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In caso di diffammazione a mezzo stampa il giudice di merito deve tener conto del riconoscimento da parte dell'offeso della veridicità dei fatti

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la continenza del fatto nell'esercizio del diritto stesso, sia dal punto di vista sostanziale che formale; sotto il primo profilo i fatti narrati devono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e sotto il secondo profilo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari. Ne consegue, eprtanto che il giudice del merito non può omettere di valutare - ai fini del riconoscimento della suddetta esimente o, quanto meno, della liquidazione dell'importo risarcitorio - eventuali affermazioni, comunque rese, con le quali l'offeso abbia riconosciuto come veritieri, in tutto o in parte, i fatti che egli stesso ritiene diffamatori per la propria reputazione. (Corte di Cassazione, sezione 3 civile, sentenza del 16 novembre 2007, n. 23798)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda concerne un articolo comparso sul quotidiano "(OMESSO) " del (OMESSO), a firma del direttore Gr.Pa., che si assume contenere apprezzamenti offensivi della reputazione e dell'onore del Dr. Mi., con riferimento all'indagine in corso presso la Procura della Repubblica di Milano, coinvolgente, tra gli altri, il GIP di Roma, Sq.Re., per il reato di corruzione, e lo stesso Mi. (all'epoca dell'indagine sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), per il reato di favoreggiamento.

In particolare, la frase che ha costituito oggetto del presente procedimento e' la seguente: "l'inflessibile Pubblico Ministero i favoreggiatori li sbatteva senza batter ciglio tra Rebibbia e Regina Coeli. Tanto l'uno e l'altro carcere, visti da dentro, la differenza e' poca. Pericolo di inquinamento delle prove, scriveva agli atti. E se non bastava, visto che di scappare puo' sempre venir la voglia, faceva valere anche il pericolo di fuga. L'integerrimo Mi., al contrario del suo ex capo Sq., resta a piede libero. A volte gli spifferi colpiscono senza guardare".

Con riferimento a siffatta frase, il Tribunale di Roma ha condannato la soc. Ed., proprietaria del citato quotidiano, nonche' il Gr. P., al pagamento, in favore del Mi., di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.

La condanna e' stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma (che ha respinto l'appello dei soccombenti), con sentenza che ora l' Ed. ed il Gr. P. impugnano per cassazione a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso il Mi.. Quest'ultimo ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell'articolo 21 Cost., articolo 51 c.p., articoli 2043, 2059 c.c., nonche' per i vizi della motivazione, facendo riferimento ad un libro ("(OMESSO) "), prodotto in atti, nel quale il Mi. (coautore dell'opera) si sarebbe - a loro dire - pentito delle modalita' con le quali aveva svolto la funzione di P.M., facendo strame dei principi di garantismo dei quali in passato pure era stato osservante. Il libro sarebbe un documento di altissimo rilievo, siccome denunziante alcune prassi di parte della magistratura inquirente che avevano scatenato fortissime polemiche e dalle quali il Mi. prendeva le distanze dopo aver riconosciuto di averle seguite, perche' spinto da una forte tensione sociale e politica. Di qui il commento del Gr. P. al caso Sq. - Mi. ed, in particolare, la nota che quest'ultimo, da indagato, non aveva subito lo stesso duro trattamento (la custodia cautelare) subito da molti altri indagati ed applicato, a sua volta, dal Mi. quando svolgeva le funzioni di P.M..

Cio' premesso, i ricorrenti censurano la sentenza: a) per avere affermato l'assenza assoluta di riscontri obiettivi circa la facilita' con la quale il Mi. avrebbe messo in carcere i favoreggiatori (laddove, invece, la prova risiederebbe nell'autocritica svolta dal Mi. stesso nel menzionato libro); b) per avere errato nel ritenere che sia diffamatorio, per violazione del principio di continenza, segnalare che i Giudici che avevano indagato il Mi. lo avevano trattato in modo meno duro di quello a suo tempo tenuto dal magistrato medesimo nei confronti dei propri indagati (qui l'osservazione sarebbe rivolta verso i giudici che indagavano il Mi., senza alcuna diffamazione nei confronti di quest'ultimo; c) per avere omesso di spiegare le ragioni della mancata applicazione dell'esimente del diritto di critica (l'articolo ne sarebbe espressione, laddove valuta il ruolo tenuto dal Mi., prima come P.M. e poi come indagato).

