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In tema di responsabilità professionale del medico, la posizione di garanzia di questi non può considerarsi attenuata per il fatto che anche il paziente fosse un medico

In tema di responsabilità professionale del medico, la posizione di garanzia di questi non può considerarsi attenuata, ai fini dell'apprezzamento del nesso causale e dell'elemento psicologico, per il fatto che anche il paziente fosse un medico.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZU. CO. AS. S.A. RESPONSABILE CIVILE;

nel procedimento a carico di:

IG. GI., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 10/12/2004 CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito per la parte civile l'Avv.to MUSCI Francesco e l'Avv. MANFREDA Massimo che hanno concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore del responsabile civile Avv. PARLATORI Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato IG. Gi., che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi assolveva IG. Gi. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di RI. Fr.. All'IG. l'addebito era stato mosso con l'indicazione dei seguenti profili di colpa: per avere, quale medico primario responsabile dell'UTIC della direzione di Cardiologia dell'Ospedale di (OMESSO), presso la quale era stato ricoverato RI. Fr. nel periodo (OMESSO) con diagnosi di accettazione di embolia polmonare, cagionato la morte dello stesso RI.; commettendo il fatto per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nell'espletamento dell'attivita' sanitaria cui era preposto, e segnatamente per avere - pur in presenza di significativi ed univoci segni anamnestici, clinici e strumentali (radiografie del torace, scintigrafia polmonare perfusionale, scintigrafia polmonare ventilatoria), e di una marcata sintomatologia presentata dal paziente al momento dell'ingresso e durante il ricovero ospedaliero, elementi tutti che denunciavano un ragionevole e fondato sospetto clinico di embolia polmonare, patologia peraltro diagnosticata dai sanitari collaboratori dell'IG. che si erano avvicendati nella cura del RI. - inopinatamente mutato la diagnosi iniziale di accettazione e formulato una diagnosi errata di focolaio broncopneumonico (broncopolmonite), decidendo superficialmente di sospendere la terapia anticoagulante in atto a base di eparina sodica e di dimettere frettolosamente il Ri. in data 29/7/1996 formulando tale diagnosi ed assegnando allo stesso inefficace terapia farmacologica domiciliare a base antibiotica e cortisonica, circostanze che avevano determinato il progressivo peggioramento nelle condizioni di salute del RI. e la morte dello stesso sopravvenuta in data (OMESSO) per embolia polmonare.

Ad avviso del giudicante, il comportamento del Ri. si era posto quale fattore eccezionale ed imprevedibile al punto da interrompere il nesso di causalita' tra la condotta dell'imputato e l'evento: cio' in quanto il Ri., anch'egli medico, aveva del tutto sottovalutato i risultati di successivi accertamenti, cui si era privatamente sottoposto, che avevano rivelato un peggioramento delle condizioni di salute fornendo elementi significativamente riconducibili ad una diagnosi di embolia polmonare; ulteriori fattori rilevanti nella eziologia dell'evento erano altresi' ravvisabili, secondo il Tribunale, nelle condotte di altri sanitari che avevano avuto in cura il Ri. dopo che questi era stato dimesso dall'Ospedale.

A seguito di impugnazione del P.M. e delle parti civili costituite, la Corte d'Appello di Lecce, ribaltando la decisione del primo giudice, riteneva provata la responsabilita' dell'Ig., ma ritenendo questi comunque meritevole delle attenuanti generiche, pronunciava declaratoria di estinzione del reato per essere frattanto interamente decorso del tempo di prescrizione di sette anni e sei mesi in relazione alla pena prevista per il reato contestato all'imputato.

La Corte territoriale condannava quindi l' Ig., in solido con i responsabili civili Ausl (OMESSO), Zu. As. e As. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili SC. Al. - anche per conto dei figli RI. Ma. e RI. Al. - e SP. Fe. da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese dell'intero giudizio a favore delle parti civili stesse; la Corte medesima assegnava alla SC. - per se' e per i figli - una provvisionale di euro 100.000,00.

