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In tema di responsabilità degli insegnanti l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi

In tema di responsabilità degli insegnanti, l'articolo 61 comma 2, della legge 312/1980 stabilisce che «salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi». La norma esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento dei danni da culpa in vigilando e, in particolare, che la tutela opera sul piano processuale mediante l'esonero dell'insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il ministero della Pubblica istruzione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8308)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TR. AN. MA., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell'avvocato TAGLIALATELA Giovanni, che la difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LO. PA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, difeso dall'avvocato DE SIMONE Francesco, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

AS. DO. AN., CA. GI., AS. GI.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 89/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 28/10/03, depositata il 15/01/04, R.G. 1915/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/02/08 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;

udito l'Avvocato Giovanni TAGLIALATELA;

udito l'Avvocato Francesco DE SIMONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1989 As.Do. An. e Ca.Gi., in proprio e quali esercenti la potesta' sul figlio minore As. Gi. (nato il (OMESSO)), agirono giudizialmente nei confronti ai Tr.An. e del ministero della pubblica istruzione per il risarcimento del danno subito dal minore il (OMESSO), nell'aula della scuola statale dove frequentava la prima elementare: esposero che l'insegnate Tr., si era allontanata dall'aula durante l'orario scolastico lasciando la scolaresca incustodita, che i bambini avevano preso a giocare affollandosi verso la porta e spingendosi l'un l'altro e che, in tale situazione, il minore aveva battuto con l'occhio destro contro la maniglia della porta stessa, riportando lesioni (scoppio del bulbo oculare) cui era conseguita la totale ed irreversibile perdita della funzione visiva dell'occhio colpito.

I convenuti resistettero e la convenuta chiamo' in causa il direttore didattico Lo.Pa..

Con sentenza del 17.3.2000 l'adito tribunale di Napoli dichiaro' la Tr. responsabile dell'evento dannoso, rigetto' la domanda nei confronti del Lo. e condanno' il ministero al risarcimento nella misura di lire 148.701.000 in favore del minore e di euro 5.000.000 in favore dei genitori.

La decisione e' stata parzialmente riformata dalla corte d'appello di Napoli, che con sentenza n. 89 del 2 004 ha rigettato l'appello principale della Tr. e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale degli As. e della Ca. G., ha condannato il ministero al pagamento di ulteriori euro 30.987,41 a As. Gi. e di euro 10.000 a ciascuno dei genitori.

Ha ritenuto, tra l'altro, la corte d'appello che il fatto non s'era verificato per inosservanza delle norme di sicurezza da parte del direttore della scuola, ma solo perche' tra i bambini era sorto un trambusto durante il quale uno degli alunni aveva sospinto As. Gi. verso la porta; ed ha ritenuto che fosse connotato da colpa grave il comportamento dell'insegnante per aver lasciato la scolaresca incustodita.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Tr. An., affidandosi a due motivi, cui resistono con distinti controricorsi il Lo. ed il Ministero.

La Tr. ed il Lo. hanno depositato anche memorie illustrative, mentre gli As. e la Ca. G. non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Col primo motivo e' denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 Cost., articoli 40 e 41 c.p., articolo 2697 c.c., della Legge n. 312 del 1980 articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 e del Decreto Ministeriale 30 novembre 1983, assumendosi:

a) che la Legge n. 312 del 1980 articolo 61 ha escluso che gli insegnanti possano essere convenuti in giudizio nei giudizi di risarcimento per culpa in vigilando, sicche' la corte avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Tr., invece posta nella condizione di non potersi difendere nel giudizio di rivalsa intanto promosso nei suoi confronti dal ministero innanzi alla corte dei conti, dove potra' essere fatto valere l'effetto del giudicato ex articolo 2909 c.c., ed addirittura condannata alla rifusione delle spese processuali al terzo da lei chiamato in causa;

b) che la corte d'appello non s'e' pronunciata sulla responsabilita' del direttore didattico Lo. e della responsabile fiduciaria Ca.Pa., entrambi chiamati in causa;

c) che gli stessi erano invece responsabili o corresponsabili per aver violato le norme di sicurezza (sopra citate) che avrebbero dovuto fare rispettare, essendo tra l'altro risultato che la maniglia della porta contro la quale il bambino era urtato era rotta e non era stata sostituita.

