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In caso di scontro tra i veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore ma deve agire contro il proprietario e del conducente l'altro v

In caso di scontro tra i veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia non può avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore delle presunzioni dettate dall'articolo 2054, commi 1 e 2 del Cc, mentre tale risarcimento essa può ottenere valendosi della presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 1, del Cc nei confronti del proprietario e del conducente l'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex articolo 2055 del Cc secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2007, n. 26537)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DA. FA., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SBARRA Ettore, con studio in 70121 BARI VIA EGNATIA, 15, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

IN. AS. SPA, ME. BE.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n 06415/04 proposto da:

WI. AS. SPA, cui la SpA., In. As. e' stata incorporata per fusione G.U., in persona del legale rappresentante Dott. Gi. An., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo STUDIO LEGALE CORBO' e CEFALY, difeso dall'avvocato VENTA ERNESTO P., giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

e contro

DA. FA., ME. BE.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 719/03 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa l'1/7/2003, depositata il 11/09/03; RG. 670/1995;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/07 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l'Avvocato VENTA Ernesto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale accoglimento del 2 motivo e rigetto del resto del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Avezzano condanno' il Me. e la soc. In. As. a risarcire, nella misura del 50%, il danno cagionato al Da. in occasione di un sinistro stradale.

A seguito di appello di ambedue le parti la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza non definitiva n. 531 del 29 dicembre 1999, ha condannato il Me. e l' In. As. a risarcire il Da. dell'intero danno subito, disponendo per il prosieguo e per un supplemento di CTU. Definitivamente pronunciando con sentenza n. 719 dell'11 settembre 2003, la Corte di L'Aquila ha dichiarato che nulla fosse dovuto al Da. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (non comportando i postumi permanenti una menomata capacita' di lavoro) e di danno morale (essendo stata emessa la condanna sulla scorta di una responsabilita' presunta); ha altresi' stabilito che gli interessi nella misura legale fossero dovuti sulle somme via via rivalutate in base agli indici ISTAT.

Propone ricorso per Cassazione il Da. a mezzo di tre motivi. Risponde con controricorso la Wi. As. (incorporante per fusione la In. As.), la quale propone anche ricorso incidentale, svolto in quattro motivi. La compagnia ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Vi e' una preliminare eccezione di inammissibilita' del ricorso principale perche' notificato presso il procuratore costituito in appello della societa' incorporata. L'eccezione e' infondata, in quanto l'eventuale vizio della notifica e' sanato dalla costituzione in giudizio della societa' incorporante.

1) Il primo motivo del ricorso principale e' inammissibile, siccome attraverso di esso viene sollecitata, in sede di legittimita', una diversa valutazione delle risultanze processuali. Con motivazione logica e congrua, infatti, il Giudice d'appello ha escluso che i postumi permanenti di natura invalidante, residuati nella misura dell'8%, possano portare ad una riduzione della capacita' di lavoro e di guadagno del ricorrente, in considerazione della natura dei postumi e del lavoro intellettuale da lui svolto.

Quanto, poi, alla censura relativa al calcolo degli interessi (terzo motivo), la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimita' in materia di interessi e rivalutazione (per tutte, cfr. la fondamentale Cass. n. 1712 del 1995), liquidando il danno all'attualita' e riconoscendo il diritto agli interessi legali sulla somma stessa, devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata.

Fondato e', invece, il secondo motivo del ricorso principale con il quale si denuncia il mancato riconoscimento del danno morale a causa dell'assenza del concreto accertamento della responsabilita' penale del danneggiante.

In proposito deve essere confermato l'innovativo ed ormai consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui alla risarcibilita' del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c., non ostano ne' la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le altre, quella di cui all'articolo 2050 c.c.), ne' l'impossibilita' di qualificare il fatto dannoso in termini di reato (in argomento, cfr. Cass. 6 agosto 2004, n. 15179). In relazione a questo punto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

2) Passando al ricorso incidentale, ne va respinto il primo motivo, attraverso il quale la ricorrente compagnia sostiene che l'appello incidentale del danneggiato avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, ex articolo 345 c.p.c., contenendo esso una domanda nuova (la richiesta, quale terzo trasportato, della condanna del Me., in solido con l'assicuratore, ex articolo 2055 c.c.) rispetto a quella originariamente formulata (la condanna del Me. quale esclusivo responsabile del danno).

