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In caso di controversi aventi ad oggetto pacchetti turistici è il venditore che risponde dei danni se il vettore non è citato in giudizio
Pubblicata il 26/10/2008
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5531)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Presidente
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE. MI. , SA. AN. , elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI COLLI PORTUENSI 187, presso lo studio dell'avvocato GUERRIERO UGO, difesi dall'avvocato FURNO Erik, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CO. TU. SRL, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Dr. Pa. Sa. , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 49, presso lo studio dell'avvocato ARNULFO Carlo, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO VERGANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MA. TR. DI. CA. PE. SAS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1474/04 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, emessa il 5/03/04, depositata il 31/03/04, R.G. 544/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/08 dal Presidente Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ce. e Sa. citarono in giudizio le societa' Ma. Tr. e Co. Tu. (dalle quali avevano acquistato un pacchetto turistico), lamentando inadempienze nell'esecuzione del contratto e chiedendo il risarcimento del danno. In particolare, essi sostenevano di essersi recati in aeroporto, come previsto, per l'imbarco alle ore 14 con destinazione (OMESSO); di essere, invece, partiti il giorno successivo alle ore 6, dopo una notte insonne, perdendo cosi' una cena ed un pernottamento nella citta' di destinazione ed accusando, altresi', una serie di fastidi per il seguito del viaggio.
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia respinse la domanda, ritenendo che entrambe le societa' avessero adempiuto agli oneri derivanti dal contratto, ricadendo l'eventuale responsabilita', circa i fatti dedotti, sul vettore Ae. (non citato in giudizio).
Propongono ricorso per cassazione il Ce. e la Sa. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la soc. Co. Tu. . I ricorrenti hanno depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, nonche' del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, emanato in attuazione della predetta direttiva.
Il ricorso, proposto contro la sentenza resa dal giudice di pace secondo equita', e' ammissibile in quanto censura la violazione di normativa comunitaria.
Esso e' fondato, nella considerazione che il Decreto Legislativo 11 marzo 1995, n. 111, articolo 14, comma 2, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE (provvedimento legislativo vigente all'epoca dei fatti, benche' successivamente abrogato ad opera dell'articolo 146 Codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) stabilisce che "l'organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".
La sentenza impugnata ha, dunque, violato siffatta disposizione laddove ha assolto da responsabilita' le societa' convenute, affermando che "se eventuale responsabilita' potesse essere individuata, la stessa sarebbe imputabile al vettore Ae. , non chiamato in giudizio ...", senza tener conto che, in via di principio, l'organizzazione o il venditore del pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benche' la responsabilita' possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi.
In conclusione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale rivalutera' la fattispecie adeguandosi al seguente principio: nell'ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l'organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, il giudice non puo' respingere la domanda sul presupposto che la responsabilita' del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiche', a norma del Decreto Legislativo 11 marzo 1995, n. 111, articolo 14, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE, l'organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a giudice di pace di Castellammare di Stabia, nella persona di diverso magistrato, anche perche' provveda in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.