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In caso di azione per i danni prodotti ad un locale di proprietà esclusiva da infiltrazioni, il condomino danneggiato non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio su di lui gravante pro quota quale condomino corresponsabile del danno

In tema di ripartizione delle spese condominiali per i danni prodotti ad un locale di proprietà esclusiva da infiltrazioni provenienti dai sovrastanti spazi condominiali, il condomino che ha subito il pregiudizio ed abbia agito giudizialmente nei confronti del condominio non è tenuto, nel caso di soccombenza dell'ente di gestione, a rispondere nei limiti della sua quota millesimale delle spese legali liquidate in sentenza, dovendosi ritenere implicitamente dissenziente rispetto alla lite. Egli tuttavia non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio su di lui gravante pro quota quale condomino corresponsabile del danno (in virtù del rapporto di custodia che lo lega all'agente dannoso) invocando il fatto di essere egli stesso danneggiato dal condominio. (Tribunale Civitavecchia Civile, Sentenza del 26 novembre 2007, n. 1806)



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SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1806/04 Introdotta da:

Ge.Ve., Fe.Ve., Sa.Ve., Io.Al., Ch.Sp.. Al.Sp., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ma.Pi., domiciliati come in atti;

opponenti

Nei confronti di Condominio viale Ba. (...) Ci., in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. En.Ve., come in atti domiciliato.

opposto

Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale

Trattenuta in decisione all'udienza del 22.6.07 sulle conclusioni precisate a verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1.6.04, notificato il 16.6.04, Ge.Ve., Fe.Ve., Sa.Ve., Io.Al., Ch.Sp., Al.Sp., hanno convenuto in giudizio il condominio di viale Ba. (...), esponendo quanto segue.

Nel 2005 avevano ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia una pronuncia di accoglimento della domanda proposta nei confronti del condominio, a seguito di infiltrazioni e macchie di umidità determinatesi all'interno di un locale seminterrato di loro proprietà in seguito al cattivo stato di conservazione degli spazi sovrastanti, di natura condominiale; il tribunale aveva condannato il condominio alla esecuzione di opere di risanamento ed al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, oltre alla rifusione delle spese di lite;

con deliberazione dell'assemblea condominiale del 4.5.2004, il condominio aveva provveduto a ripartire quanto dovuto a titolo di risarcimento danni - oltre alle spese di lite - fra tutti i condomini, ivi compresi gli attori - danneggiati, i quali hanno quindi con il presente giudizio impugnato la delibera assembleare contestando il criterio di riparto adottato dall'assemblea;

Il condominio si è costituito per ribadire la correttezza del proprio operato, e la causa, istruita documentalmente, è pervenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 22 giugno 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione risulta solo in parte fondata.

Gli attori adducono a sostegno della propria tesi l'affermazione giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di controversie tra condomini, si verifica una momentanea scissione dei legami di interessi che avvincono abitualmente i componenti del condominio, sia pure limitatamente all'oggetto della lite;

a parere degli attori da tale "separazione" discenderebbe - nel caso della domanda risarcitoria da essi a suo tempo proposta - una situazione di loro temporanea terzietà rispetto al resto del condominio, che consentirebbe da un lato di affermare la responsabilità civile di quest'ultimo per i danni provenienti da cose comuni, dall'altro di escludere i danneggiati medesimi dal novero dei componenti del condominio civilmente responsabili in base alle rispettive quote di proprietà;

