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In materia di responsabilità del medico, il giudice civile che sia investito della causa sul risarcimento deve accertare se la condotta del professionista fu colposa

Nell'ipotesi di cui all'art. 83 cod. pen. (il quale prevede la responsabilità a titolo di colpa dell'agente che cagiona un evento diverso da quello voluto), dopo la condanna penale per il delitto doloso effettivamente voluto dall'agente e dal quale sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona, compete al giudice civile investito della causa per il risarcimento dei danni cagionati da quella morte di accertare, in relazione al disposto dell'art. 1917 cod. civ., se la condotta dell'agente in ordine all'evento non voluto sia qualificabile autonomamente come colposa, distinta da quella dello stesso agente qualificata come dolosa in riferimento al delitto voluto. Nella specie, nel cassare la sentenza che aveva escluso la copertura assicurativa sull'erroneo presupposto che, in sede penale, l'agente era stato giudicato responsabile a titolo di dolo in relazione al delitto di omissione di atti d'ufficio, la S.C. ha precisato che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare autonomamente l'effettivo elemento psicologico nella condotta omissiva dell'agente, tenendo conto che tra gli elementi tipici della colpa, ai sensi dell'art. 43 cod. pen., è compresa la stessa inosservanza della legge penale.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26505



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13658/2007 proposto da:

SO. RI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato ZANELLO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA EUGENIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AX. AS. SPA in persona del suo procuratore Dr. CE. MA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

TR. GE. , T. G. ;

- intimati -

sul ricorso 16669/2007 proposto da:

TR. GE. , T. G. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SCIRIE' 15, presso lo studio dell'avvocato CASALE LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato TORTOLANI ENRICO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti -

contro

SO. RI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell'avvocato ZANELLO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA EUGENIO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

AX. AS. SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 756/2006 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, emessa il 19/9/2006, depositata il 20/10/2006, R.G.N. 1284/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;

udito l'Avvocato EUGENIO CATERINA;

udito l'Avvocato MASSANO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione dei ricorsi, accoglimento ricorso incidentale limitatamente al 3 motivo, rigetto principale, previa eventuale (connessione) o integrazione della motivazione della sentenza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.10.96 T. G. e Tr. Ge. , premesso che con sentenza, divenuta definitiva il 6.12.95, So. Ri. era stato condannato per avere, come conseguenza non voluta del delitto di omissione d'atti d'ufficio, cagionato la morte del loro genitore Tr. An. ed era stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite p.c., con pagamento di una provvisionale di lire 200.000.000, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il So. per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Il convenuto eccepiva che il danno poteva considerarsi risarcito con la corresponsione della provvisionale e chiedeva, comunque, chiamarsi in garanzia la Ua. It. s.p.a.

Quest'ultima, costituitasi, eccepiva la nullita' della citazione per carenza degli elementi di fatto e, notificato nuovo atto di chiamata in causa, si costituiva l' Ax. As. s.p.a., quale incorporante per fusione della soc. Ua. , che eccepiva l'inesistenza della garanzia.

L'adito Tribunale riconosceva agli attori il solo diritto al risarcimento del danno morale, liquidato in euro 10.329,14, per ciascuno e rigettava la domanda di garanzia del convenuto, che condannava al pagamento del dovuto ed alla restituzione a favore dell'assicuratore delle somme gia' versate.

Avverso questa decisione interponeva appello il So. , sostenendo che l'evento di danno rientrava nella garanzia assicurativa, mentre l' Ax. resisteva al gravame ed i Tr. , da parte loro, aderivano alle ragioni dell'appellante principale ed in via incidentale chiedevano la riforma della sentenza sul quantum, con riconoscimento del danno patrimoniale e dei danni non patrimoniali (biologico iure proprio e iure successionis, morale ed esistenziale).

Con sentenza depositata il 20.10.06 la Corte d'appello di' Salerno rigettava entrambi gli appelli, ed avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il So. , con un solo motivo, mentre l' Ax. ed i Tr. hanno resistito con controricorso, con cui i secondi hanno anche sollevato ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

Il ricorrente So. , che ha resistito al ricorso incidentale dei Tr. con controricorso, ha depositato in atti anche una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c..

A) Ricorso principale.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 43 c.p.p., articoli 1900 e 1917 c.c., nonche' insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente escluso la copertura assicurativa in ordine alla morte di Tr. An. , riconducibile invece ad una fattispecie colposa.

Il ricorso e' fondato.

1. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della garanzia assicurativa in ordine alla morte di Tr. An. , rilevando in conclusione che cio' che doveva essere preso in esame al fine predetto "e' l'azione che determina il danno e non l'evento che ad essa consegue", per cui - pur essendo pacifico che la morte del Tr. era stata riconosciuta in sede penale come una "conseguenza non voluta" della condotta omissiva del medico - era determinante la circostanza che questa condotta gli era stata pero' attribuita a titolo di dolo in relazione al delitto di omissione di' atti di ufficio.

Questa impostazione del problema non risulta pero' correttamente formulata.

