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In relazione alla natura del mezzo l'esercente della attivita' pericolosa deve adottare tutte le misure idonee ad evitare il dan

La norma imperativa e inderogabile dell'articolo 2050 c.c., esige che in relazione alla natura del mezzo (bombola che puo' diventare bomba o innescare un incendio) l'esercente della attivita' pericolosa debba adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, esigendo dal terzo cui consegna la bombola, tutte le garanzie necessarie ad evitare che siano cagionati danni da scoppio o da incendio. Garanzie che debbono risultare da un complesso di clausole contrattuali e da adeguate informazioni sul montaggio delle bombole in condizioni di assoluta sicurezza. Un affidamento non garantito da un servizio sicuro, rende imputabile per negligenza grave la condotta del fabbricante fornitore, ai sensi dell'articolo 2050 c.c., ed evidenzia il suo concorso attivo nella produzione del danno ingiusto.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 luglio 2008, n. 20062)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SU. ST., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO Alberto, che lo difende unitamente all'avvocato PANUCCIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

EN. SPA, che ha incorporato l' Ag. Pe. SpA, che a sua volta aveva incorporato la Li., in persona del rappresentante legale Dr. Ta. An., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell'avvocato MIRTI DELLA VALLE Giorgio, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 126/03 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 12/05/03, depositata il 17/07/03, R.G. 92/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/08 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;

udito l'Avvocato Giuseppe PANUCCIO;

udito l'Avvocato Giorgio MIRTI DELLA VALLE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 7 agosto 1986 St.Su., nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la soc. Li. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni gravissimi subiti dal proprio appartamento sito in (OMESSO), a causa di un incendio provocato dalla fuoriuscita di gas da una bombola installata nella cucina qualche giorno prima. La societa' convenuta si costituiva e negava la propria responsabilita' di fornitrice. La causa era istruita con l'acquisizione di accertamento tecnico preventivo e di CTU in ordine alle cause dell'incendio ed alla entita' dei danni.

Il Tribunale, con sentenza del 26 febbraio 1993 accoglieva la domanda e condannava la societa' fornitrice al risarcimento dei danni (v. in dispositivo).

La Li. proponeva appello principale, chiedendo la riforma della decisione; il Su. proponeva appello incidentale in punto di difettosita' della bombola considerata con i suoi accessori indispensabili per l'uso.

La Corte di appello disponeva supplemento di CTU ed ammetteva prova orale, che veniva espletata.

La Corte di Reggio Calabria, con sentenza del 17 luglio 2003 cosi' decideva: accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Su. e compensa tra le parti le spese dei due gradi e pone in pari misura a carico delle parti le spese delle Ctu espletate. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte escludeva che la perdita del gas fosse da imputare al gruppo di erogazione della bombola (ff 9 della motivazione), ed imputava la fuga di gas al cattivo funzionamento del regolatore di pressione, che non e' "parte integrante" della bombola e non era stato fornito dalla societa' convenuta. Rilevava inoltre la Corte (ff 15 della motivazione) che la legge n. 1083 del 1971 non pone a chi confeziona e commercializza le bombole alcun obbligo in relazione alla installazione, "tanto vero che ad essa puo' provvedere lo stesso utente".

Contro la decisione ricorre il Su. deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento. I motivi vengono in esame congiunto, deducendo errores in iudicando e vizio della motivazione in punto di ricostruzione e qualificazione del fatto storico e di presunzione di colpa a carico del danneggiante, ai sensi dell'articolo 2050 cod. civ..

Nel primo motivo l'error in iudicando si fonda sulla pericolosita' strutturale della bombola a gas, dovendosi considerare l'erogatore difettoso parte integrante per il funzionamento della bombola (cita Cass. 30 agosto 1991 n. 9277), ed assumendosi che nel contratto di utilizzazione della bombola (che viene poi restituita e sostituita una volta vuota) il fornitore e' obbligato ad assicurare la sicurezza del servizio di erogazione del gas, con opportune informazioni e cautele.

