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Il vettore è responsabile del danno subito dal passeggero in caso di cencellazione del volo per guasto tecnico

Ancorché sia sicuramente corretto escludere ogni sorta di responsabilità in capo al vettore, allorquando la cancellazione del volo dipenda da cause di forza maggiore, non può ritenersi sufficiente a provare la predetta circostanza esimente la lista dei voli cancellati per "guasto tecnico". (Giudice di Pace Bari Civile, Sentenza del 20 ottobre 2007, n. 8945)



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SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7240/2006 del ruolo generale affari contenziosi in data 30.06.2006 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 21/09/2007 vertente tra:

Avv. Ca.Gi., in proprio

attore

contro

Alitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Fa.Fe., giusta procura in atti

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17/05/2006 Pa.Gi. conveniva in giudizio la Alitalia S.p.A. al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto dello stesso al rimborso del prezzo del biglietto e al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della società convenuta per il contratto di trasporto aereo del 20/02/2006 e, per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento della complessiva somma di Euro 770,00, oltre interessi, ovvero della diversa somma da quantificarsi in via equitativa.

Assumeva l'attore di aver acquistato un biglietto aereo Alitalia per la tratta Ba. Mo.Di.Ba. per il giorno 20/02/2006, pagando il prezzo di Euro 395,00, al fine di poter assistere in data 21/02/2006 in Mo. all'incontro di calcio Ba.Mo. -Mi., per il quale aveva pagato Euro 25,00, quale prezzo del biglietto; assumeva altresì che, imbarcato sul vettore alle ore 16,50 di lì a poco veniva sbarcato a Ro. per problemi tecnici dell. aeromobile e, dopo tre ore di attesa, senza assistenza alcuna, apprendeva che il volo per Mo.Di.Ba. era stato annullato e che forse poteva essere trasportato nella predetta città il giorno successivo.

A quel punto l'attore decideva di rientrare in Ba., con altro volo.

L'attore pertanto chiedeva il rimborso del prezzo del biglietto aereo, pari a Euro 395,00, il rimborso del prezzo del biglietto per l'evento calcistico, pari a Euro 25,00, la compensazione pecuniaria, ammontante a Euro 250,00, nonché infine la somma di Euro 100,00, quale risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Si costituiva la Alitalia S.p.A., impugnando e contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto, per essere stato cancellato il volo per causa non imputabile al vettore, dunque per forza maggiore.

Espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, all'udienza del 21/09/2007, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, depositate le comparse conclusionali, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'assunto di parte attrice, così come esposto nell'atto introduttivo, secondo cui il volo in partenza da Ba. diretto a Mo.Di.Ba. previsto per la data del 20/02/2006 veniva cancellato dalla compagnia convenuta, ha trovato riscontro, oltre che nella prova testimoniale espletata e nella produzione documentale versata in atti, prima ancora nella stessa comparsa di costituzione della compagnia convenuta, che costituendosi, non ha negato il fatto della cancellazione del volo, ma solo l'attribuibilità dello stesso a colpa della Alitalia.

Quest'ultima infatti riferisce che la cancellazione del volo de quo era stata determinata dall'insorgenza di un guasto tecnico e ritiene di poter provare tale assunto attraverso un "lista voli cancellati", versata nel fascicolo della società convenuta, ove in corrispondenza del volo aereo (...), quello appunto del 20/02/2006 da Ba. per Mo.Di.Ba., vi è la sigla TEC, che starebbe a significare, secondo l'assunto dell'Alitalia, la sussistenza di problemi tecnici che hanno impedito un puntuale decollo.

Ancorché sia sicuramente corretto escludere ogni sorta di responsabilità in capo al vettore, allorquando la cancellazione del volo dipenda da cause di forza maggiore, e in tal senso dispongono gli arti 7 e 14 del Regolamento CEE n. 261/2004, nel caso che ci occupa si ritiene che non sia stata offerta la piena prova della "forza maggiore" o comunque la circostanza che la cancellazione del volo sia dipesa da circostanze eccezionali.

Non può infatti ritenersi sufficiente a provare la predetta circostanza esimente la "lista voli cancellati", contestata fortemente dall'attore e, comunque, inattendibile in quanto proveniente dalla parte che l'ha formata.

In mancanza di prova, dunque, in ordine alle circostanze eccezionali a seguito delle quali il volo oggetto di causa è stato cancellato, l'attore, in applicazione del regolamento precitato, ha sicuramente diritto non solo all'assistenza di cui all'art. 8, ossia al rimborso del prezzo pieno del biglietto, ammontante a Euro 395,00, quand'anche alla compensazione pecuniaria, giusto il combinato disposto di cui all'art. 5 e 7 del predetto regolamento, che fissa in Euro 250,00 tale compensazione per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, precitato regolamento, inoltre, che stabilisce che "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare", devesi ritenere che all'attore vada riconosciuto anche, quale ulteriore danno patrimoniale, il diritto di ottenere il rimborso della somma di Euro 25,00, quale prezzo del biglietto per la partita di calcio che doveva disputarsi in Mo.Di.Ba. (Ba.Mo. - Mi.) per assistere alla quale l'attore aveva acquistato il biglietto aereo per il volo poi cancellato.

Con riferimento invece al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 100,00, per i disagi ed i patemi sofferti dall'attore, pur sussistendo gli stessi, salvo un recente orientamento giurisprudenziale che interpreta l'art. 2059 c.c. in senso costituzionalmente orientato, nel nostro codice non vi sono norme che consentono la liquidazione di danni diversi da quelli patrimoniali, scaturenti da inadempimento contrattuale, essendo unico referente normativo il combinato disposto di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c..

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 6 del D.M. n. 127/2004.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Ca.Gi. con atto di citazione notificato il 17/05/2006 nei confronti della Alitalia S.p.A., così provvede;

a) dichiara l'inadempimento contrattuale della Alitalia S.p.A. al contratto di trasporto stipulato in data 20/02/2006 con l'avv. Ca.Gi. e, per l'effetto, condanna l'Alitalia S.p.A. al pagamento in favore dell'avv. Ca.Gi. della somma di Euro 670,00, oltre interessi dalla data di messa in mora al soddisfo;

b) condanna la Alitalia S.p.A. al rimborso in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 788,00, di cui Euro 38,00 per spese, Euro 400,00 per diritti e Euro 350,00 per onorari, oltre al 12,5% quale rimborso spese generali, IVA e CNAP, come per legge.

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