Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita è derivata da causa a lui non imputabile

In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita è derivata da causa a lui non imputabile e il danno si può determinare in una somma di euro corrispondenti a lire dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non può essere provato, il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice. (Corte di Cassazione Civile
Sentenza del 11 novembre 2003, n. 1638)

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