Casa:
l'agenzia di viaggi non risponde dei danni subiti dal viaggiatore a causa dell'incidente stradale occorsogli durante un' escursione acquistata in loco
Pubblicata il 26/02/2008
Sentenza del 6 aprile 2004, n. 1490)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona del Giudice Istruttore dott. Alvaro Vigotti
in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da:
Ro. Ri.e Pi. Ba., residenti in Ge. Sa. Be. 7/12, ed elettivamente domiciliati in Ge., Via XX Se. 20/74, presso lo studio dell'Avvocato Gi. Or., che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione,
attori
contro
Gi. - Vi. e Cr. S.r.l di Ge., con sede in Ge. Via Ma. 15 r, ed elettivamente domiciliato in Ge., Ga. Ma. 3/10, presso lo studio dell'Avvocato Se. Bi., che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione ex adverso notificato,
convenuta
e
Tu. S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Mi. Via Po. 2/A, ed elettivamente domiciliata in Ge. Di.di Piazza Ma. 4/7, presso lo studio dell'Avvocato Vi. Ma. Do., che la rappresenta e difende con l'Avvocato Si. Sa., come da mandato in calce all'atto di citazione notificato,
terza chiamata
Conclusioni
Per gli attori:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare essere tenute e conseguentemente condannare le convenute Tu. S.p.A. e Gi. S.r.l., in via solidale e/o alternativa e/o come meglio tra loro al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti da questi subiti a seguito ed a causa dell'incidente per cui è causa, per quanto riguarda il danno biologico e morale secondo le tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Genova e sulla scorta dei risultati emersi nella svolta CTU, ed in favore dell'attrice Ro. Ri. che sia aggiunto anche il mancato guadagno relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 1998 pari a 18 milioni di lire nel loro controvalore in euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto all'effettivo saldo. Sentenza esecutiva come per legge. Vinte spese ed onorari di causa".
Per la convenuta:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportunità declaratoria del caso:
- in via principale: dichiarare che la Tu. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, si è avvalsa della facoltà di essere garantita e manlevata dalla Se. Fi. Tr. Sa., con sede in Il. Ca. (Eg.), 16 Is. Mo. Za., PO., nella persona del rappresentante della stessa, ritualmente convenuta in giudizio dalla stessa Tu. S.p.A. previa autorizzazione concessa dal Giudice.
- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato alla Tu. S.p.A. ex art. 163, n. 4 e art. 164 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda svolta nei confronti della suddetta convenuta.
- In via pregiudiziale subordinata: accertare l'estraneità della convenuta Tu. S.p.A. ai fatti di causa e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
- In via principale nel merito:
- Rigettare le domande tutte formulate dagli attori in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
- Dichiarare che la domanda di garanzia e menleva esperita dalla Gi. S.r.l. ai danni della Tu. S.p.A. è inammissibile in quanto tardiva, oltre che infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla.
- In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda degli attori escludere comunque il risarcimento per danno morale nonché di ogni ulteriore danno con conseguenza diretta del sinistro di cui è causa e previa in ogni caso l'applicazione del beneficio del limite risarcitorio di cui all' art. 15 del D.Lgs. 111/1995 nonché della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.) resa esecutiva con la L. 27 dicembre 1977, n. 1084 dichiarare la Se. Fi. Tr. tenuta a manlevare la Tu. S.p.A. da ogni eventuale condanna che dovesse derivarle dal presente giudizio e per l'effetto condannare la medesima a garantire, manlevare e tenere indenne la Tu. S.p.A. da ogni effetto pregiudizievole derivato dall'accoglimento, anche parziale, delle domande attoree.".
Per la Terza Chiamata:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso:
- in via preliminare: dichiara che la Tu. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, intende avvalersi della facoltà di essere garantita e manlevata dalla Se. Fi. Tr. Sa., con sede in Il Ca. (Eg.), 16 Is. Mo. Za., PO., nella persona del rappresentante della stessa;
- autorizzare la concludente a chiamare in causa la Se. Fi. Tr. Sa., con sede in Il Ca. (Eg.), 16 Is. Mo. Za., PO., in persona del rappresentante della stessa, avvalendosi, altresì, della possibilità di notificare atto di citazione per chiamata in causa di terzo a mezzo fax;
- differire l'udienza di comparizione ad altra data, giusto quanto disposto dall'art. 269 c.p.c., al fine di integrare il contraddittorio;
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato alla Tu. S.p.A. ex art. 163, n. 4 e art. 164 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda svolta nei confronti della suddetta convenuta;
- in via pregiudiziale subordinata: accertare l'estraneità della convenuta Tu. S.p.A. ai fatti di causa e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
- in via principale nel merito: rigettare le domande tutte formulate dagli attori in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori escludere comunque il risarcimento per danno morale nonché di ogni ulteriore danno con conseguenza diretta del sinistro di cui è causa;
- Con salvezza di spese, competenze ed onorari tutti di causa.".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato in causa il fatto storico su cui si fonda la domanda degli attori cioè l'incidente automobilistico loro accorso il 02/01/1998 durante uno spostamento in pullman dalla località di Hurgada al Mar Rosso per effettuare un'immersione subacquea. In contestazione è invece
(1) se tale gita possa essere ritenuta compresa nel "pacchetto" turistico organizzato da Tu. S.p.A. e venduto alla Gi. S.r.l. agli attori e, in caso di risposta affermativa al primo quesito,
(2) se valga ad escludere la responsabilità delle convenute la circostanza che la gita sia stata organizzata in loco da terzi e che detti terzi fossero soggetti affidabili.