Nel secondo motivo l'error in iudicando si fonda sulla correlazione tra l'articolo 2050 c.c. (che appartiene alla responsabilita' aquiliana, ritenuta a carattere oggettivo) ed il particolare obbligo di diligenza del fornitore quale debitore della prestazione in termini di assoluta sicurezza onerato della prova del caso fortuito, che non e' stata data; nel terzo e nel quarto motivo si evidenzia la insufficienza della motivazione in relazione all'esame degli obblighi contrattuali e di buona fede, anche in relazione alle prove orali raccolte, valorizzandosi in particolare la deposizione del teste Pr., responsabile del settore di vendita della Li. che descrive i rapporti di stretta collaborazione tra la societa' distributrice ed i terzi distributori agli utenti, che dotano le bombole dei necessari accessori per la sicura e corretta istallazione.

Cosi' riassunti e interpretati i motivi, gli stessi meritano accoglimento in punto di diritto e di difettosa motivazione sulla ratio decidendi.

Alcune puntualizzazioni devono porsi in relazione agli accertamenti compiuti in sede peritale, come accertati e non piu' in discussione.

Il fatto dannoso attiene a responsabilita' per esercizio di attivita' pericolose; tale attivita' nella specie concreta concerne la responsabilita' del produttore e distributore delle bombole, che si avvale di terzi commercianti per la utenza.

La presunzione di colpa presuppone l'accertamento del nesso eziologico, la prova del quale incombe al danneggiato, tra l'esercizio della attivita' e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilita' rispetto ad un evento che ad esso non e' riconducibile (cfr. Cass. 9 marzo 2006 n. 5080; 17 luglio 2002 n. 10382; 2 aprile 2001 n. 4792).

Nel caso di specie il nesso eziologico e' stato accertato qualificando il fatto dannoso come incendio determinato dalla fuoriuscita di gas dallo erogatore, che e' parte integrante al funzionamento della bombola. Corretto appare il rilievo del danneggiato, secondo cui nella specie il nesso di causalita' non e' delimitato dal nesso tra incendio e difetto della bombola, ma attiene alla valutazione dell'intero complessivo apparato degli elementi necessari per rendere utilizzabile e sicura la erogazione del gas contenuto nella bombola. (CFR. Cass. N. 12217 del 1998).

Cosi' impostata la ricostruzione del fatto storico, il danneggiato ha assolto l'onere della prova sul nesso di causalita'. Il fatto dannoso attiene alla messa in opera della bombola in condizioni di non sicurezza e da parte della ditta che aveva stretti rapporti con la fornitrice.

Non puo' dunque condividersi l'arresto giurisprudenziale (Cass. 13 gennaio 1982 n. 182) secondo cui dal momento in cui la cosa pericolosa (nella fattispecie: bombola a gas) sia dal fabbricante consegnata ad altra persona, la presunzione di responsabilita' viene trasferita a questa ultima. Ed in vero la stessa norma imperativa e inderogabile dell'articolo 2050 c.c., esige che in relazione alla natura del mezzo (bombola che puo' diventare bomba o innescare un incendio) l'esercente della attivita' pericolosa debba adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, esigendo dal terzo cui consegna la bombola, tutte le garanzie necessarie ad evitare che siano cagionati danni da scoppio o da incendio. Garanzie che debbono risultare da un complesso di clausole contrattuali e da adeguate informazioni sul montaggio delle bombole in condizioni di assoluta sicurezza. Un affidamento non garantito da un servizio sicuro, rende imputabile per negligenza grave la condotta del fabbricante fornitore, ai sensi dell'articolo 2050 c.c., ed evidenzia il suo concorso attivo nella produzione del danno ingiusto.

Resta inoltre escluso, dall'accertamento tecnico, un qualsiasi concorso di colpa da parte dell'utente quale custode, e sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno.

Stando cosi' le cose, la motivazione appare carente in ordine al punto decisivo, secondo cui la prova del caso fortuito incombeva alla societa' convenuta, che neppure ha provato di aver dato tutte le misure idonee ad evitare il danno da incendio ed evidenzia contestualmente una errata applicazione della disciplina dell'articolo 2050 cod. civ..

La cassazione e' con rinvio, dovendo la Corte di appello attenersi ai principi di diritto come sopra formulati in ordine alla imputazione soggettiva del fatto alla parte convenuta ed all'onere di provare il caso fortuito; dovra' inoltre considerarsi l'appello proposto in via incidentale dal danneggiato in ordine alla corretta valutazione dei danni.

La Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, provvedera' inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

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