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L'amministratore non è responsabile per i danni subiti dal bambino a causa di un infortunio mentre giocava a calcio nel cortile condominiale adibito a parcheggio

L'amministratore non è responsabile per i danni subiti dal bambino a causa di un infortunio mentre giocava a calcio nel cortile condominiale adibito a parcheggio. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 8 ottobre 2008, n. 24804)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FE. AL. , ST. AN. MA. , FE. VI. , elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, difesi dall'avvocato FUSARO FRANCESCO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

TO. AS. SPA, in persona dell'amministratore delegato To. Fr. , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato BERCHICCI GIANCARLO, che la difende unitamente all'avvocato COVELLA LUIGI LEONARDO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

CA. PI. , CA. DA. , CA. MA. AN. , CA. SE. , eredi di Cl. Ca. , elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato MARULLO EGIDIO, difesi dall'avvocato ROCHIRA COSIMO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

CONDOMINIO (OMESSO);

- intimato -

e sul 2 ricorso n. 19776/04 proposto da:

CONDOMINIO (OMESSO), in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Pa. Ma. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.CIPRIANO 35, presso lo studio dell'avvocato MANCINI FERNANDO, difeso dall'avvocato SANSONETTI MARIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

TO. AS. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato BERCHICCI GIANCARLO, che la difende unitamente all'avvocato COVELLA LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

ST. AN. MA. , FE. VI. , CA. PI. , CA. DA. , FE. AL. , CA. MA. AN. , CA. SE. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 271/03 della Corte d'Appello di LECCE, prima sezione civile, emessa il 16/12/02, depositata il 12/05/03, R.G. 27/02;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 08/07/08 dal Cons. Dott. FILADORO Camillo;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fe. Al. , St. An. Ma. e Fe. Vi. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione 16 dicembre 2002 - 12 maggio 2003 con la quale la Corte di Appello di Lecce rigettava l'appello proposto da Fe. Al. , St. An. Ma. e Fe. Vi. avverso la sentenza del 3 gennaio - 4 giugno 2001 del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda dei genitori del minore Fe. Vi. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso riportati in data 25 maggio 1991.

Alle ore 22.30 circa di quella sera, il Fe. giocava a pallone con alcuni coetanei nel cortile dell'edificio condominiale "(OMESSO)" di (OMESSO), quando urtava accidentalmente contro la copertura in vetro dei box, riportando lesioni al volto. I genitori del minore avevano convenuto in giudizio il Condominio "(OMESSO)" nonche' l'amministratore del condominio per avere fatto collocare all'altezza di un metro dal piano di calpestio, dei vetri con la superficie scoperta tagliente, che costituivano una pericolosissima insidia.

Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore condominiale, rigettando invece la domanda nei confronti del Condominio, la decisione del primo Giudice, come anticipato, era stata confermata dalla Corte d'Appello.

Avverso tale decisione i genitori del Fe. e Fe. Vi. , divenuto maggiorenne in corso di causa hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi.

Resistono con controricorso gli eredi di Cl. Ca. , la To. as. e il Condominio (OMESSO). Quest'ultimo ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, cui resiste la To. con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve disporsi la riunione dei ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione di norme di diritto (articolo 1131 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 1130 c.c., n. 2, ed agli articoli 1703 e 2051 c.c., in subordine, articolo 2043 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3).

La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio era stata erroneamente esclusa prima dal Tribunale e quindi dalla Corte d'Appello.

La censura e' priva di fondamento.

La responsabilita' dell'amministratore, come correttamente hanno ricordato i giudici di appello nella sentenza impugnata, si esaurisce nell'ambito dei rapporti interni con i condomini (Cass. 11 febbraio 1981 n. 859).

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., ed in subordine dell'articolo 2043 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

I tre ricorrenti ribadiscono quanto gia' esposto nel giudizio di primo grado e ribadito in appello, circa la pericolosita' dell'ambiente e la conseguente responsabilita' del Condominio (OMESSO) e del suo amministratore.

I Giudici di appello, sottolineano i ricorrenti, avevano commesso un macroscopico errore, qualificando come "caso fortuito" ed "arbitrario il comportamento del Fe. ". Il manufatto costruito dal Condominio costituiva un pericolo di per se' solo.

Con il terzo ed ultimo motivo, i' ricorrenti principali denunciano violazione dell'articolo 2048 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze di causa (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con motivazione del tutto illogica, i Giudici di appello avevano ritenuto circostanza assorbente il fatto che il Fe. andasse a giocare abusivamente in un cortile di un palazzo condominiale in cui non era consentito il gioco del pallone (ed al quale, peraltro, egli era del tutto estraneo).

Nella memoria ex articolo 378 c.p.c., infine, si rileva che il giovane Fe. era stato invitato a giocare in cortile dai figli dei condomini, sicche' la sua presenza in quel luogo non poteva essere considerata "abusiva".

Anche questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte territoriale ha rilevato che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria manifestamente pericolosa.

In tal caso, infatti, l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito, agli effetti dell'articolo 2051 c.c., (Cass, 6 ottobre 2000 n. 13337).

Nel caso di specie, secondo quanto hanno accertato i Giudici di appello, il minore Fe. si era intrattenuto ed aveva giocato nel cortile di un palazzo (nel quale peraltro neppure abitava). Il cortile non era adibito a spazio ricreativo, ma esclusivamente a parcheggio.

Il minore si era introdotto in ora serale in tale spazio, che era protetto da apposito cancello, che veniva chiuso alle ore 20.30.

Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo, la Corte territoriale ha osservato che solo l'arbitrario comportamento del Fe. - il quale aveva impropriamente utilizzato, peraltro in ora serale ed in condizioni di visibilita' evidentemente non ottimale, il cortile destinato a parcheggio di autovetture, per giocare a calcio - aveva determinato l'insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, sfociata poi nell'evento lesivo, a causa dei vetri di copertura delle grate di aereazione del garage: grate, peraltro, delimitate da appositi livellini posti al piano di calpestio e sulle quali non era consentito il transito, proprio per rendere impossibile un contatto accidentale con i vetri di protezione.

L'assoluta arbitrarieta' del comportamento del minore (in concorso con la colpevole, omessa vigilanza dei suoi genitori) era tale da integrare, come ha ritenuto incensurabilmente la Corte d'Appello, il c.d. "fattore esterno", idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, consentendo cosi' di escludere qualsiasi responsabilita' del Condominio.

La circostanza che il giovane Fe. fosse stato invitato a giocare nel cortile da alcuni compagni residenti nello stabile dove ebbe a verificarsi l'incidente, infine, costituisce circostanza del tutto irrilevante, in considerazione della destinazione del cortile - ad uso esclusivo di parcheggio autovetture - non destinato a parco giochi.

Sotto altro profilo, gli stessi Giudici di appello hanno escluso che la installazione dei vetri di copertura potesse reputarsi imprudente o irragionevole, dato che non costituiva una insidia, avuto riguardo alla destinazione funzionale dell'area condominiale a parcheggio, anche in considerazione del livellino posto a terra che serviva appunto ad evitare un urto contro la superficie di copertura.

Si tratta di una motivazione del tutto logica, che sfugge pertanto a qualsiasi censura di vizio di motivazione o di violazione di norma di legge.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Compensa le spese di questo giudizio.

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