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In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. non esonera la parte che abbia agito per l'accertamento dell'inadempimento dall'onere di provare l'esistenza del danno

In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpevolezza, ma non esonera la parte che abbia agito per l'accertamento dell'inadempimento dall'onere di provare l'esistenza del danno. (Tribunale Genova, Sezione 6 Civile, Sentenza del 4 gennaio 2008, n. 44)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 6.10.2003, Ba.Gi., titolare di esercizio commerciale "..." ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale la Fe. S.r.l. al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ad esso cagionati dalla omessa registrazione nel registro IVA - cui, per incarico professionale, era tenuta la Fe. S.r.l. - di fatture di acquisto 1998, da cui era scaturito un accertamento eseguito dall'ufficio di Genova 1 dell'Agenzia delle Entrate che aveva quindi richiesto ad esso attore il pagamento della somma di Euro 77.108, oltre all'importo delle relative sanzioni.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2003 si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto, eccependo la tardità della contestazione rilevando di non aver ricevuto le fatture entro i termini previsti per la dichiarazione Iva, contestando sia l'an che il quantum del danno esposto e chiedendo la autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria assicurazione.

A seguito di detta chiamata alla prima udienza 23.2.2004 si costituiva in giudizio la Fo. la quale contestava la domanda attrice, aderendo alle difese svolte dalla propria assicurata, rilevando in via di subordine la esistenza di massimale e di franchigia nel rischio assicurato.

Esperiti gli incombenti ex art. 180, 183 (ove si procedeva all'interrogatorio libero di Ba.) e 184 c.p.c., con ordinanza resa all'udienza 28.2.2005 venivano ammesse le prove orali per interpello e testi dedotte dalle parti, riservando all'esito la decisione in punto CTU.

All'udienza 30.6.2003 si procedeva all'interpello di parte convenuta (in persona di Ca.Os.) e alla assunzione del teste Ca. (di parte attrice). Alla successiva udienza 22.12.2005 avveniva per parte attrice la costituzione di nuovo difensore; alla udienza 11.4.2006 venivano escussi la teste Se.Re. mentre la assunzione della teste Ol., stante la sua assenza, veniva rinviata alla successiva udienza 10.10.2006 Così conclusa la assunzione delle prove orali veniva fissata udienza di p.c. In data 22.6.2007, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni così come trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione; scaduti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e note di replica (rispettivamente al 9.10.2007 e al 29.10.2007), all'esito è stata emessa la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha per oggetto la verifica circa la sussistenza in capo a parte convenuta di responsabilità in merito alle conseguenze pecuniarie di cui agli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002, in relazione all'anno 1998 e 1999, nei confronti di Ba.Gi. Con avviso di accertamento n. (omissis) del 16.12.2002, essendo stati riscontrati per l'anno 1998 costi non documentati e non registrati pari a Lire 140.655.000, si procedeva alla determinazione di un reddito di impresa pari a Lire 172.889.000, con conseguente applicazione di sanzione in misura di Euro 35.987,75 (oltre che al relativo recupero di imposta); con avviso di accertamento n. (omissis) del 16.12.2002, si procedeva induttivamente alla rideterminazione per l'anno 1999 del reddito di impresa in misura di Lire 71.972.245 (a fronte di un reddito dichiarato pari a Lire 8.191.000), con conseguente applicazione di sanzione in misura di Euro 18.085,80.

