Casa:
L'albergatore è sempre responsabile dei furti subiti dal cliente anche nel caso in cui vi siano cartelli che avvertono la clientela dell’esonero di responsabilità per eventuali furti
Pubblicata il 10/03/2008
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nella causa civile iscritta al n. 9332/04 Ruolo Generale promossa
DA:
Maglificio De. snc, con gli Avv.ti Gu., Ca. e Le.
attore
Contro
Hotel Ne. srl, con gli Avv.ti Ma. e Go.
convenuto
E
Ass.ne Zu. spa, con gli Avv.ti D. e L.Ga.
Terzo chiamato
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Il Giudice deve preliminarmente dare atto che la causa è stata assegnata al dott. Paolo Leopoldo Curti, quindi rassegnata al dott. Ma.Bi. in data 22.2.2006 e solo dall'udienza del 24.4.2007 trattata dal Giudice Fiore.
Con atto di citazione,, notificato in data 8 luglio 2002, l’esponente conveniva in giudizio l'Hotel Ne. s.r.l. del sottoscritto Avv. Lu.Le. quale domiciliatario in Prato via (omissis), come da delega a margine del presente atto, della Società Ma. snc (corrente in Prato (omissis)) in persona del legale rappresentante, Signor Ci.Ro.
PREMESSO CHE
- Il Signor Ci., nel dicembre del 2001 si trovava ospite presso il Ne., per motivi di lavoro inerenti la Società da lui rappresentata, ovvero il Maglificio De. snc, insieme alla Signora Fa.Cl.
- Il Signor Ci. aveva con sé un computer portatile, che aveva chiesto in prestito alla Società L. srl avendone necessità per il lavoro che doveva svolgere (lo stesso si trovava a Castelmaggiore per partecipare alla mostra "fashion up" nella città di Bologna). Il legale rappresentante di quest'ultima società era ed è la Signora Ge.An. - Mentre si trovava nella sala comune dell'Hotel, e avendo appoggiato momentaneamente la valigetta contenente il predetto computer portatile, unitamente agli accessori, questa gli veniva trafugata da ignoti - Vani sono stati i vari tentativi di ritrovamento.
- Successivamente venne presentata denuncia presso la Questura di Prato anche per richiedere il risarcimento, ai sensi degli artt. 1783-1786 C.C. all'Hotel Ne., della somma di Euro.2.584,86 oltre Iva, quale costo di acquisto del computer (ACER TM522TX-P III 600 MB 128B-CDX24X-56K-LAN), della borsa e dei cavi accessori ad esso.
- In seguito il Maglificio De. snc, dietro espressa richiesta della L., ha provveduto a rifondere alla medesima la somma di Euro.1.795,88, quale valore stimato del computer al momento del furto.
Tuttavia, nonostante che il fatto sia avvenuto incontestabilmente all'interno dell'Hotel Ne., le richieste di risarcimento avanzate sono rimaste del tutto inevase. Tanto premesso il sottoscritto nei nomi Ci.NE. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Castelmaggiore (omissis), a comparire avanti al Giudice di Pace di Prato, designando, all'udienza del giorno 15/10/2003 ore di rito e luogo di rito, con invito al convenuto di costituirsi in giudizio 20 giorni prima dell'udienza indicata nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ed a comparire all'udienza avanti al Giudice designando ex art. 168 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che altrimenti si procederà in sua declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
voglia il Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa e accertata sia la circostanza che l'esponente ha dovuto rifondere alla proprietaria il danno per la perdita del computer e relativi accessori, sia la responsabilità della società convenuta, ai sensi dell'art. 1783 e segg. C.C., condannare la Società Ne. srl al risarcimento del danno patito quantificato in Euro 1.795,88 quale valore della merce rubata al momento del fatto, o quella diversa e minor somma che dovesse risultare, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa. Con ogni più ampia riserva anche istruttoria.