1.2. Col secondo motivo e' dedotto vizio della motivazione su diversi punti decisivi.

Si assume anzitutto che, omettendo di pronunciarsi sulla corresponsabilita' solidale dei genitori del minore che avrebbe sospinto il compagno di scuola As.Gi. verso la porta (come dagli stessi attori affermato), la corte d'appello avrebbe reso impossibile all'insegnate ed al ministero di esercitare nei loro confronti l'azione di regresso. E si sostiene, in secondo luogo, che incomprensibilmente la corte d'appello abbia escluso che sussistessero elementi di colpa carico dei responsabili dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, niente affatto incompatibili con la culpa in vigilando dell'insegnante.

2.1. Il primo profilo del primo motivo e' parzialmente fondato.

In tema di responsabilita' degli insegnanti, la Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 61, comma 2, stabilisce che "salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo le responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza 27 giugno 2002, n. 9346, hanno ritenuto, in linea con la precedente giurisprudenza di legittimita' (Cass., nn. 2463/95, S.U. 7454/97, 6331/98) e con quanto ritenuto dalla corte costituzionale con sentenza n. 64/1992, che la norma esclude in radice la possibilita' che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento dei danni da culpa in vigilando e, in particolare, che la tutela opera sul piano processuale mediante l'esonero dell'insegnate statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo e' il Ministero della pubblica istruzione.

L'azione non avrebbe, dunque, potuto essere promossa nei confronti dell'insegnante. Ne' la questione ha costituito oggetto di "specifica" pronunzia che non sia stata impugnata, sicche' va escluso, secondo il costante indirizzo di questa Corte, che sul punto si sia formato un difforme giudicato (che avrebbe comunque precluso il riesame della questione, pur erroneamente risolta) a seguito della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilita' della Tr., conseguentemente condannando il Ministero.

La sentenza va dunque cassata senza rinvio, ex articolo 382 c.p.c., comma 3, nella parte in cui non ha rilevato che la causa non avrebbe potuto essere promossa nei confronti dell'insegnante.

2.2. Una volta escluso che la Tr. potesse essere convenuta in giudizio, tutte le sue ulteriori censure alla sentenza in questa sede impugnata risultano inammissibili per difetto di interesse, con esclusione di quelle concernenti la regolazione delle spese processuali tra la Tr. ed il Lo., che sono peraltro infondate.

Benche' priva di legittimazione passiva, invero, la Tr. non solo ha omesso di rilevarlo nel corso di entrambi i gradi, ma ha addirittura chiamato in causa il direttore didattico Lo. Pa. (non anche la Ca. P., come erroneamente afferma in ricorso), nei confronti del quale - in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda principale - non aveva alcun interesse ad agire e del quale ha dunque provocato l'inutile partecipazione al giudizio di primo e di secondo grado, oltre che a quello di cassazione, dove pure e' soccombente nei confronti del Lo., sicche' va condannata a rimborsargli anche le spese del giudizio di legittimita'.

Quanto al rapporto processuale tra gli As. e la Tr., le spese del secondo grado (poste per due terzi a carico della Tr., in solido col Ministero, e che vanno regolate essendo la relativa statuizione travolta ex articolo 336 c.p.c.) possono essere compensate, ravvisandosene giusti motivi in considerazione del fatto che la Tr. e' stata bensi' convenuta in giudizio in primo grado quando non doveva esserlo, ma ha tuttavia omesso di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sia in primo in grado che nel giudizio di appello, quest'ultimo da lei stessa promosso.

Sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita' tra la ricorrente ed il Ministero.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, lo dichiara per il resto in parte inammissibile ed in parte infondato, cassa in relazione senza rinvio e, ferme le statuizioni della sentenza impugnata in punto di spese processuali nel rapporto tra Tr.An. e Lo.Pa., dichiara che la domanda di As.Do. An. e Ca.Gi. non poteva essere proposta nei confronti di Tr.An.;

compensa le spese processuali del giudizio di appello tra gli As. - Ca. G. e la Tr. e quelle del giudizio di cassazione tra la Tr. ed il Ministero;

condanna Tr.An. a rimborsare a Lo.Pa. le spese del giudizio di legittimita', che liquida in euro 4.100,00 di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.


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