Dall'istruttoria orale (vedi segnatamente testi Se. e Ol.) è emerso il fatto - non contestato dal Ba.: vedi difese svolte in sede di comparsa conclusionale - che la consegna di (parte) delle fatture relative a costi sostenuti per l'anno 1998, risultate annotate solo sulla dichiarazione dei redditi ma non anche sui registri IVA, era avvenuta solo nel mese di giugno, allorquando il Ba. era stato chiamato dalla convenuta per la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (verb. ud. 11.4.2006, teste Se.: "ricordo che, dopo aver chiuso la contabilità del 1998, nel ghigno del 1999, quando avevo già preparato la dichiarazione dei redditi del 1998, avevo chiamato il Ba. perché venisse a firmare la dichiarazione dei redditi. Ricordo che, sulla base delle risultanze contabili doveva pagare parecchie tasse. Quando Ba. vide l'importo, mi disse che mi avrebbe portato altre fatture passive relative a costi sostenuti nel 1998. Non mi ha mai detto che doveva portarmi altre fatture di ricavi. Io dissi che eravamo in ritardo, perché la contabilità era chiusa, i registri già stampati e non modificabili perché era chiuso il primo trimestre del 1999. Tuttavia ho riaperto la contabilità sul nostro computer locale ed ho annotato le fatture. Quindi le fatture risultavano annotate solo sulla dichiarazione dei redditi. Non conosco il maggior reddito deduttivamente accertato... ADR Avevo chiaramente e specificamente detto al Ba. che la discrepanza tra la contabilità già chiusa e la dichiarazione reddituale, ove avevo portato in deduzione i costi di cui alla fatture presentatemi solo nel giugno 1999, poteva comportare sanzioni in caso di accertamento fiscale. Il Ba. insistette per la deduzione in dichiarazione. ADR Per quel che mi consta non si poteva sanare la omissione in contabilità in alcun modo. Però prima di inserire le fatture ne ho parlato al principale, che, dopo aver parlato col Ba., credo, mi disse di operare come ho fatto. ADR Non era possibile ristampare la contabilità in quanto la contabilità semplificata veniva stampato su multiaziendale vidimato relativo a più ditte. ADR A seguito della deduzione degli importi in fattura mi sembra ci sia stata una riduzione delle imposte, ma non ricordo in quale misura.")

Ciò posto occorre quindi vedere se incombeva sulla convenuta l'obbligo di procedere alla registrazione delle fatture (così come sostenuto dall'attore) oppure se stante la tardività in cui le stesse erano state consegnate, ciò non era più possibile (tesi difensiva della convenuta).

La soluzione comporta necessariamente la disamina della normativa applicabile al caso in esame.

In primo luogo occorre fare riferimento all'art. 18 DPR 600/1973, che detta disposizioni in materia di contabilità semplificata per le imprese minori. Detto articolo dopo aver al primo comma individuato i destinatali della norma (soggetti con fatturato inferiore ad un miliardo di Lire), prescrive che gli stessi - comma 2 e 3 "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai finì dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima, e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2."

Da ciò discende che i costi non rilevanti ai fini IVA devono essere contabilizzati nei registri IVA. Se trattasi di fatture: ai fini dell'IVA (non oggetto della presente causa) : devono essere annotate entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA (fino al 20/2/1997 era entro il mese successivo). Il diritto può essere esercitato entro il secondo anno di imposta successivo a quello in cui è sorto il diritto. In questo caso entro il 2000. Ai fini delle imposte dirette (oggetto della presente causa) : devono essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi se trattasi di fatture da ricevere.

Il D.L. 2.3.1989, n. 69 ("Determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA e nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti. Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni stabilisce il termine") art. 9 stabilisce che "I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (lettera così modificata, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154); b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché valore delle rimanenze, indicando, distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli artt. 59 e 61 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvalo con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio (lettera così modificata, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154). I soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma primo, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi (comma così sostituito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) ."

Il D.M. 2.5.1989 a sua volta stabilisce quali sono le annotazioni rilevanti ai fini delle imposte sul reddito; art. 2 in particolare prevede che "Le annotazioni rilevanti ai fimi della determinazione del reddito, che i soggetti indicati all'art. 1 devono effettuare, ai sensi dell'art. 9 comma primo, lettera b) del D.L. n. 69 del 1989, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, nei registri tenuti secondo l'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, afferiscono a ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché partecipazione agli utili delle stesse società spettanti ai predetti soggetti, ai dipendenti e agli associati in partecipazione, oneri di utilità sociale, ammortamenti dei beni materiali e immateriali, accantonamenti di quiescenza e previdenza, spesa relativa a più esercizi, nonché a tutte le altre operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma primo, deve, altresì, essere annotato, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il valore delle rimanenze, previste dagli artt. 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio."

Il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno 1998 mod. 740/99 era il 31 luglio 1999 (vedi Circolare Min. Fin. Dipartimento Entrate 22-06-1999, n. 138/E/120592 Presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1993. Servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti. Procedura per la predisposizione automatizzata e la presentazione telematica delle dichiarazioni presso gli Uffici).