Con il secondo motivo sono censurati i vizi della motivazione in relazione al punto in cui il Giudice ha confermato la quantificazione del danno operata dal primo Giudice. Essa non avrebbe tenuto conto che la gravita' dell'ipotetico illecito era ridotta in ragione dell'autocritica che lo stesso Mi. aveva svolto nella propria opera. In altri termini, la Corte Territoriale avrebbe sbagliato nel ritenere che il Gr. P. non potesse criticare il comportamento tenuto dal Mi., benche' quest'ultimo avesse criticato se stesso.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

In estrema sintesi, la tesi dei ricorrenti si sviluppa in linea con quella che viene detta la continenza sostanziale e formale del fatto narrato, nel senso della sua esposizione veritiera e corretta, che, in questi termini, consente il riconoscimento del diritto di critica. E, soprattutto, la veridicita' del fatto viene posta in relazione con la menzionata opera del Mi., nella quale si riscontrerebbe, sostanzialmente, l'autoriconoscimento di quanto riportato nella frase dell'articolo in contestazione.

il problema ha costituito oggetto di trattazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5), la quale - dato atto che i convenuti avevano prodotto per stralci il libro del Mi., per dimostrare che egli stesso non aveva rispettato le norme garantiste del codice di procedura penale, tenendo in carcere alcuni imputati dai colletti bianchi per raggiungere la loro confessione ed acquisire prove ulteriori sui correi - conclude che "il richiamo a tali scritti non e' assolutamente conferente al fine di giustificare il contenuto dell'articolo o la sua pretesa natura non diffamatoria".

Senonche', il Giudice perviene a siffatta conclusione attraverso un percorso argomentativo che, oltre ad essere illogico e contraddittorio, finisce con il violare gli stessi consolidati principi sulla continenza formale e sostanziale dei quali s'e' detto in precedenza.

Infatti, la sentenza riconosce che "nel volume del Mi. si accenna a talune deviazioni dalla procedura, corretta ma solo per descrivere - e non certo per giustificare - il clima di mani pulite, che aveva portato in carcere personaggi che, non tollerando il regime carcerario, erano disposti a parlare immediatamente pur di ottenere la scarcerazione". Aggiunge pure che "di tale sistema il Mi., magistrato notoriamente di sinistra e garantista, si vergognava, pure dovendo ammettere di essersene servito allo scopo di portare in luce il complesso sistema delle corruttele invalso alla fine degli anni ottanta".

In altri termini, la sentenza, in questi brani, riconosce che il magistrato, nell'opera prodotta, aveva attribuito a se stesso esattamente quello che l'articolo in questione gli attribuiva (cfr. sopra la frase in contestazione integralmente riportata), implicitamente accogliendo la tesi difensiva dei convenuti.

Tuttavia, nel successivo paragrafo, il provvedimento impugnato liquida la questione attraverso l'affermazione secondo cui "tutto cio', peraltro, nulla a che vedere con il contenuto dell'articolo incriminato, in cui le manette facili vengono rappresentate come un modus procedendi abituale del magistrato Mi. ".

Siffatta ultima affermazione non solo non risolve esaustivamente il problema, per quanto e' palesemente contraddittoria con quanto precedentemente affermato. Sembra, infatti, di capire che il fatto che il Mi. stesso avesse riconosciuto di avere utilizzato i metodi di indagine contestatigli nell'articolo giornalistico non costituisca (nella logica della sentenza) utile scriminante per l'articolista, sia perche' il magistrato aveva finito per vergognarsene, sia perche' (cfr. il "peraltro" dell'ultima frase della sentenza sopra riportata) il comportamento in questione viene attribuito all'interessato con il carattere dell'abitualita'.