La Corte d'Appello, dopo aver analizzato il percorso motivazionale svolto dal primo giudice e le acquisizioni processuali (perizia, consulenze, dichiarazioni dell'imputato e dei testi) motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta responsabilita' dell'imputato, con argomentazioni che possono cosi' sintetizzarsi: A) il Ri. era stato dimesso dall'ospedale con una diagnosi errata di broncopolmonite, e con la prescrizione di una terapia antibiotica e cortisonica; B) al momento della sua dimissione, dunque il Ri. sapeva, perche' questo gli era stato conclusivamente rappresentato, di essere affetto solo da una broncopolmonite; C) era stata la sospensione della terapia eparinica (in atto durante il ricovero), che aveva determinato il progressivo peggioramento delle condizioni del Ri.; D) l'errata diagnosi aveva condizionato tutta la condotta successiva del Ri., e tale condotta non solo non si era posta quale evento eccezionale, ma non poteva definirsi neanche irrazionale come aveva invece ritenuto il primo giudice, rispetto ad un esito diagnostico di broncopolmonite; E) conclusivamente, la condotta ascritta al dottor Ig. si era posta quale condizione necessaria dell'evento lesivo, e doveva escludersi qualsiasi possibilita' di considerare la qualita' soggettiva del paziente Ri., in quanto anch'egli medico, in chiave giustificativa del comportamento tenuto dall'imputato: andava rimarcata la sussistenza dell'errore diagnostico/terapeutico e la colpevole omissione degli accertamenti dovuti, e, conseguentemente, anche la sussistenza del collegamento, sotto il profilo della causalita' materiale, tra tale condotta e l'evento morte.

La Corte territoriale rigettava la richiesta, avanzata dal responsabile civile Zu. As., di declaratoria di inoperativita' della garanzia oggetto della polizza intercorsa tra la Mi. As. s.p.a., cui era subentrata la Co. di. As. Zu., ed il dottor Ig. : secondo la tesi del responsabile civile stesso, dalla detta garanzia non sarebbe risultata coperta anche l'attivita' professionale del dottor Ig. nella sua veste di Primario di un Reparto ospedaliere di Cardiologia cui era stata riferita la responsabilita' per la vicenda "de qua".

Al riguardo, la Corte distrettuale sottolineava che la polizza assicurativa riguardava ogni aspetto dell'attivita' svolta dal dottor Ig. nell'esercizio della professione quale "Medico chirurgo cardiologo", di tal che in tale attivita' doveva ritenersi ricompresa anche quella svolta dal dottor Ig. nella veste di Primario del Reparto di Cardiologia, non rilevando, nel caso in esame, la specificazione relativa alla non effettuazione di interventi chirurgici, e le altre esclusioni previste.

Ricorre per cassazione il responsabile civile Zu. As. lamentando vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalita' tra la condotta dell'Ig. e la morte del Ri., con diffuse considerazioni a carattere generale in punto di nesso di causalita' e di causalita' omissiva, come specificamente si dira' in prosieguo. Il ricorrente ripropone inoltre la questione relativa alla graduazione della colpa ascrivibile al prevenuto in relazione all'asserito concorso di colpa di costui con terzi pur se rimasti estranei al giudizio, nonche' quella concernente la copertura assicurativa dell'attivita' professionale svolta dall'Ig. nei confronti del Ri..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.

Innanzi tutto mette conto sottolineare che, ai sensi dell'articolo 575 c.p.p., il responsabile civile puo' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilita' dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi, e del responsabile civile, alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.

Vanno dunque esaminate le doglianze del ricorrente in ordine alle statuizioni basate sulla ritenuta responsabilita' civile dell'imputato (non potendo il responsabile civile impugnare una sentenza di prescrizione cui non risultino collegate anche statuizioni civili: si veda, in materia, Sez. 1, n. 31130 del 17/06/2004 Ud. - dep. 15/07/2004 - Rv. 229154, imp. Santangelo) : di tal che, l'eventuale accoglimento del ricorso, avrebbe potuto comportare esclusivamente l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile ai sensi dell'articolo 622 c.p.p..