A tal riguardo va posto in evidenza che l'azione fu proposta dal Da., contro la compagnia e l'assicurato, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente, quale terzo trasportato sul motociclo di sua stessa proprieta', sul presupposto dell'esclusiva responsabilita' del Me.. Il primo Giudice condanno' i convenuti al risarcimento del danno nella misura del 50%, facendo applicazione della disposizione dell'articolo 2054 c.c.. Il Giudice d'appello (sent. n. 531 del 1999, pagg. 7 - 10) ha corretto l'errore in cui era incorso il Tribunale, facendo applicazione dei seguenti principi, che occorre, in questa occasione, ribadire:

- in caso di scontro tra i veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia non puo' avvalersi per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore delle presunzioni dettate dall'articolo 2054 c.c., commi 1 e 2, mentre tale risarcimento essa puo' ottenere valendosi della presunzione di responsabilita' di cui al citato articolo 2054 c.c., comma 1, nei confronti del proprietario e del conducente l'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. articolo 2055 c.c., secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass. 17 gennaio 1997, n. 471; 24 ottobre 2007, n. 22336);

- la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a piu' persone legate dal vincolo della solidarieta' (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) puo' pretendere la totalita' della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravita' delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale puo' avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilita' del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarieta' nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; 21 settembre 2007, n. 19492).

La Corte d'appello ha, dunque, accertato che nessuna di queste ultime situazioni ricorre nella fattispecie, posto che non e' stata esercitata l'azione di regresso, al cospetto della domanda risarcitoria del Da., inequivocabilmente proposta per il ristoro dell'intero danno nei confronti del Me. (con esclusione, dunque, del conducente il motociclo sul quale la vittima era trasportata), proprietario e conducente del motocarro coinvolto nel sinistro, nonche' del suo assicuratore.

Inammissibile e' il secondo motivo del ricorso incidentale, laddove la ricorrente aspira ad una nuova e diversa valutazione della prova assunta in ordine allo svolgimento del sinistro ed alla relativa responsabilita'. Punti in ordine ai quali il giudice ha offerto una motivazione congrua e logica.

Inammissibile, per assoluta novita' della questione, e' il terzo motivo, attraverso il quale la compagnia, nel censurare la violazione della Legge n. 990 del 1969 articoli 18 e 4 sostiene che il Da., siccome proprietario del mezzo sul quale era trasportato, non puo' essere considerato terzo (titolare, dunque, dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione), in quanto alla data del sinistro egli non era considerato tale dalla legge. Va, comunque, ribadito in proposito che nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990 dal Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857 articolo 1 convertito in Legge 26 febbraio 1977, n. 39 anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. 18 gennaio 1994, n. 382).

Infondato, infine, e' il quarto motivo, con il quale l'assicuratore, nel dolersi della violazione della Legge n. 990 del 1969 articoli 9 e 18 sostiene che il giudice avrebbe errato nell'addossargli la prova dell'entita' del massimale. Per contrastare siffatta tesi basta ribadire il consolidato principio (al quale la sentenza impugnata s'adegua) in virtu' del quale: l'allegazione dell'assicuratore della responsabilita' civile automobilistica della limitazione della propria obbligazione indennitaria al massimale pattuito concerne un fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda nell'importo richiesto dal danneggiato; sicche', l'onere della prova del massimale incombe sull'assicuratore e dev'essere soddisfatto ex articolo 1888 c.c., trattandosi di una delle parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale (tra le varie, cfr. Cass. 12 maggio 1993, n. 5416; 31 luglio 2006, n. 17459).

3) In conclusione, respinti i motivi primo e terzo del ricorso principale, nonche' il ricorso incidentale, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza resa dalla Corte d'appello di L'Aquila n. 719 dell'11 settembre 2003 e rinvio della causa al Giudice designato nel dispositivo, il quale si adeguera' al principio enunciato nel precedente capo I), oltre a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta i motivi primo e terzo del ricorso principale, nonche' il ricorso incidentale, ed accoglie il secondo motivo del ricorso principale.

Cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, anche perche' provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.


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