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In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale può liberri della responsabilità anche se prova il fatto del danneggiato

in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale (nella specie Centro Ippico che utilizza il cavallo a fini di lucro) per sottrarsi alla responsabilita' presunta ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e' tenuto a fornire la prova del caso fortuito, che puo' consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo in equivoco la sussistenza del nesso di causalita' tra il comportamento dell'animale, del suo cavaliere ed il danno causato". (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 19 luglio 2008, n. 20063)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DA. LI. MA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO COSSA 41, presso lo studio dell'avvocato PORCELLI Vincenzo, che la difende unitamente all'avvocato TREZZI PAOLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GE. AS. SPA, GR. IP. -. LA. VA. -. TI.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 25095/04 proposto da:

GR. IP. -. LA. VA. -. TI., in persona del Presidente Ol. Na., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato GENTILE SERGIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

DA. LI., GE. AS. SPA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 374/04 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 7/01/04, depositata il 10/02/04, R.G. 2487/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/08 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;

udito l'Avvocato Vincenzo PORCELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO) Da.Li. Ma., di (OMESSO) anni, mentre partecipava ad una lezione di equitazione organizzata dal Gr. Ip. La. va. Ti., compiendo una escursione all'esterno del recinto di maneggio, era disarcionata da uno scatto improvviso del cavallo e riportava lesioni gravi (30%).

Con citazione del 19 febbraio 1996 la Da. conveniva dinanzi al Tribunale di Vigevano, sezione di Abbiategrasso, il Gruppo Ippico e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni. Il Gruppo ippico si costituiva contestando le pretese e chiamava in garanzia le As. Ge. che si costituivano resistendo alle pretese inclusa la chiamata per la manleva. La causa era istruita con prove orali ed espletamento di consulenza medico legale.

Il tribunale, con sentenza del 7 marzo 2001 rigettava le domande della Da. e la condannava alle spese di lite. Contro la decisione proponeva appello la Da., chiedendone la riforma; resisteva il Gruppo Ippico chiedendo il rigetto del gravame; le As. Ge. proponevano appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2004 cosi' decideva: conferma, ma con diversa motivazione, il rigetto della domanda principale e la implicita compensazione operata nel rapporto di manleva e compensa tra le parti le spese del grado. In particolare la Corte non considerava parte in lite la istruttrice Ol. St., non evocata in appello ed estromessa nel giudizio di primo grado.

Contro la decisione ricorre la Da., deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria, resiste la controparte con ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi. I ricorsi sono stati previamente riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale merita accoglimento in relazione al secondo ed al terzo motivo, rigettandosi il primo; dev'essere rigettato in quanto infondato il ricorso incidentale. L'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale e' in parallelo con il secondo e terzo motivo del ricorso principale.

A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE della danneggiata DA..

Nel primo motivo si deduce errar in procedendo per ultrapetizione: si sostiene che correttamente il giudice di appello ha ricondotto la fattispecie sotto la disciplina dell'articolo 2052 cod. civ., ma ha successivamente errato nel ritenere raggiunto l'onere della prova del caso fortuito, per la colpa esclusiva della amazzone (come fatto proprio del danneggiato).

Il motivo e' infondato, nel senso che nessuna ultrapetizione risulta compiuta, avendo la Corte qualificato il fatto ed escluso l'imputabilita' al Centro Ippico per la inesistenza del nesso causale.

Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente agli infondati primo e secondo motivo del ricorso incidentale del Centro Ippico.

Nel secondo motivo del ricorso principale si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sul punto decisivo relativo alla valutazione della condotta della cavallerizza, inesperta ed incapace di governare un cavallo lanciato al galoppo in un circuito esterno assieme ad altro gruppo di esperti cavalieri.

Si assume che la condotta della cavallerizza non costituiva fattore esterno tale da costituire di per se' un caso fortuito non prevedibile o prevenibile.

Replica il Gruppo ippico (nel secondo motivo del ricorso incidentale) che invece tale condotta, negligente, costituiva tale situazione esimente; aggiunge (nel primo motivo) che neppure e' stata verificata la compatibilita' tra la caduta e le lesioni.

Nel terzo motivo del ricorso principale si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di accertamento del fatto storico e della pericolosita' della cavalcata al di fuori del recinto, senza tener conto della inesperienza della amazzone, come risultava dalle stesse prove orali, da cui risultava che la principiante aveva ricevuto solo lezioni di passo e di trotto all'interno di un piccolo recinto. Replica il ricorrente incidentale nel secondo motivo sostenendo la colpa della Da..

Cosi' riassunte le contrapposte difese, la fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso principale (e l'infondatezza dei contrapposti motivi del ricorso incidentale) deriva dall'errata valutazione della condotta della principiante in relazione al potere di governo del Centro Ippico, che utilizzava i cavalli a fine di lucro, e che in relazione alla pericolosita' dell'animale ed alla inesperienza della principiante, doveva adottare le necessarie misure di cautela e di accompagnamento, ad evitare che il passaggio dal passo al trotto in terreno aperto, potesse provocare la probabile caduta del cavaliere inesperto, come puntualmente accaduto. (cfr. per un caso analogo Cass. 17 ottobre 2002 n. 14743 e Cass. 9 gennaio 2002 n. 200).

Ed in vero le prove orali, riprodotte dalla ricorrente, evidenziano la responsabilita' del Gruppo Ippico, e la pericolosita' obbiettiva del percorso al di fuori dei limiti del recinto, allorche' la amazzone venne a perdere il controllo del cavallo, finendo disarcionata. La danneggiata ha dato cosi' sia la prova del nesso di causalita' tra l'evento di danno e le lesioni subite, mentre il Centro Ippico non ha dato la prova del caso fortuito come evento imprevedibile e non prevenibile, riferito ad una condotta scriteriata della giovane cavallerizza. (cfr. per un caso simile: Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971).

Il principio di diritto cui dovra' attenersi il giudice del rinvio e' dunque il seguente: "in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale (nella specie Centro Ippico che utilizza il cavallo a fini di lucro) per sottrarsi alla responsabilita' presunta ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e' tenuto a fornire la prova del caso fortuito, che puo' consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo in equivoco la sussistenza del nesso di causalita' tra il comportamento dell'animale, del suo cavaliere ed il danno causato". Tale principio determina la necessita' di una corretta motivazione in punto di valutazione delle prove, tenendo conto della compatibilita' delle lesioni rispetto agli esiti della caduta, secondo le indicazioni delle consulenze in atti.

L'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, conduce alla cassazione con rinvio.

Resta tuttavia da esaminare il ricorso incidentale per il terzo e quarto motivo.

Nel terzo motivo si deduce censura sulla compensazione delle spese, essendo parte vittoriosa in primo grado; nel quarto si censura la compensazione delle spese con le As. Ge. e chiede riconoscersi l'esistenza del rapporto di manleva con le assicurazioni.

In senso contrario si osserva che il terzo motivo e' superato dalla riforma della decisione sul punto, mentre il quarto e' inammissibile essendo privo di autosufficienza in ordine alla polizza cumulativa infortuni.

In conclusione, il ricorso principale merita accoglimento per il secondo e terzo motivo, rigettato il primo; il ricorso incidentale e' manifestamente infondato. Segue la cassazione con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Milano, in diversa compensazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

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