In primo luogo, perche' la Corte di merito ha palesemente omesso di valutare in via autonoma il comportamento dell'odierno ricorrente in relazione all'accadimento dell'evento morte, essendo necessario l'accertamento in ordine a tale comportamento dell'effettivo elemento psicologico del So. , che non poteva ritenersi quello di dolo, imputatogli solo ed esclusivamente per la specifica violazione del reato di cui all'articolo 328 c.p..

Ed invero, escluso che si possa rispondere dell'evento non voluto a titolo di responsabilita' oggettiva, cio' che contrasterebbe con il dettato dell'articolo 328 c.p..

Infatti, l'inclusione, ad opera dell'articolo 43 c.p., tra i criteri qualificativi dei comportamenti colposi anche della "inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" non limita questo modo d'essere della colpa alla sola violazione della legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici (v. Cass. pen., sez. 1 86/174058).

2. Una volta stabilito che alla base dell'affermazione di responsabilita' in ordine all'evento non voluto non puo' che sussistere una condotta colposa dell'agente, distinta e concettualmente autonoma da quella dell'agente stesso qualificata come dolosa in riferimento al delitto voluto, ne consegue che nel caso di specie la Corte di merito non avrebbe dovuto escludere l'operativita' della garanzia assicurativa in relazione all'evento morte di Tr. An. .

Infatti, il riferimento, da parte della sentenza impugnata, alla norma dell'articolo 1917 c.c., ed a quelle contrattuali (articolo 1, lettera B e articolo 4, lettera B delle condizioni generali di contratto), quali disposizioni giustificatrici di quella esclusione, risulta del tutto erroneo, essendo pacifico che le norme in questione escludono dalla garanzia assicurativa della responsabilita' civile solo i danni derivanti da fatti dolosi e rientrando invece pienamente la condotta del So. in relazione all'evento morte non voluto, qualificata per le ragioni sopra dette come colposa, nella previsione del citato articolo 1, lettera B delle condizioni generali circa i "danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esercizio dell'attivita' professionale".

B) Ricorso incidentale.

Con il primo motivo i resistenti deducono la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione all'articolo 163 nn. 3 e 4 c.p.c, violazione dell'articolo 185 c.p.c., comma 5, (vecchio testo), insufficiente ed erronea motivazione, nonche' motivazione apparente, non avendo la Corte di merito affrontato tutti i temi relativi ai danni non patrimoniali di cui era stato richiesto espressamente il risarcimento ed avendo la stessa erroneamente ritenuto che la precisazione delle singole voci di danno, contenuta nelle conclusioni di cui all'appello incidentale, fosse da interpretare come volonta' di circoscrivere il petitum.

Con il secondo motivo denunciano la violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c., in ordine alla quantificazione del danno morale, nonche' insufficiente ed apparente motivazione circa i criteri di tale liquidazione.

Con il terzo motivo denunciano ancora la violazione dei suddetti articoli 2043 e 2059 c.c., ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, avendo i giudici d'appello senza alcun vaglio critico confermato la sentenza di primo grado sul punto relativo alla non risarcibilita' delle voci di danno richieste iure successionis.

Con il quarto motivo infine manifestano la volonta' di aderire sostanzialmente alle ragioni del ricorso principale.

1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso incidentale, sollevata in controricorso dal So. , che ha fatto rilevare come i Tr. non fossero affatto le parti contro cui il ricorso principale, da lui proposto, era diretto, in quanto rivolto esclusivamente nei confronti dell' Ax. As. , atteso che la sentenza gravata era stata censurata solo nella parte in cui essa aveva ritenuto non operante la garanzia assicurativa.

Tale eccezione e' infondata.

Infatti, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi sotto questo profilo ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente non applicabilita' dell'articolo 334 c.p.c., in tema di impugnazione incidentale tardiva e soggezione ai termini ordinari (v. Cass. n. 12764/03).

Cio' non esclude pero' che, anche nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione, come si riscontra nel caso di specie, il termine di cui all'articolo 327 c.p.c., comma 1, (un anno dalla pubblicazione della sentenza, stante la mancata notifica di quest'ultima).

2. Passando all'esame dei motivi, i primi tre, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono.

2.1. In via preliminare, va rilevato che, avendo i Tr. sempre concluso, sia in primo che in secondo grado, per il riconoscimento a loro favore del risarcimento "di tutti i danni conseguenti alla morte di Tr. An. ", la specificazione da parte loro (ad esempio, nella memoria del 13.9.01, depositata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 5) dei singoli danni di cui veniva invocata la liquidazione non puo' essere correttamente interpretata, come ha fatto la Corte territoriale, quale volonta' di delimitare il petitum, giacche' tale specificazione non va oltre un valore puramente esemplificativo.

Infatti, quella locuzione "tutti i danni" risulta comunque indicativa della loro volonta' di conseguire un integrale risarcimento di tutte le voci di danno che fossero legittimamente indennizzabili nel caso di specie.

2.2. Va, quindi, rilevato che complessivamente la Corte di merito ha confermato acriticamente la sentenza di primo grado, senza tener conto in particolare della significativa evoluzione (a partire dalle sentenze gemelle nn. 8827/03 e 8828/03) della giurisprudenza di questa S.C. nel campo di una piu' precisa definizione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c., sollecitata dalla sempre piu' sentita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (articolo 2 Cost.).

