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Il vettore è responsabili dei danni, patiti dal viaggiatore, derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci

La Convenzione di Montreal all’art. 19 prevede che “ il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”. Ne consegue che debbono essere risarciti i danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilita' della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.. (G.d.P. Palermo, sentenza del 22/04/2008)



- Leggi la sentenza integrale -

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9456/07 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da M. S. e O. I., rappresentati e difesi dall'Avv. M. P. L., presso il cui studio, sito in via P…, hanno eletto domicilio, in virtu' di procura alle liti
contro
Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F.F. del foro di Roma ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. A. D., sito in via …., giusta procura
Oggetto : Azione di risarcimento danni.
Conclusioni : come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 06/04/2007, gli attori, legati da rapporto di coniugio, convenivano in giudizio l'Alitalia al fine di essere risarciti in conseguenza dell'evento verificatosi in data 12/01/2007..
Avendo stipulato un contratto di trasporto aereo da Parigi a Milano e ritorno con la compagnia convenuta, gli istanti constatavano lo smarrimento di tre bagagli imbarcati sul vettore, presentando immediato reclamo all'ufficio competente in aeroporto.
I bagagli venivano successivamente ritrovati e riconsegnati agli attori in data 14/01/2007.
A seguito dell'accaduto - e dovendo trattenersi per due giorni nel capoluogo lombardo - i coniugi si trovavano costretti ad affrontare necessarie spese per rifornirsi di beni di prima necessita' ( biancheria intima, un cambio d'abbigliamento, etc. ), per un importo pari ad € 500,00 cadauno. Quindi, in data 02/02/2007 inoltravano lettera R.a.r. di risarcimento all'Alitalia. Risarcimento che, nelle prospettate conclusioni giudiziali, va integrato dalle voci di danno non patrimoniale e da vacanza rovinata.
Costituendosi in giudizio, quest'ultima in via preliminare eccepiva l'inammissibilita' dell'azione civile per violazione dell'art. 31 delle Condizioni Generali di Contratto di Trasporto ( nonché della Convenzione di Montreal ), che fissa in 21 giorni - a partire dal giorno della restituzione dei bagagli - il termine entro cui proporre reclamo ; mentre nel merito contestava integralmente le richieste attoree, in quanto non adeguatamente supportate sul piano probatorio.
Assunta la testimonianza del Sig. M. G., che confermava gli acquisti effettuati per necessita' dagli attori nel loro soggiorno milanese, la causa veniva quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruzione dibattimentale, appare legittimo accogliere parzialmente le domande svolte dagli attori. In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Alitalia, atteso che, anche a voler considerare come legittima il doppio reclamo ( il primo immediatamente ed il successivo entro 21 giorni dalla restituzione della merce ad opera del vettore ), appaiono rispettati i termini normativamente previsti, stante che gli attori inoltravano la lettera R.a.r. in data 02/02/2007, e non in data 05/02/2007.
Nel merito, appare provato - in quanto non oggetto di contestazione - l'evento ( ossia, lo smarrimento dei bagagli ) : in tal senso, come rilevato dagli attori, si individua l'esclusiva responsabilita' del vettore convenuto, atteso che lo stesso non adempieva esattamente l'obbligazione assunta con il contratto di trasporto, stipulato con i primi. Ed in tale ambito rileva la gia' citata Convenzione di Montreal ( del 29/05/1999 ), il cui art. 19 prevede che “ il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci “. In materia, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma “ la risarcibilita' dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilita' della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. “ ( per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854 ).
Chiarisce, in particolare, la Cassazione ( vedi Cass. Civ. , sez. III, 27/10/2004 n. 20787 , conf. da Cass. Civ. 4852/1995 ) che “ la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilita' del vettore per l'inadempimento nel trasporto di persone e beni è l'art. 942 del codice della navigazione “.
Siffatta norma dispone al riguardo che “ il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto…a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno “. In buona sostanza - continua la Cassazione - la disposizione citata “ stabilisce una presunzione di responsabilita' a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota . Il caso fortuito - conclude la Suprema Corte - e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilita' solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto “.
In ordine al quantum - alla luce della testimonianza resa in pubblica udienza dal Sig. G., e quantunque non siano stato prodotto alcun documento giustificativo di spesa - appare sufficientemente provata la voce di danno, pari ad un importo di € 500,00 cadauno, spesa necessaria per l'acquisto di vestiario di prima necessita', a fronte di una permanenza di due giorni nella citta' di Milano.
Non cosi' per cio' che concerne le altre voci di danno ( non patrimoniale e da vacanza rovinata, c.d. danno esistenziale ).
Infatti, il nuovo orientamento dei giudici di legittimita', espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella storica sentenza della III sezione civile del 15/07/2005 n. 15022 ( che ha ripreso una teorica sostenuta da precedenti pronunce della Cassazione, tra cui Cass. Civ. 14488/04 ; Cass. Civ. 12935/03 ; Cass. Civ. 15449/02 ; etc ) , risulta essere quello per cui “ l'atipicita' dell'illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un'astratta categoria di danno esistenziale risarcibile, poiché la risarcibilita' è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione si specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione “. In buona sostanza - afferma la Cassazione - “ il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato danno morale, e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Il danno non patrimoniale, al contrario di quello patrimoniale, è per definizione tipico : infatti non tutti i pregiudizi o disagi non pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili della persona. Ora, poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come danno esistenziale, nella cui genericita' e indefinitezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e percio' irrisarcibili alla stregua dell'articolo 2059 c.c. “. In pratica, afferma la Suprema Corte che ai fini dell'art. 2059 c.c. non puo' farsi riferimento ad una generica categoria di “ danno esistenziale “ ( dagli incerti e non definiti confini ), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicita', sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilita' di tale tipo di danno, mentre siffatta situazione non risulta voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti ( la salute, la famiglia, la reputazione, etc. ), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “ esistenziale “, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale.
In conclusione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - che tuttavia appare avere pochi proseliti fra i giudici di merito - il danno non patrimoniale, in quanto danno “ tipicamente risarcibile “, lo è solo nei casi previsti dalla legge.
Da questo assunto, discende l'insostenibilita' teorica della nozione di danno esistenziale, mettendosi cosi' a nudo una delle sue tante fragilita' : la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce dalla seguente alternativa. Se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex art. 2059 c.c. ; se, viceversa, col termine “ danno esistenziale “ si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale, gia' oggi risarcibile ex art. 2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma. Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, sulla scorta delle tariffe forensi, nell'importo di € 1.500,00 ( di cui € 530,00 per onorari ), da distrarsi in favore del procuratore degli attori per averle la stessa anticipate.

P. Q. M.

Visti gli articoli di legge citati ; Dichiara la responsabilita' della convenuta Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in ordine alla causazione dello smarrimento dei bagagli di proprieta' degli attori M. S. ed O.i I., verificatosi in data 12/01/2007.
Condanna pertanto l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni dagli stessi subiti, e quantificati nello specifico in € 500,00 cadauno, a titolo di rimborso di spese di prima necessita'.
Condanna infine l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 1500,00 ( di cui € 530,00 per onorari ), da distrarsi in favore del procuratore degli attori per averle la stessa anticipate.
Cosi' deciso in Palermo addi' 22/04/2008.

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