Si allegano: 1) Copia atto denuncia-querela;
2) Raccomandata a.r. Maglificio De./Hotel Ne.;
3) Copia fattura di acquisto della L.;
4-5) Raccomandate a.r./Avv. Le./Hotel Ne. del 19/2/02 e del 15/3/02;
6) Dichiarazione legale rappresentante della L.;
7) Fattura n. 3/03 della L. per pagamento computer rubato. Ai sensi di legge il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa è di Euro 1.795,88.
Prato li Avv. Lu.Le.
Nel costituirsi in causa l'Hotel Ne. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, Ass.ni Zu. spa. Con ordinanza del 21/07/04 il G.d.P. di Prato dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con termine della riassunzione entro tre mesi.
Quindi la causa veniva riassunta avanti il Giudice di Pace di Bologna.
Si costituiva l'Hotel Ne. con il seguente tenore.
"In data 1° dicembre 2001 un cliente dell'albergo, tale Sig. Ro.Ci. dopo aver consegnato le chiavi della stanza informava la reception dell'Hotel della sottrazione di un computer portatile lasciata dal medesimo in un locale dell'albergo. A tal proposito, per quanto occorre rileva che l'Hotel espone in modo ben visibile cartelli che la clientela dell'esonero di responsabilità da parte della struttura alberghiera per eventuali furti di oggetti lasciati incustoditi dai clienti.
l'albergo - per tuziorismo - avendo stipulato una polizza per responsabilità civile con la Compagnia di Assicurazioni Zu. S.p.A., provvedeva a denunciare il sinistro alla medesima.
La difesa della Società convenuta si oppone alla richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore stante innanzitutto la mancanza di prova da parte di quest'ultimo della sussistenza di responsabilità in capo alla s.r.l. Ne. Hotel circa il preteso furto in questione nonché della quantificazione del valore del bene rubato. Comunque, per la denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse sussistente la responsabilità della convenuta, quest'ultima chiama a manleva per il pagamento della somma richiesta e le spese di giudizio, la Compagnia di Assicurazioni Zu. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza della polizza n. 109/G/3465 per responsabilità civile verso terzi.
Quindi si costituiva la compagni di assicurazioni che concludeva con il seguente tenore.
Preliminarmente, la Zu. Assicurazioni Spa, associandosi alle difese svolte dalla propria assicurata Hotel Ne. Srl, ritiene necessario ribadire la eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice rispetto alla domanda introdotta. Si ritiene di dover nuovamente richiamare le motivazioni dedotte in ordine alla già ampiamente discussa eccezione al fine di evitare inutili ripetizioni.
In ogni caso, pur ritenendo la eccezione sopra richiamata di per sé assorbente ed in ogni caso sufficiente a condurre al rigetto della domanda attrice, la odierna concludente deve evidenziare come la espletata istruttoria abbia chiarito, in modo certo ed obiettivo, come nessuna responsabilità possa far carico alla assicurata Hotel Ne. Srl in ordine ai fatti di causa.
Infatti, introducendo il presente giudizio, il Maglificio De. ebbe a riferire che, mentre il Sig. Ci. si sarebbe trovato all'interno dell'Hotel Ne., sarebbe stato sottratto a questi un computer portatile, contenuto in una valigetta, che aveva con se' per assunti motivi di lavoro. Una tale allegazione è, ad avviso della Zu. Assicurazioni Spa, rimasta priva di obiettivo riscontro probatorio. Neppure all'esito della istruttoria di causa è dato comprendere dove, con precisione, il computer sarebbe stato sottratto al Ci. e se, effettivamente, lo stesse venne sottratto nelle circostanze di tempo e luogo riferite dalla attrice.
Infatti, se da un lato la teste Fa., sentita alla udienza 22.11.05, ha dichiarato che il Ci. avrebbe avuto con sé la valigetta contenente il computer, rispondendo a domanda specifica ha anche dichiarato: "a mio avviso non si è allontanato dalla valigetta". La circostanza, tuttavia, pare più frutto di una deduzione che di una percezione diretta e, dunque, sul punto la prova testimoniale non può essere di alcun aiuto.