Primo motivo di ricorso

Quanto al nesso di causalita' tra la condotta dell'Ig. e la morte del Ri., il ricorrente responsabile civile lamenta un vizio di motivazione della decisione impugnata ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e svolge una serie di considerazioni a carattere generale in punto di nesso di causalita' e di causalita' omissiva, finalizzate a sostenere la propria, duplice, prospettazione:

1) la prima prospettazione del ricorrente e' nel senso per il quale la morte del Ri. non sarebbe stata conseguenza diretta dell'azione - omissione del dr. Ig., e cio' perche', in sintesi, l' Ig. visito' il Ri. solo in data (OMESSO); in quella sede acquisi' gli esiti della scintigrafia ventilatoria e della consulenza vascolare; alla stregua di tali esiti ritenne "... il sospetto di embolia grandemente scemato e tale da modificare la diagnosi, la conseguente terapia e tale da non giustificare l'ulteriore permanenza in Ospedale" (fg. 11 del ricorso); l' Ig., si dice in ricorso, lascio' comunque, "... nella propria mente, una possibilita' di correzione dopo ulteriore controllo a breve distanza di tempo; controllo al quale il paziente si sottrasse immotivatamente e senza neppure riferire l'esito degli accertamenti di cui sopra" (fg. 13 del ricorso); "se fossero stati portati all'attenzione del Dott. Ig., in data (OMESSO), gli esami diagnostici effettuati privatamente dal Dott. Ri. in data (OMESSO) (TAC) e (OMESSO) (RX Torace) - esami diagnostici indicativi con alto grado di probabilita' di una embolia polmonare - sarebbe stato di certo ordinato l'immediato ricovero del Dott. Ri. e nuovamente somministrata la terapia eparinica" (fg. 12 del ricorso); di tal che, l'evento "non fu assolutamente conseguenza diretta dell'azione-omissione del dr. Ig. " (fg. 14 del ricorso);

2) la seconda prospettazione e' nel senso per il quale esisterebbero, nella fattispecie, varie cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, prima, tra tutte, la condotta della parte offesa Ri., che non porto' l' Ig. a conoscenza degli esiti dei successivi accertamenti compiuti. cosi' tenendo una condotta connotata da irrazionalita' e illogicita' e, come tale, interruttiva del nesso causale tra la condotta dell'Ig. e l'evento morte del Ri.; si assume poi in ricorso (fg. 17) che interattive del nesso causale, tra la condotta dell'Ig. e l'evento morte del Ri., sarebbero state anche le (non meglio descritte) condotte del dr. S. e del dr. Zu..

A fronte di simili prospettazioni, deve osservarsi che il ricorrente, nonostante l'evocazione dell'indirizzo interpretativo di questa Corte, non ha in alcun modo dimostrato, proprio sulla scorta di detto indirizzo, la fondatezza delle sue censure; e cio', in particolare, anche a fronte dell'evidente compiutezza argomentativa che ha caratterizzato il percorso motivazionale seguito dai giudici di seconda istanza i quali, dopo aver cosi' esaurientemente e logicamente dato conto del convincimento espresso circa la ritenuta responsabilita' dell'Ig., sono pervenuti ad una declaratoria di improcedibilita' per intervenuta prescrizione solo previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