Da tutto quanto sopra evidenziato consegue che i documenti relativi alle fatture consegnate nel mese di giugno potevano e dovevano essere registrati; se registrati avrebbero dato diritto alla deduzione dei costi e avrebbero evitato il rilievo dell'Agenzia delle Entrate.

Non risulta pertinente il rilievo del convenuto in merito al fatto le fatture dovessero essere registrate entro 15 giorni (60 per l'utilizzo di sistemi elettronici) dalla data in cui ne è venuto in possesso, risultando questa disciplina previgente: nel 1997 il termine di registrazione ex art. 25 D.p.r. 633/1972 risulta infatti essere stato modificato 2 volte. Prima è stato portato a 4 mesi dal ricevimento poi entro l'anno successivo come sopra indicato. Allo stesso modo non ostano alla registrazione de qua né la vidimazione dei libri contabili, né l'uso del multiaziendale (cui la teste ha fatto riferimento), in quanto il consulente avrebbe potuto stampare il primo trimestre 1999 e poi registrare tutto quanto voleva fino a luglio 1999 e stampare le registrazioni aggiuntive a quella data. Da ultimo anche i rilievi svolti anche in sede di comparsa conclusionale in merito al fatto che le fatture de quibus potessero essere non conformi al vero, non possono essere esaminate nella presente sede in quanto non è stato dedotto che la convenuta abbia svolto - oralmente o per iscritto - tale rilievo al proprio cliente, risultando al contrario la annotazione ai fini della dichiarazione dei redditi. Neppure risulta dedotta la esistenza di eventuale pattuizione fra le parti in merito agli accordi fra loro intercorsi avuto riguardo alla termine (dalla data di emissione del documento o altro) entro il quale provvedere alla consegna.

Da quanto sopra evidenziato risulta quindi fondata la domanda svolta dall'attore di accertamento della negligenza di parte convenuta in merito alla omessa registrazione delle fatture de quibus nei libri IVA per l'anno, 1998.

Ciò posto, come rilevato da parte convenuta in tutti gli scritti difensivi, difetta la prova in merito all'effettiva produzione di danno in capo al Ba., il quale non ha né dedotto né provato di aver effettivamente corrisposto all'erario quanto richiestogli a seguito degli avvisi di accertamento. A tal fine non assumono alcuna valenza le copie prodotte dall'attore di stampati di prospetti di calcolo per la definizione degli accertamenti e degli inviti al contraddittorio, compilati ma non sottoscritti né datati, in merito ai quali non vi è alcuna prova della loro effettiva presentazione. Anzi alla data del 14 marzo 2003 risulta per tabulas, dall'allegazione fatta da parte attrice, che a quella data non era stato corrisposto alcunché. Incombeva all'attore fornire la prova della esistenza del danno lamentato (vedi sul punto Cass. 21140/2007: "In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza, del danno lamentato e della sua riconducibilità olfatto del debitore; l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché sì tratti di accertare l'esistenza del danno"); a detta carenza non può certamente ovviarsi facendo ricorso a CTU. La domanda di risarcimento danno - e la conseguente domanda di manleva - devo quindi essere respinta.

Per quanto attiene le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia (che ha determinato il parziale accoglimento della domanda dell'attore), sussistono giusti motivi per dichiararne la parziale compensazione in misura di un terzo. Per il principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore dell'attore dei restanti due terzi, nella misura liquidata nel dispositivo: per quanto attiene il rapporto processuale convenuto - terzo chiamato, sussistono giusti motivi per dichiarare la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; a) In parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice, dichiara la convenuta "Fe. Sri" responsabile per il mancato inserimento nel registro Iva acquisti delle fatture per cui è causa;

b) Rigetta la domanda svolta dall'attrice di condanna della convenuta al conseguente risarcimento danni

c) Dichiara parzialmente compensate fra parte attrice e parte convenuta le spese di lite in misura di un terzo;

d) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice dei restanti due terzi, due terzi che liquida in complessivi Euro 6000,00 (seimila) fra diritti ed onorari e Euro 318,00 per spese oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;

e) Dichiara integralmente compensate fra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite.

Così deciso in Genova il 18 dicembre 2007.

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