In particolare, la sentenza impugnata ha trascurato di valutare un dato ormai acquisito nell'ordinamento positivo, e cioe' l'avvenuto riconoscimento di una piu' lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale, inteso ormai come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non piu' solo come "danno morale soggettivo".

Ed invero, la Corte salernitana, omettendo di adeguarsi al piu' aggiornato indirizzo giurisprudenziale di questa S.C. in subiecta materia, si e' limitata a confermare in favore degli odierni ricorrenti in via incidentale la statuizione del primo giudice circa la quantificazione del danno morale, inteso quest'ultimo nel suo significato originario e tradizionale di sofferenza d'animo interiore di tipo soggettivo, senza sostanzialmente esaminare - sia pure criticamente - le doglianze svolte dai medesimi nell'appello incidentale e dirette ad ottenere, in primo luogo, il risarcimento liquidabile ai figli conviventi per la morte del genitore secondo le tabelle applicate dal Tribunale di Milano.

Quella conferma si basa, infatti, su considerazioni del tutto generiche e superficiali (si parla in modo sommario di circostanze di fatto, di condizioni delle parti, delle condizioni fisiche del defunto), ma nulla di specifico viene precisato specialmente in ordine alle suddette condizioni fisiche del de cuius.

Ne', trattandosi di liquidazione equitativa, i giudici d'appello hanno assolto all'onere che loro incombeva, specialmente a fronte della richiesta degli appellanti in via incidentale di applicare le tabelle del Tribunale milanese, di dar conto dei criteri adottati nella liquidazione stessa, nonche' della congruenza ed adeguatezza dei medesimi rispetto al caso concreto (v. Cass. n. 13066/04).

2.3. Si rileva che anche il rigetto della richiesta di liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, fondato su un'asserita mancanza di prova sia sull'an che sul guantum, risulta in realta' giustificato in forza di valutazioni assolutamente vaghe e generiche, che non specificano la sussistenza o meno dell'elemento della convivenza degli istanti con il defunto genitore ne' precisano quali altri dati necessari non sarebbero stati comprovati dagli interessati per integrare la prova presuntiva, a parte anche in questo caso un generico riferimento alle condizioni di salute, indicate come "ampiamente compromesse", del defunto.

2.4. Si rileva, infine, che la Corte di merito ha omesso di prendere in alcuna considerazione il riconoscimento a favore dei germani Tr. di una particolare specie di danno non patrimoniale (inteso nel senso lato come sopra specificato), a ristoro della sofferenza psichica provata dal loro dante causa quale vittima di lesioni fisiche (alle quali sia seguita, come nel caso in esame, dopo breve tempo la morte), che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine (v. Cass. n. 26972/08, par. 4.9.).

Tale sofferenza, non essendo suscettibile, in relazione al limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dar luogo a danno biologico, va risarcita dunque come danno morale nella sua nuova e piu' ampia accezione.

Il risarcimento in questione e' trasmissibile iure hereditatis agli eredi (conviventi) della vittima, i quali a loro volta potranno far valere il danno parentale come danno complesso iure proprio.

3. Il quarto motivo non va preso in considerazione, in quanto non contiene alcuna censura nei riguardi della sentenza impugnata, risolvendosi in un mero auspicio circa l'accoglimento del ricorso principale.

C) Vanno percio' accolti sia il ricorso principale che quello incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, dovra' attenersi ai seguenti principi di diritto:

1. "Nell'ipotesi di cui all'articolo 83 c.p., dopo la condanna penale per il delitto doloso effettivamente voluto dall'agente e dal quale sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona, compete al giudice civile investito della causa per il risarcimento dei danni cagionati da quella morte l'onere di accertare, in relazione al disposto di cui all'articolo 1917 c.c., se la condotta dell'agente in ordine all'evento non voluto sia qualificabile autonomamente come condotta colposa, distinta da quella dello stesso agente qualificata come dolosa in riferimento al delitto voluto";

2. "Colui che agisce in giudizio per il risarcimento di danni da illecito soddisfa tutti i requisiti richiesti dagli articoli 185 c.p.c., comma 5, con la domanda generica di risarcimento di "tutti i danni" ricollegabili all'evento lesivo, a nulla rilevando l'eventuale specificazione a titolo esemplificativo di singole voci di danno liquidabili";

3. "Il danno da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalita', contemperando in maniera equilibrata il grado di gravita del fatto illecito, nonche' l'intensita' e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari Tribunali della Repubblica, in particolare quello di Milano";

4. "Il giudice di rinvio dovra' valutare, con attenta motivazione, la rilevanza del lasso di tempo intercorrente tra la lesione e l'avvenuta morte onde apprezzare la trasmissibilita' iure hereditatis del diritto della vittima al risarcimento del danno morale (inteso nella sua nuova e piu' ampia accezione, come sofferenza psichica di particolare intensita', anche se di breve durata, da parte di chi abbia atteso lucidamente la fine della propria vita)".

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.

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