E' opportuno ricordare i tre fondamentali principi, in tema di causalita', affermati con la sentenza Franzese: 1) e' utopistico richiedere al Giudice un accertamento del nesso causale in termini prossimi alla certezza, secondo l'orientamento espresso a far data dalla sentenza Bonetti del 1990 (dep. 29/4/1991), con i primi accenni, e fino ad arrivare a quelle - piu' significativamente e decisamente orientate nel senso della necessita' dell'accertamento del nesso di causalita' in termini di "probabilita' vicina alla certezza" - pronunciate poco prima dell'intervento del 2002 delle Sezioni Unite, in particolare le sentenze Baltrocchi (dep. 9/3/2001), Musto (dep. 9/3/2001), Sgarbi (dep. 16/1/2002) e Covili (dep. 13/2/2002); 2) parimenti non e' possibile ancorare l'eziologia di un evento a giudizi di mera possibilita', al criterio del riscontro di serie ed apprezzabili possibilita' di successo, secondo l'orientamento espresso con la sentenza Melis del 1983, ovvero che si possa estendere la reponsabilita' per omesso impedimento dell'evento attraverso le teorie dell'aumento del rischio o della perdita di "chances"; 3) e' necessario approdare, quindi, ad un giudizio di alta probabilita' logica o di elevata credibilita' razionale. La strada segnata dalle Sezioni Unite, dunque, e', per un verso, tradizionale, laddove si conferma la dottrina tradizionalistica della causalita', ma, per altro verso, certamente innovativa, nell'ancorare saldamente l'operazione compiuta dal Giudice a rigorosi criteri di logica. In tal senso, le Sezioni Unite hanno escluso che si possa fare ricorso automatico a coefficienti di probabilita' statistica, ed hanno posto l'accento piuttosto sulla necessita' di escludere l'interferenza di fattori alternativi nella produzione dell'evento. Dunque: in presenza di una legge universale, il giudice e' tenuto a verificare se essa sia adattabile al caso concreto, se essa sia compatibile, trattandosi di colpa medica, con le concrete condizioni del paziente. Nel caso in cui manchi una legge di copertura, il giudice deve invece accertare con l'aiuto di nozioni scientifiche, anche in assenza di leggi scientifiche, che tutti i pensabili meccanismi di produzione dell'evento siano riconducibili alla condotta dell'agente.

