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In tema di responsabilità per danni da beni della PA, qualora non sia applicabile l'art. 2051 Cc., l'ente risponde ex art. 2043, che non limita la responsabilità ai soli casi di comportamento colposo per ipotesi di insidia e trabocchetto

In tema di responsabilità per danni da beni della PA, qualora non sia applicabile l'art. 2051 Cc., l'ente risponde ex art. 2043, che non limita la responsabilità ai soli casi di comportamento colposo per ipotesi di insidia e trabocchetto. Pertanto, al danneggiato spetta dimostrare che l'anomalia del bene sia stato causa del danno, mentre alla PA grava l'onere di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile,Sentenza del 9 aprile 2009, n. 8692)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. BATTISTA PETTI Giovanni - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. FA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMILLETTI CARLO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. GH. En. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1213 del 2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione 3 Civile, emessa il 20 febbraio 2004, depositata il 28 luglio 2004; R.G.N.1127 del 2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02 marzo 2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato CARLO CAMILLETTI;

udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del motivo, e l'assorbimento del 2 motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 Con ricorso notificato il 5 febbraio 1993 Ca. Fa. conveniva la Regione Piemonte innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, esponendo di essere proprietario di un'imbarcazione da diporto alla cui guida, in data (OMESSO), mentre navigava sul Lago Maggiore a ridotta velocita', era andato a urtare contro un basso fondale, sicche' il motoscafo era parzialmente affondato. Assumeva l'attore che degli ingenti danni riportati dal mezzo era responsabile la Regione Piemonte, non essendo la roccia ne' visibile, ne' segnalata, e cio' tanto piu' che la carta nautica ufficiale indicava in quel punto un fondale profondo due metri, laddove questo si era rivelato molto piu' basso.

Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna dell'ente convenuto a risarcirgli i danni.

Costituitasi in giudizio, la Regione Piemonte eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Verbania.

Nel merito negava ogni responsabilita' per l'incidente.

A seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, la causa veniva dal Ca. riassunta innanzi al Tribunale di Verbania che con sentenza del 7 giugno 2001, all'esito della compiuta istruttoria, rigettava la domanda.

Proposto gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2004 lo respingeva.

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Ca. Fa. affidando le sue doglianze a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Piemonte.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso e' stato cosi' avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Nell'adunanza del 21 febbraio 2006 la Corte ha tuttavia rimesso la causa alla pubblica udienza.

Ca. Fa. e la Regione Piemonte hanno depositato una seconda memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., e degli artt 112 e 115 c.p.c., contraddittorieta' della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito erroneamente affermato che il Ca. , pur avendo provato l'esistenza dell'insidia, non aveva diritto ad alcuna tutela risarcitoria, ex articolo 2043 c.c., non avendo dimostrato la sussistenza di una situazione di inerzia colposa della Regione Piemonte nell'omesso posizionamento, in epoca precedente l'incidente, di indicazioni segnaletiche del basso fondale contro il quale era andato a collidere il motoscafo, laddove, per consolidato diritto vivente, per aversi responsabilita' risarcitoria, ex articolo 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione, condizione necessaria e sufficiente e' la sola prova dell'insidia. Conseguentemente, avendone il Ca. dimostrato l'esistenza, spettava all'ente convenuto provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente addossato al ricorrente anche l'onere di dimostrare che la Regione, benche' edotta del rischio, nulla aveva fatto. Siffatta conclusione era peraltro in contrasto con tutto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente affermato l'applicabilita' agli enti pubblici dell'articolo 2043 c.c., e aveva altresi' mostrato di aderire ai principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1999.

Aggiunge anche il ricorrente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'accoglimento del motivo attribuisce alla Corte, in applicazione della norma di cui all'articolo 384 c.p.c., la facolta' di decidere il merito della causa.

Col secondo mezzo l'impugnante denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'articolo 2043 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 5 perche', anche ammesso che spettava al Ca. dimostrare, per essere risarcito, la colpevole inerzia dell'amministrazione, l'assunto difensivo della Regione, secondo cui l'esistenza di rocce semiaffioranti nel punto in cui si era verificato il sinistro, sarebbe stata nota a tutti, costituiva ammissione della conoscenza del fenomeno e segnatamente della discrasia tra situazione reale e dato cartografico. Del resto l'ente convenuto aveva inizialmente sostenuto che l'indicazione 2p riportata nella carta nautica segnalasse una profondita' media di 2 metri, piuttosto che la profondita' minima effettiva del lago in quel punto, cosi' mostrando di versare in uno stato di ignoranza inescusabile in chi deve garantire la sicurezza della navigazione.

2.2 II primo motivo di ricorso e' fondato.

L'insidia determinativa del danno del quale l'attore ha chiesto il ristoro era individuabile - ed e' stata concordemente individuata dalle parti - nella esistenza di un basso fondale non segnalato nella carta nautica ufficiale del Lago Maggiore, che pacificamente indicava, nel punto in cui ebbe a verificarsi l'incidente, una profondita' di almeno due metri.

Il giudice di merito, pur dando atto che siffatte indicazioni erano sbagliate, ha tuttavia ritenuto l'errore non addebitabile alla Regione, segnatamente rilevando che il documento, integrante la cartografia ufficiale dello Stato, proveniva dalla Marina Militare, alla quale conseguentemente incombeva la verifica della esattezza dei dati. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, la domanda attrice avrebbe potuto essere accolta solo ove l'attore avesse dimostrato che l'ente convenuto conosceva la discrasia tra dati reali e risultanze cartografiche, prova che non era stata fornita, irrilevante essendo anche la delibera della Regione in data 15 aprile 1991, avente ad oggetto la collocazione di opere di segnalamento del pericolo rappresentato da bassi fondali e da rocce affioranti nel Lago Maggiore, in quanto adottata proprio a seguito dell'incidente per cui e' causa.

Rileva il collegio che siffatto argomentare e' in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilita' per danni da beni di proprieta' della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire.

Mette conto preliminarmente evidenziare che la navigazione lacuale rientra nell'ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Cost. Ed e' significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378).

2.3 Cio' posto, e' consolidata affermazione di questo giudice di legittimita' che, in tema di responsabilita' per danni da beni di proprieta' della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilita' dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalita' di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'articolo 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilita' della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, gravera' sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per se' idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incombera' a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilita', quali la possibilita' in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilita' di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non e' superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformita' con gli articoli 3, 24 e 97 della Cost. degli articoli 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimita' (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).

2.2 Venendo al caso di specie, l'assunto secondo cui la verifica e la conseguente rettifica dei dati della carta nautica incombeva alla Marina Militare e che la Regione avrebbe potuto essere condannata a risarcire i danni derivanti dalla loro inesattezza solo ove fosse stato dimostrato che, pur essendone consapevole, era rimasta colpevolmente inerte, pone a carico all'attore un onere probatorio che esula dalla corretta applicazione dei principi in materia di damnum iniuria datum, spingendo l'area di esonero da responsabilita' dell'ente pubblico ben oltre la soglia consentita dalla norma codicistica.

Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneita' o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.

Cio' significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perche' la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e cio' tanto piu' che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto.

Infine non ricorrono le condizioni perche' la causa venga decisa nel merito, siccome richiesto dal ricorrente, essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto sull'entita' dei danni e del conseguente risarcimento spettante al ricorrente.

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale si' atterra' al seguente principio di diritto: accertata l'esistenza di un'insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell'affermazione della responsabilita' dell'ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all'attore dimostrare l'inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

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