prendere in considerazione sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto dai predetti. Ora, con riferimento al primo, va precisato che esso non può farsi coincidere, cosi come richiesto dagli istanti, nel rimborso totale del costo del viaggio, giacché gli stessi hanno pur sempre goduto della vacanza, sia pure per un periodo minore e con una qualità inferiore a quella concordata.
Ciò posto, tenuto conto che il costo complessivo per sei persone della vacanza è stato di € 4.234,00 per due settimane (ivi compreso il costo di € 500,00 per le tessere club e di € 504,00 per la sostituzione dell'alloggio) e che gli istanti interruppero il soggiorno 5 giorni prima del previsto - circostanza questa non specificamente contestata dalla convenuta - occorre, in primo luogo, detrarre dall'importo corrisposto, il costo relativo ai 5 giorni non goduti.
Ne deriva, di conseguenza, che l'importo da detrarre risulta pari ad € 1,512,14 (€ 4.234,00 : 14= €302,42 x 5 =€ 1.512,14), sicché, tenuto conto che lo stesso deve essere diviso per il numero degli attori, a ciascuno di essi va restituita la somma di € 252,02. Occorre, poi, operare un'ulteriore decurtazione che tenga conto della qualità dei servizi goduti che è stata inferiore a quella concordata. Tale riduzione, considerati i disagi patiti dagli istanti e la qualità scadente della prestazione dagli stessi ricevuta, può stimarsi nel 60% dell'intero pacchetto, corrispondente alla somma di € 1.633,11. Ne consegue, pertanto, che va restituita, in favore di ciascuno degli attori, l'ulteriore somma di € 272,18. Va, altresì, riconosciuto agli attori il danno non patrimoniale.
Trattasi, più propriamente del cd. danno da "vacanza rovinata" che è stato variamente definito come il "pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative" (cfr. Tribunale di Napoli, 27/4/2006, Redazione Giuffrè 2006) ovvero come "lo stress e il minor godimento della vacanza" (cfr .Tribunale Como, 6/4/2005, in Redazione Giuffrè 2005).
Tale voce di danno mira, dunque, a ristorare un interesse non patrimoniale del turista, rimasto insoddisfatto a causa dell'inadempimento del venditore o dell'organizzatore del viaggio. Dibattuta, peraltro, in dottrina e giurisprudenza è il titolo della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, cui il danneggiale viene chiamato a rispondere.
E’ appena il caso di osservare, al riguardo, che, oggi, a seguito delle note pronunciate della Suprema Corte e della Corte Costituzionale (cfr. Cass. 31/5/2003, n. 8827; Corte Cost. 11/7/2003, n. 233) che hanno sostanzialmente svincolato la risarcibilità del danno non patrimoniale dalla sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, l'inquadramento di detta responsabilità nell'ambito dell'illecito aquilano non trova più gli ostacoli di un tempo, essendo ormai ammessa la risarcibilità di tutti quei danni non patrimoniali che incidono negativamente sui valori della persona protetti dalla Costituzione, da leggi speciali o da norme imperative sui diritti umani. Ritiene, tuttavia, questo Giudicante che sia, comunque, preferibile ricondurre la responsabilità de qua nell'ambito contrattuale, derivando la stessa dall'inadempimento di prestazioni da parte del venditore o dell'organizzatore del viaggio e, dunque, sussistendo fra le parti, precedentemente al verificarsi del danno, un vincolo di natura obbligatoria. Né si ravvisano ostacoli interpretativi all’ammissibilità di un risarcimento del danno non patrimoniale da contratto, qualora sussistano i requisiti prescritti negli artt. 1218 ss. C.c., quali la causalità immediata e la prevedibilità (salvo che l'inadempimento non dipenda da dolo, artt. 1223 e 1225 c.c.) ed il danno è liquidabile in via equitativa, ai sensi dell'alt 1226 c.c. Al di fuori di tali ipotesi, restano naturalmente operanti le regole dell'illecito civile, così come "rilette" dalla Suprema Corte. Fatta, dunque, questa breve premessa, va osservato, quanto alla liquidazione di detto danno, che la stessa deve effettuarsi in via esclusivamente equitativa. Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze concrete desumibili dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata - la durata della vacanza (14 giorni), il periodo della stessa (agosto), i disagi patiti dagli attori per aver dovuto soggiornare in appartamenti non confortevoli e carenti sotto il profilo igienico-sanitario, la delusione nel non aver trovato i confort ed i servizi pubblicizzati all'atto della prenotazione, lo stress patito per i continui reclami effettuati presso la direzione del villaggio, il rammarico per aver male utilizzato presumibilmente l'unico periodo continuativo di ferie durante l'anno, l'aver, in ogni caso, interrotto la vacanza prima del previsto etc. - tale danno va liquidato per ciascuno degli attori, ad esclusione della minore d. per la quale, in considerazione della sua tenerissima età all'epoca della vacanza, non è configurabile il pregiudizio nei termini innanzi esposti, nella misura di € 800,00 all'attualità.Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria, avanzata da D. G., nella qualità di genitori della minore D., per i danni che quest'ultima avrebbe subito in conseguenza dell'insorgenza, nel corso del soggiorno presso il B. P., di una patologia diagnosticata come "sepsi cutanea". Infatti, nessuna prova è stata fornita dai predetti in ordine alla derivazione di detta patologia dalle cattive condizioni igienico-saniatarie del villaggio, essendosi gli stessi limitati a dimostrare soltanto che la malattia si manifestò durante il loro soggiorno presso il complesso turistico in questione (cfr. documentazione medica in atti). Né è stato dedotto che siano residuati alla minore postumi di natura permanente in conseguenza di tale patologia sicché deve ritenersi che la stessa sia perfettamente guarita. A ciò aggiungasi che gli istanti hanno, comunque, ricevuto, dalla compagnia di assicurazione della società convenuta, il rimborso delle spese mediche sostenute, come dagli stessi riconosciuto in citazione, il che induce a ritenere interamente ristorato in tal modo il danno sofferto. In definitiva, la V. S.r.l. va condannata al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, con esclusione della minore D., della somma complessiva di € 1.324,20, oltre interessi legali a decorrere dalla presente sentenza al saldo.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione agli avv.ti Annalisa C. e Carlo C. che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’ art. 93.
P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da D. Salvatore, S.Anna, D. Bartolomeo, C. Clelia, D. Extra

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