Il percorso motivazionale seguito dalla Corte d'Appello di Lecce risulta del tutto aderente ai principi teste' ricordati, posto che: A) - Il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento morte e' stato ritenuto sussistente giacche', alla stregua del giudizio di fatto condotto sulla base di una legge scientifica (universale o statistica) e di una generalizzata regola di esperienza, e' stato accertato che l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensita' lesiva, se il medico avesse realizzato la condotta doverosa impeditiva dell'evento stesso: in particolare, la Corte di merito ha spiegato diffusamente perche' la condotta dell'imputato e' stata connotata da negligenza ed imperizia, soffermandosi anche sull'ipotizzabilita' di diagnosi diversificate a fronte di un quadro clinico complesso, come quello del caso di specie, con la significanza diagnostica che gia' esprimevano i referti a disposizione il 29.7.1996; e la Corte territoriale ha anche spiegato, con riguardo al nesso materiale ed all'elemento psicologico, che la posizione di garanzia esistente in capo all'Ig. non poteva considerarsi attenuata per il fatto che il Ri. fosse anch'esso medico, e che ancor piu' grave sarebbe risultata la violazione dell'obbligo di garanzia ove la scelta di dimettere il Ri. fosse stata effettivamente influenzata anche dalle insistenze ad essere dimesso dello stesso Ri. : e cio', avuto riguardo alla stessa logica del principio di affidamento sull'adempimento dei suoi stessi doveri da parte di chi e' tenuto alla posizione di garanzia; B) - I giudici di merito non hanno affatto dedotto automaticamente, dal coefficiente di probabilita' espresso dalla legge statistica, la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale: essi hanno verificato la validita' dell'ipotesi accusatoria nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, esaminando in concreto quali sarebbero stati i comportamenti dovuti dall'Ig. e quale incidenza aveva avuto la colpa omissiva dell'Ig. stesso - cui era seguita la interruzione della terapia eparinica somministrata al Ri. - rispetto alle possibilita' di salvezza del medesimo Ri.; C) - Il ragionamento probatorio ha altresi' escluso l'interferenza di fattori alternativi, sicche' e' risultata giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico e' stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilita' razionale" o "probabilita' logica". La Corte di merito ha spiegato perche' la condotta del Ri. non potesse essere considerata un fatto eccezionale dotato di efficienza causale autonoma, ed idonea ad escludere il legame di imputazione del fatto alla conclamata condotta colposa dell'imputato si' da relegarlo a mera occasione: sul punto, la Corte distrettuale ha correttamente evocato l'orientamento di questa Corte, espresso, ad esempio, con la sentenza Sez. 4, n. 39637 del 25/09/2000 (dep. 22/11/2002, Rv. 222930, imp. Amato) in punto di ingiustificabile errore diagnostico, e di non esclusione della rilevanza causale di esso rispetto all'evento lesivo, successivamente verificatosi per il solo fatto che detto errore non sia stato, pur se colposamente, corretto da altri che pure ne avrebbero avuto la possibilita' ed il dovere, non potendosi tale ultima condotta qualificare come fatto eccezionale sopravvenuto. "Il rapporto di causalita' tra l'azione e l'evento puo' escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, mentre non puo' essere escluso il nesso causale quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilita' razionale o di probabilita' logica (fattispecie in materia di responsabilita' professionale del medico per il suicidio di un paziente, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, sulla base di un ragionamento probatorio esente da vizi logici e che aveva escluso ogni interferenza di fattori alternativi, avessero affermato l'efficacia causale della condotta del medico psichiatra che aveva autorizzato l'uscita dalla struttura sanitaria di una paziente malata di mente e con forti istinti suicidari, affidandola ad una accompagnatrice volontaria priva di specializzazione adeguata, alla quale non aveva fornito qualsivoglia informazione sullo stato mentale della malata e sui precedenti tentativi di suicidio dalla stessa attuati) ": in termini, Sez. 4, n. 10430 del 06/11/2003 Ud., dep. 04/03/2004, Rv. 227876, imp. Guida. Ne' la Corte di merito ha omesso di spiegare perche' andava esclusa la rilevanza causale del fatto che l' Ig. non sarebbe stato messo in condizioni di esercitare un controllo sul decorso della malattia, posto che, per come precisato nella sentenza impugnata, e' certo che fu l' Ig. a dimettere frettolosamente il Ri. cosi' precludendosi la possibilita' di monitorare l'andamento e che lo stesso Ig. prescrisse un controllo RX torace che il Ri. avrebbe dovuto effettuare ben dieci giorni dopo le dimissioni, "escludendo che vi fosse medio tempore la necessita' di alcun controllo"; D) - La Corte di merito ha escluso, infine, l'insufficienza, la contraddittorieta' e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi "il ragionevole dubbio", in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo: con la conseguenza che si e' argomentatamene escluso che tali altri fattori interagenti potessero comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.

Seguendo il sentiero tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese, al giudice di legittimita' e' assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalita' delle argomentazioni giustificative della decisione (la c.d. giustificazione esterna) inerenti: 1) ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova; 2) alle inferenze formulate in base ad essi; 3) ai criteri che sostengono le conclusioni. Questa Corte, dunque, deve controllare non la decisione, bensi' il contesto giustificativo di essa, quale esplicitato dal giudice di merito di secondo grado nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell'ipotesi sullo specifico fatto da provare.

Orbene, alla stregua di quanto fin qui osservato, tutte le ripercorse valutazioni, rese dai giudici di seconda istanza, si sottraggono a qualsiasi censura. Mette conto sottolineare che nel caso in esame l'acquisizione della prova ("certa", nel significato quale precisato nella sentenza Franzese) del nesso di causalita' tra la condotta del sanitario e l'evento morte - indispensabile per pervenire ad un'affermazione di responsabilita' dell'imputato - non sarebbe stata neanche necessaria essendosi verificata una causa estintiva del reato (come la prescrizione) : era gia' sufficiente che, a quello stadio del processo di merito, sussistesse una ragionevole probabilita' del nesso causale per escludere l'applicabilita' dell'articolo 129 c.p.p., comma 2. Addirittura ben piu' perspicua ed approfondita, e' stata l'analisi compiuta dal Giudice a quo.

