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In caso di investimento di minore la valutazione del danno deve tenere conto dell'evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità della vita

Nel caso di lesioni gravi a soggetto minorenne (5 anni) la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessità di lesione fisica, psichica, interrelazionale e dinamica; conseguentemente la valutazione della gravità del danno deve avvenire mediante consulenza medico legale che tenga conto anche dell'evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità della vita, sicchè la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali (al tempo della liquidazione) con elevata personalizzazione, attesa la lunga durata della invalidità rispetto alle speranze di vita. (Corte di Cassazione, sezione 3 civile, sentenza 10 marzo 2008, n. 6288)




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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I genitori del minore Da. Di Vi. (Di Vi.Gi. e Vi.Pe.) hanno riassunto la lite civile dinanzi alla Corte di appello dell'Aquila, avvalendosi della sentenza (14 novembre 1990) della cassazione penale che ne riconosceva il diritto, quali, partì civili, al risarcimento dei danni subiti dal minore il 28 novembre 1996, allorché venne investito dalla fiat 127 condotta dal To.Be. Il Be. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza non definitiva del 9 luglio 1997 dichiarava la responsabilità esclusiva del Be. nella produzione dell'incidente e con separata ordinanza disponeva il prosieguo della causa per la determinazione del quantum. Con sentenza definitiva del 30 dicembre 2003 la Corte condannava il Be. a rifondere agli attori la somma di L. 22.500.000 (pari ad euro 11.620,28) con rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, oltre interessi legali ed al danno morale per E. 2582,00, condannava il Bo. alle spese di lite.

Contro la decisione ricorrono Da. e Gi. Di Vi. e Vi.Pe. con unico atto deducendo due motivi di ricorso. Non resiste il Be.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni. .

Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (per violaz. 1226 e 2056 c.c.) in punto di sottovalutazione del danno biologico e per la mancata liquidazione del danno patrimoniale futuro. SI DEDUCE inoltre il vizio della motivazione, illogica e carente.

Quanto alla prima parte della censura, che attiene alla valutazione del danno biologico, per la lesione grave (circa il 15% di invalidità) in un infante di 5 anni, con asportazione della milza, si osserva che la valutazione compiuta dalla Corte aquiliana (ff 5 della motivazione) è del tutto priva di logica referenziale, applicando un criterio equitativo a punto pari a lire 1.500.000, con la rivalutazione dalla data del sinistro secondo indici Istat, senza precisare: la natura delle tabelle applicate, se locali o se riferite ad altre maggiormente testate, e se il punto sia stato corretto in relazione alla giovanissima età della vittima, e se nella rivalutazione siano stati inclusi gli interessi compensativi per il ritardato pagamento. In mancanza di tali puntualizzazioni il criterio equitativo è strutturalmente e motivazionalmente carente e si risolve in una ridotta valutazione del danno, come bene evidenzia il ricorrente (ff 6 del ricorso, con i calcoli comparativi utilizzando le tabelle attuariali milanesi, che sono le maggiormente testate). Neppure risultano, nella motivazione in esame, gli elementi di personalizzazione del danno, tenuto conto della giovanissima età dell'infante e della perdita della milza con possibili conseguenze in ordine allo sviluppo ed alla qualità della vita.

Il motivo per questa parte deve essere accolto e la Corte aquiliana dovrà applicare il seguente principio di diritto: nel caso di lesioni gravi a soggetto minorenne (5 anni) la lesione della salute include il danno biologico nella sua complessità di lesione fisica, psichica, interrelazionale e dinamica; conseguentemente la valutazione della gravità del danno deve avvenire mediante consulenza medico legale che tenga conto anche dell'evoluzione dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa generica e delle qualità della vita, sicché la valutazione tabellare attuariale deve avvenire ai valori attuali {al tempo della liquidazione) con elevata personalizzazione, attesa lunga durata della invalidità rispetto alle speranze di vita. Tali criteri derivano dal superiore principio della lesione integrale del danno alla salute, che attiene ad un diritto umano inviolabile, costituzionalmente garantito anche nel suo aspetto risarcitorio.

Parimenti fondata è la seconda censura (del primo motivo) che evidenzia la illogicità della motivazione (ff 5 della sentenza) là dove apoditticamente afferma che la lesione della salute non incide sulle capacità di lavoro e di guadagno.

La corte, quanto meno, ignora i dati della comune esperienza e della letteratura medico legale, che evidenziano la certa incidenza,in soggetto giovanissimo, della menomazione stabile della salute anche sulla capacità lavorativa specifica e concorrenziale, in una prospettiva che evidentemente si proietta nella futura vita lavorativa. Tale danno patrimoniale è danno ingiusto, danno reale futuro, da risarcire secondo criteri di equità adeguata alla gravità delle lesioni, restando di minor portata le eventuali condizioni economiche del soggetto.

Il principio di diritto da considerare è dunque il seguente: la domanda di ristoro patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica in soggetto minore, si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute, ed è scientificamente provata dalla valutazione della gravità delle lesioni e dalla loro possibile evoluzione negativa nella fase successiva alla crescita; la valutazione equitativa è a carattere satisfattivo e deve tendere alla integralità del risarcimento.

Nel secondo motivo si deduce "violazione dell'art. 2059 del codice civile in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. come error in iudicando e vizio della motivazione.

Il motivo è fondato. La Corte di appello nella sua parsimonia, accorda al bimbo la piccola somma di cinque milioni, ai valori attuali (2003), con interessi legali dalla data del sinistro (1986). NESSUN cenno è dato cogliere sull'equità della Corte e sulla considerazione della incidenza delle lesioni gravi sulla qualità della vita e le condizioni di sofferenza del menomato.

Il difetto assoluto di motivazione determina di per sé l'accoglimento del ricorso.

Qui giova ricordare al giudice del merito che il risarcimento integrale del danno morale, dopo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del codice civile, è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Inoltre è dato rilevare che la sfera della integrità morale (art. 2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valore quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale.

La Corte dovrà allora procedere, con maggior scrupolo, alla valutazione concreta e circostanziata del danno morale, attribuendo alla vittima un compenso satisfattivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello dell'Aquila, in diversa composizione.

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