A norma dell' art. 2 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 111, attutivo della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, deve intendersi per pacchetto turistico, ai fini della normativa in materia, l'insieme di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio che costituiscano parte significativa dell'offerta. La gita nel corso della quale è avvenuto l'incidente in cui sono rimasti coinvolti gli attori non risulta rientrare tra le iniziative facenti parti del pacchetto venduto agli attori, di essa infatti non si fa cenno alcuno nel contratto di organizzazione del viaggio né nel catalogo che illustra le varie offerte Tu. S.p.A. per una vacanza sul Mar Rosso, prodotto dalla convenuta e che la teste St. Be. ha dichiarata essere quello da lei mostrato agli attori al momento della conclusione del contratto (le informazioni che io fornii ai signori Ro. Ri. e Pi. Ba. erano quelle risultanti dal catalogo ...).
Detto catalogo infatti, nell'illustrare i servizi messi a disposizione dei clienti alloggiati l'Hotel El. Kh. di Hu. (quello presso cui pacificamente alloggiavano gli attori), fa riferimenti a un servizio navetta gratuito per il raggiungimento di un vicino centro sportivo attrezzato per varie attività balneari, quella nel corso della quale avvenne l'incidente stradale era invece una gita pagata a parte dagli attori (la Ro. Ri. così si è espressa nell'interrogatorio libero: L'escursione in questione venne da noi pagata a parte alla guida della Tu. S.p.A. mentre la teste St. La. ha affermato: l'escursione non faceva parte del pacchetto acquistato in Italia dai signori, ma venne da loro acquistata sul posto ... questa escursione venne organizzata dall'agente in loco per Tu. S.p.A. Se. Fi. Tr. Sa ...).
In base a queste risultanze deve quindi escludersi la responsabilità di Gi S.r.l. in quanto la sua qualità e conseguente responsabilità di "venditore" del pacchetto (art. 14 D.Lgs. cit) non può che essere circoscritta ai servizi facenti parte del pacchetto stesso.
Per quanto riguarda la Tu. S.p.A. le cose stanno invece diversamente, in base alla deposizione della teste St. La., già riportate, risulta infatti che l'organizzatore in loco della sfortunata escursione era l'agente egiziano della stessa Tu. S.p.A. (la società Se. Fi. Tr. Sa) e che l'offerta di effettuare quella gita venne presentata agli attori dalla responsabile Tu. S.p.A. in Egitto, cioè la St. La. che ha cosi proseguito la sua deposizione: L'acquisto di quest'escursione avvenne tramite la sottoscritta e tramite Tu. S.p.A. Ciò avvenne con il rilascio da parte mia ai sig. Ro. Ri. e Pi. Ba. di una apposita ricevuta. La partecipazione di Tu. S.p.A. alla organizzazione della gita è ulteriormente comprovata dalla circostanza, riferita dalla Ro. Ri. nell'interrogatorio libero e non smentita da nessuno, che una guida della Tu. S.p.A. fosse presente con loro sul pullman della gita.
La Tu. S.p.A. era quindi sia organizzatrice - direttamente e tramite il proprio agente Se. Fi. Tr. Sa - sia venditrice - tramite la propria responsabile in loco St. La. - dell'escursione ed ha quindi assunto nei confronti degli attori le responsabilità proprie del vettore ex art. 1678 e 1681 c.c., sarebbe stato quindi suo onere provare che colui al quale aveva affidato l'esecuzione del trasporto ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Se durante un viaggio organizzato da una agenzia, ai sensi dell'art. 1 e 2 della L. 27/12/1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/1970 il viaggiatore subisce un incidente, l'agenzia stessa ne risponde come vettore, ai sensi dell' art. 1681 c.c., sicché incombe su questa l'onere di provare che colui al quale ha affidato l'esecuzione del trasporto ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: Cass. 9463/1996).