Nel caso in esame, le statuizioni della decisione di merito di secondo grado, risultano rispondenti alle linee interpretative sopra ricordate in tema di rapporto di causalita' ed idonee a trovare adeguata base giustificativa in una motivazione, in fatto, immune da vizi logici.

Secondo motivo di ricorso

Del tutto priva di qualsiasi fondamento e' altresi' la censura con la quale si assume che il Giudice di merito avrebbe dovuto graduare la colpa ascrivibile al prevenuto in relazione all'asserito concorso di colpa di costui con i terzi pur se rimasti estranei al giudizio. Al di la' del carattere sostanzialmente generico di questa doglianza, e' sufficiente evocare, al fine di dimostrare la manifesta infondatezza di una simile prospettazione, quanto affermato in materia da questa Corte: "In tema di reato colposo, il giudice penale e' tenuto ad accertare il grado della colpa dell'imputato ed eventualmente a determinarne la graduazione in relazione al concorso di colpa del terzo che sia rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravita' del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'articolo 133 c.p., comma 1, n. 3), dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entita' del risarcimento dovuto a norma degli articoli 1227 e 2056 c.c.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di piu' imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile e' assistito dal principio di solidarieta' passiva ex articolo 2055 cod. civ." (Sez. 4, n. 49346 del 27/10/2004 Ud. - dep. 23/12/2004 - Rv. 230580, imp. Di Vaira); nello stesso senso, Sez. 4, n. 6547 del 24/05/1996 Ud. - dep. 26/06/1996 - Rv. 205227, imp. Poli: "In tema di reato colposo, poiche' nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione e' quello tra la parte civile e l'imputato (e l'eventuale responsabile civile) e' preclusa al giudice la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti degli imputati, ciascuno dei quali, ai sensi dell'articolo 2055 c.c., risponde per l'intero verso il danneggiato. Questa, al piu', puo' essere compiuta al fine di graduare la responsabilita' penale dei prevenuti, senza alcuna efficacia vincolante nell'eventuale giudizio civile di regresso"; ancora, Sez. 4, n. 5728 del 04/12/2001 Ud. - dep. 13/02/2002 - Rv. 220955, imp. Taddeo V ed altro: "In tema di reato colposo, il giudice penale e' tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravita' del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'articolo 133 c.p., comma 1, n. 3), dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entita' del risarcimento dovuto a norma degli articoli 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di piu' imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile e' assistito dal principio di solidarieta' passiva ex articolo 2055 cod. civ.".

Terzo motivo do ricorso

Quanto all'ultimo motivo di ricorso - in punto di pretesa esclusione del responsabile civile " Zu. " Compagnia di assicurazioni - e' appena il caso di sottolineare che gia' il Giudice di secondo grado ha evidenziato il carattere pretestuoso di siffatta doglianza, posto che la polizza in parola riguardava ogni aspetto dell'attivita' svolta dall'Ig. nell'esercizio della professione quale medico chirurgo cardiologo, attivita' che certamente ricomprendeva quella svolta dall'Ig. nella veste di primario del Reparto di cardiologia. Si tratta dunque di una questione gia' compiutamente affrontata dalla decisione di secondo grado rispetto alla quale le censure del ricorrente presentano carattere del tutto tautologico. Alla declaratoria di inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00, (mille).

Il ricorrente deve essere altresi' condannato a rifondere le spese di costituzione e difesa di parte civile che si liquidano: per SC. Al. in euro 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per RI. Al., RI. Ma. e SP. Fe., in euro 2.000,00, complessivi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre il ricorrente a rifondere le spese di costituzione e difesa di parte civile che si liquidano: per SC. Al. in euro 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; per RI. Al., RI. Ma. e SP. Fe., in euro 2.000,00, complessivi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

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