Anzi, appare molto probabile il contrario e cioè che il Ci. non avesse avuto sempre con sé la valigetta in questione: una tale circostanza appare provata dal fatto che la teste Vo., dipendente dell'Hotel Ne., sentita alla udienza 30.06.05, riferiva di aver parlato telefonicamente con il Ci. il quale le avrebbe riferito di aver lasciato la valigetta nella hall dell'albergo e che lì, a suo avviso, sarebbe avvenuto il furto.
Essendo questi i fatti, pare evidente che la attrice non ha assolto in modo esaustivo all'onere probatorio che le faceva carico e, conseguentemente, la di lei domanda dovrà essere integralmente rigettata.
Ma anche a voler ritenere provate le circostanze allegate dalla attrice, ad avviso dell'odierna concludente in ogni caso nessuna responsabilità può ricadere sull'Hotel Ne.
Infatti, al di là del fatto che il furto sarebbe avvenuto quando ormai il Ci. aveva terminato il proprio soggiorno presso la struttura alberghiera (si veda sul punto la dichiarazione testimoniale resa dalla teste Vo.), nessuna norma imponeva ed impone all'Hotel Ne. Srl la custodia dei beni dei propri clienti che si trovino sotto la vigilanza del cliente stesso e non siano stati regolarmente affidati alla custodia della struttura alberghiera.
Al di là, infatti, della presenza di numerosi cartelli all'interno dell'Hotel convenuto posti al fine di richiamare l'attenzione degli avventori in ordine all'esonero di responsabilità dell'Hotel per i beni personali dei clienti che non fossero stati lasciati in custodia al personale dell'albergo, occorre flettere sul contenuto normativo dell'art. 1783 c.c.
La norma, che apparentemente parrebbe richiamare una generica responsabilità da custodia, in realtà è interpretata dalla giurisprudenza, correttamente ad avviso della odierna concludente, nel senso di ritenere che del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dal cliente soltanto quando: - sia ancora in essere la locazione dell'alloggio; - i beni si trovino all'interno dell'alloggio o siano stati espressamente consegnati in custodia al personale della struttura alberghiera.
Pare assolutamente evidente che nessuna delle due circostanze è ravvisabile nel caso di specie, né, d'altronde, a modificare tale stato di cose può intervenire la applicazione dell'art. 1785 bis c.c. non essendo stata provata alcuna colpa dell'albergatore.
Ecco, allora, che, ribadiamo, al di là del fatto che non e' stata fornita la prova certa ed obiettiva ne' dell'avvenuto furto, né delle modalità dello stesso, né del luogo preciso ove lo stesso si sarebbe verificato (per quanto è dato sapere all'esito della istruttoria potrebbe anche trattarsi di smarrimento, più che di furto), anche se si volesse ritenere che la valigetta fosse stata sottratta all'interno della struttura alberghiera l'Hotel Ne. Srl non può essere chiamato a rispondere di tale fatto in quanto non tenuto alla custodia del bene per le ragioni più sopra esposte. Infine, nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la Zu. Assicurazioni Spa ritiene di dover ribadire come, in ogni caso, non potrà essere chiamata a rilevare la propria assicurata Hotel Ne. Srl oltre le somme garantite, tenuto conto dello scoperto di polizza contrattualmente pattuito (20% del valore del bene trafugato), né potrà essere condannata a rifonderle le spese di lite in quanto l'Hotel Ne. Srl, scegliendo di difendersi autonomamente è venuto meno alle condizioni contrattuali che prevedono il espressamente il patto di gestione della lite.
All'udienza del 27.11.2007 previa discussione della causa. La medesima veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che la difesa della convenuta Ne. Hotel s.r.l. formulava una eccezione sulla legittimazione attiva ad agire perché il proprietario del computer sottratto non è il Maglificio De., ma la società L. s.r.l. (per un temporaneo prestito). Tale eccezione è tardiva e non può essere presa in considerazione in quanto formulata solo all'udienza della discussione.
E' emerso - in corso di istruttoria - che nel dicembre del 2001 l'attore soggiornava presso l'Hotel Ne. di Castelmaggiore.