in verità le pronunce giurisprudenziali richiamate, si riferiscono tutte alla sola questione della ripartizione delle spese di giudizio, giustificandone la attribuzione al solo condomino - o condominio soccombente, sul rilievo della evidente separatezza di interessi tra i due "gruppi" rispetto all'esito della lite. Laddove tuttavia si affronta il tema della ripartizione delle spese relative al danno cagionato da un bene comune (particolarmente indagato in giurisprudenza il tema delle infiltrazioni provenienti da lastrico solare), se pure viene ribadita la posizione di relativa terzietà del condomino danneggiato - e quindi la sua legittimazione a proporre un giudizio nei confronti di un centro di interessi al quale egli stesso appartiene - viene poi costantemente riaffermata la necessità di fare applicazione delle norme generali in tema di riparto delle spese fra i condomini - nel caso del lastrico quindi dell'art. 1126 c.c. - (così Cass. S.U. 29.4.1997, n. 3672 e successive conformi, tra le quali Sez. 3, n. 5848 del 2007) sul rilievo che dei danni cagionati ad un bene di proprietà esclusiva da un bene comune deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal codice civile; e la relazione di custodia non può che essere considerata comune a tutti i condomini (compreso quello danneggiato) posto che in virtù del principio maggioritario, l'operato dell'assemblea si estende ed imputa anche ai condomini dissenzienti, onde gli odierni attori non possono esimersi da responsabilità sostenendo che le loro richieste di intervento non erano state tempestivamente recepite dall'assemblea condominiale. In tal senso il tribunale ritiene pienamente condivisibile il principio affermato da una pronuncia sia pur relativamente risalente del tribunale di Napoli (menzionata dallo stesso convenuto) secondo cui "qualora un condomino subisca una danno derivante dalla cosa comune, in capo a lui si radicano due posizioni giuridiche soggettive diverse e separate: da un lato quella di danneggiato avente diritto al risarcimento, dall'altra quella, appunto, di condomino. Pertanto, all'obbligo di contribuzione su di lui gravante quale condomino questi non può sottrarsi invocando il fatto di essere egli stesso danneggiato dal condominio. (Tribunale Napoli, 26 settembre 1984).

Giova inoltre sottolineare che nella fattispecie presente gli attori risultano non solo contitolari del locale seminterrato interessato dai danni, ma anche proprietari di altre unità immobiliari in seno al condominio, il che radica la loro responsabilità per custodia anche in qualità di proprietari di unità immobiliari diverse da quella danneggiata. In senso contrario non può invocarsi il diverso principio affermato dal Tribunale di Milano nella sentenza 2.3.1992 menzionata dagli attori, secondo cui sarebbe impossibile distinguere la posizione dei condomini - controparti del condominio come proprietari di un dato appartamento (direttamente coinvolto nell'oggetto della lite) da quella dei medesimi condomini come proprietari di altre unità immobiliari. La pronuncia invocata (sent. n. 2765 del 02/03/1992) attiene ancora una volta allo specifico ed esclusivo tema della ripartizione delle spese di lite, ed alla tematica del dissenso dei condomini di cui all'art. 1132 c.c., stabilendo che nei condomini che nel corso di una lite si trovino contrapposti al condominio (per avere promosso un giudizio nei riguardi del medesimo, o per essere da questo convenuti), si deve ritenere implicita la qualità di "dissenzienti" ai sensi della norma sopra citata, norma che tuttavia non esonera i dissenzienti dalle conseguenze della pronuncia se non per quanto attiene alla eventuale soccombenza in ordine alle spese di lite, che non possono essere poste a carico - appunto - di coloro che devono essere considerati contrari all'iniziativa di agire o resistere in giudizio per averlo dichiarato nei modi di cui all'art. 1132 c.c. o per essere i diretti portatori dell'interesse contrario a quello perseguito dal condominio attore o convenuto in giudizio. Dunque - contrariamente a quanto opinato dagli attori - il principio affermato dal giudice milanese, peraltro pienamente condivisibile, non può essere invocato per esimere i condomini dissenzienti dalla responsabilità che su di essi incombe quali contitolari del bene dal quale è derivato un danno, ma solo per escludere che essi possano essere chiamati a rispondere delle spese di lite eventualmente poste a carico del condominio.

Ne consegue che la delibera impugnata deve essere annullata limitatamente alla parte in cui ha approvato la ripartizione fra tutti i condomini delle somme dovute del condominio a titolo di spese giudiziali, somme che devono essere versate da tutti i condomini ad eccezione degli attori, mentre deve essere respinta per il resto.

Le spese del presente giudizio vengono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide:

- In parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la delibera impugnata nella parte relativa alla approvazione della ripartizione delle spese giudiziali dovute dal condominio in seguito alla soccombenza nel giudizio conclusosi con sentenza 297/03 del Tribunale di Civitavecchia, nonché delle spese legali successive;

Rigetta per il resto la domanda;

Spese compensate.

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