A tal proposito e' facile rilevare che il fatto che il magistrato coltivasse una determinata ideologia e che, in virtu' di questa, si vergognasse di quanto compiuto (e non lo giustificasse), nulla rileva ai fini dell'attribuzione del carattere scriminante alla circostanza addotta. Piuttosto, dimostra, secondo la logica deduttiva, che non solo l'articolo aveva riferito circostanze veritiere ma che, altresi', il comportamento processuale del magistrato era stato effettivamente scorretto, tanto che egli stesso se lo era rimproverato. Quanto poi al fatto che quel modus procedendi fosse abituale o meno in un determinato momento storico, nulla puo' trarsi a riguardo ne' dall'articolo giornalistico (nella specifica frase che interessa), ne' nelle ammissioni dello stesso Mi. (sempre secondo quanto riportato in precedenza dalla stessa sentenza). E, comunque, il carattere dell'abitualita' assume rilievo neutro rispetto ai due elementi decisori dei quali si discute: accusa di scorrettezza processuale, da una parte, ed ammissione della stessa, dall'altra.

Altra illogicita' si manifesta nell'ultimo paragrafo di pag. 5 e nel primo di pag. 6 della sentenza, dove si legge: "quello che piu' risalta nello scritto e' il contrasto...tra. il fatto che il Mi. avrebbe sbattuto i favoreggiatori in carcere senza batter ciglio ...ed il regime di favore di cui egli invece avrebbe goduto da parte dei Giudici di Milano, allorche' l'autore conclude col dire che il Mi., contrariamente a Sq., resto' a piede libero...". Successivamente viene aggiunto: "l'assenza assoluta, di riscontri obbiettivi circa la facilita' con cui il Mi. avrebbe messo in carcere i favoreggiatori costituisce violazione dell'obbligo di riferire la verita', mentre la sottile insinuazione del trattamento di favore riservato all'appellato rispetto allo Sq. costituisce violazione dell'elemento della continenza oltreche' violazione dei limiti del sacrosanto diritto di critica ...".

A proposito del primo brano, appare insensato il contrasto rilevato dal Giudice, posto che il regime di favore del quale avrebbe goduto il Mi. costituisce, semmai, una critica diretta verso i suoi colleghi milanesi e che, dunque, non puo' avere potenzialita' offensiva verso il Mi. stesso. Quanto al secondo brano, e' agevole rilevare che l'affermata assenza di riscontri obiettivi ancora una volta contrasta con quanto in precedenza sostenuto circa l'effettivo rimprovero rivolto dal magistrato a se' stesso nell'opera letteraria prodotta; tenuto conto, peraltro, che anche qui la violazione della continenza viene nuovamente attribuita alla "sottile insinuazione del trattamento di favore" riservatogli dai giudici milanesi. Insinuazione che, semmai, andrebbe ad offendere (lo si ripete) altre persone ed altri comportamenti.

Le stesse considerazioni vanno addotte anche con riferimento alla seconda censura svolta dai ricorrenti, in quanto, nella ricostruzione della vicenda, le affermazioni contenute nel libro del Mi. (ovviamente, si tratta di quelle che la stessa sentenza impugnata riporta, visto che questa Corte non conosce e non puo' conoscere il loro reale tenore), se pure non hanno efficacia scriminante della diffamazione (e, quindi, rispetto all'an), sicuramente hanno un peso nella concreta liquidazione del danno (ossia, rispetto al quantum), visto che la loro eventuale potenzialita' offensiva (e, dunque, l'importo risarcitorio) risulta necessariamente ridotta nel caso in cui la vittima abbia, anche solo in parte, ammesso la veridicita' del fatto in contestazione.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, affinche' il giudice del rinvio proceda ad nuovo esame della vicenda, adeguandosi al principio secondo cui in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilita' dell'esimente del diritto di cronaca e' la continenza del fatto nell'esercizio del diritto stesso, sia dal punto di vista sostanziale che formale; sotto il primo profilo i fatti narrati devono corrispondere alla verita', sia pure non assoluta ma soggettiva, e, sotto il secondo profilo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioe' deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari. A tal riguardo, il Giudice del merito non puo' omettere di valutare - ai fini del riconoscimento della suddetta esimente o, quanto meno, della liquidazione dell'importo risarcitorio - eventuali affermazioni, comunque rese, con le quali colui che lamenta la diffamazione abbia riconosciuto come veritieri, in tutto o in parte, i fatti che egli stesso ritiene diffamatori per la propria reputazione.

Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche perche' provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.

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