Il vettore aereo è esonerato dal risarcimento del danno subito dal turista per lo smarrimento del bagaglio se prova che si è verificato dopo la consegna all'impresa che gestisce il traffico bagagli
Pubblicata il 04/05/2008
Il vettore aereo, per essere esonerato dalla responsabilità in caso di smarrimento del bagaglio del passeggero, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ovvero che lo smarrimento si è verificato dopo la consegna all'impresa che gestisce il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale. (Tribunale Marsala Civile
Sentenza del 14 aprile 2007)