L'ultimo giorno del soggiorno, al Signor Ci., mentre si trovava nella sala dell'hotel, venne trafugata la valigetta contenente un computer, di proprietà della società L. ma preso in prestito per l'occasione dallo stesso Ci. Immediatamente l'esponente fece presente all'hotel l'accaduto sporgendo poi regolare denuncia di furto presso la questura.
Le norme codicistiche sono molto chiare (artt. 1783 e ss. c.c.), e la giurisprudenza riconosce il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per il furto di oggetti avvenuto all'interno dell'albergo dove il cliente soggiornava, indipendentemente dalla colpa o meno dell'albergatore, che rileva solo ai fini della misura del risarcimento (Cass. n. 2475/91; Cass. n. 3231/87).
Le eccezioni sollevate dalla convenuta e fatte proprie anche dal terzo chiamato, dirette a dimostrare, invece, la totale estraneità dell'hotel alle conseguenze dell'evento dannoso, non trovano fondamento nel dettato codicistico. I testi hanno testimoniato sulle seguenti circostanze:
1) che vi erano cartelli che avvertivano la clientela dell'esonero di responsabilità dell'hotel per i furti di oggetti dei clienti stessi: ma l'art. 1785 quater c.c., recita che sono nulli ogni dichiarazione "tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore";
2) che l'hotel Ne. possiede cassette di sicurezza per il deposito di valori dei clienti: l'art. 1783 C.C. sancisce a priori la responsabilità dell'albergatore per il "deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo", l'unica limitazione sancita dalla legge, nel caso che il cliente non depositi nelle cassette beni di valore, è che tale responsabilità è limitata al valore della cosa sottratta sino all'equivalente di cento volte il prezzo dell'alloggio per giornata. Nel caso in questione, addirittura, viene richiesto un risarcimento sicuramente inferiore rispetto al limite sancito dall'articolo 1783 C.C.. La legge prevede che, in caso di non sussistenza di colpa dell'albergatore, quest'ultimo debba far fronte ad un risarcimento fino ad un massimo di "100 volte il prezzo giornaliero dell'alloggio", ma sicuramente anche in caso di non sussistenza di colpa, l'albergatore dovrà provvedere al relativo risarcimento, limitato appunto, a 100 volte il prezzo dell'alloggio giornaliero.
Oltretutto è chiaro che il computer non fu depositato nelle cassette dell'albergo dal momento che l'attore ne faceva uso e stava, peraltro, per lasciare l'albergo.
Non rileva il fatto che la sottrazione del computer sarebbe avvenuto dopo che il Signor Ci. aveva già definito la sua posizione con l'albergo. Peraltro la testimone Fa. ha dichiarato che il furto è avvenuto mentre il Signor Ci. si recava alla reception per saldare il conto dell'albergo. Dunque l'attore si trovava ancora nei giocali dell'albergo.
Per quanto riguarda il valore del computer certo non può essere prova del valore del bene e, quindi, del danno patito una fattura del 31.10.2000 (proveniente da tal L. s.n.c.) prodotta in giudizio dall'attore, né tantomeno una fattura "immediata", peraltro priva della prova della registrazione fiscale (della società L. da cui era stato preso in prestito il computer). Non resta che il valore indicato in istruttoria dalla M. Infatti, trattandosi di portatile certamente obsoleto (non più in produzione già nel marzo del 2002) appare più che equo stimare il computer portatile trafugato Euro 645,00. Tale stima tiene conto delle caratteristiche particolarmente modeste del computer raffrontate alla evoluzione informatica dei nostri tempi. Si evidenzia quindi una notevole discrasia tra il richiesto in domanda (più di 1700 Euro) e il danno effettivamente patito. Quindi le spese possono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando fra le parti, nella causa NRG 9332/04
- accertata la responsabilità della società convenuta, ai sensi dell'art. 1783 e segg. Cod. civ., condanna la Ne. Hotels srl in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patito quantificato in Euro 645,00, in solido con Zu. Ass.ne, salva la franchigia contrattuale;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Bologna, il 27 novembre 2007.
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2008.