In forza di tale inversione dell'onere della prova l'assoluta assenza di in causa di elementi probatori relativi alle modalità dell'incidente (se si esclude la descrizione della Ro. Ri. in base alla quale dovrebbe affermarsi una evidente assenza di prudenza in capo all'autista: stavamo percorrendo un tratto rettilineo, davanti a noi procedeva un camion che a un certo punto iniziò una manovra di inversione, l'autista del pullman accelerò suonando il clacson nel tentativo di superarlo. L'urto è stato violento ...) non può giocare che a danno della Tu. S.p.A. che si è limitata a sostenere di avere adottato tutte le cautele necessarie nella scelta del soggetto terzo cui affidare il servizio, circostanza questa che se potrebbe valere a far ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 15, 2 comma, della citata L. 1084/77, per il caso in cui il pregiudizio ai viaggiatori fosse stato causato da eventi esterni, elude però il più stringente onere imposto dall'art. 1681 citato. Il primo comma del citato art. 15 infatti stabilisce che quando il danno derivi da un inadempimento totale o parziale del soggetto a cui l'organizzatore ha affidato l'esecuzione del viaggio, l'organizzatore stesso ne risponde secondo le disposizioni che regolano il servizio (trasporto).
Non vale a revocare il dubbio quanto ora affermato richiamarsi al fatto che il contratto di viaggio (quello dall'albergo al Mar Rosso) sia stato stipulato in Egitto e ivi sia avvenuto l'incidente in quanto, trattandosi si responsabilità contrattuale in riferimento a un rapporto tra soggetti entrambi italiani (gli attori e la Tu. S.p.A., di cui la società egiziana era agente), la legge regolatrice della fattispecie è senza dubbio quella italiana, paese con il quale il contratto ha il collegamenti, se non esclusivo, certamente più stretto (art. 4 Convenzione di Roma del 19/07/1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.)
( Omissis )
Il Danno deve ritenersi consistere, per quanto riguarda la Ro. Ri., che all'età del fatto aveva 58 anni e risulta avere riportato la frattura alle branche ileo ed ischio pubica di destra con interessamento acetabolare e alla IX, X e XI costa di sinistra, oltre a una reazione ansiosa, in 45 giorni d'inabilità temporanea totale, 30 ulteriori giorni d'inabilità temporanea parziale al 50% e in un danno biologico nella misura del 6%; per quanto riguarda il Pi. Ba. (72 anni), che risulta avere riportato la frattura della VI, VII, VIII e IX costa di sinistra, in 30 giorni d'inabilità temporanea totale e 10 ulteriori giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, oltre un danno biologico nella misura del 2%. Agli attori spetta quindi il conseguente indennizzo calcolato sulla base dei criteri in uso presso questo Tribunale e pari quindi a complessivi € 13.031,58 (di cui € 1.707,75 per Inv. temp. tot, € 948,75 per Inv. temp. parz., € 5.661,01 per Inv. perm., € 1.707,75 per danno morale da Itt, € 948,75 per danno morale da Itp, € 1.346,93 per danno esistenziale e € 710,64 per spese mediche) oltre interessi e rivalutazione per la Ro. Ri. e a € 4.265,43 (di cui € 1.138,50 per Itt, € 189,75 per Itp, € 1.297,24 per Ip, € 1.138,50 per Dm da Itt, € 189,75 per Dm da Itp e € 311,74 per De), oltre interessi e rivalutazione monetaria per il Pi. Ba.. La voce di danno dedotta dalla Ro. Ri. in relazione all'asserito mancato guadagno derivante dalla sua attività lavorativa non può esserle riconosciuta sia perché la relativa domanda è stata formulata solo in conclusionale, sia perché comunque sprovvista di prova.
La richiesta di manleva avanzata da Tu. S.p.A. nei confronti della società egiziana Se. Fi. Tr. Se. che ha effettuato con un proprio mezzo e un proprio autista il trasporto viene respinta, si ribadisce infatti che nessuna prova è stata fornita dalla convenuta - che non può giovarsi, nei confronti del trasportatore, della presunzione a lei sfavorevole derivante dall' art. 1681 c.c., e valida solo per il trasportato - in ordine alla responsabilità dell'autista stesso e neppure alla natura degli accordi intercorsi, tanto che non è neppure chiaro se essa intenda affermare la responsabilità della società egiziana a titolo contrattuale o extracontrattuale.
Tu. S.p.A. viene infine condannata a rimborsare agli attori le spese del giudizio liquidate come in dispositivo; tra le altre parti le spese vengono invece compensate. Le spese di CTU nella misura già liquidata vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinta ogni altra e diversa domanda:
condanna Tu. S.p.A. a corrispondere agli attori le seguenti somme, oltre rivalutazione monetaria e interessi:
- a Ro. Ri., € 13.031,58
- a Pi. Ba., € 4.265,43.
Condanna Tu. S.p.A. a rimborsare agli attori le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.250,00, di cui € 4.234,95 per onorari e € 1.446,08 per diritti, oltre IVA e CPA.
Compensa tra le altre parti le spese del giudizio; pone a carico di Tu. S.p.A. le spese di CTU nella misura già liquidata.