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L'assicurazione risarcisce i danni cagionati dal commercialista in qualità di curatore fallimentare

Il professionista non esaurisce le sue attività nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale e resta un privato anche quando svolge un incarico giudiziario. Ne consegue che la manleva scatta se non esclusa dalla polizza. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 gennaio 2009, n. 2460)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio - Presidente

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIUTO NICOLA, MAZZA GAETANO con studio in Napoli, Via Genova 63, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MI. AS. SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO GIUSEPPE giusta procura in calce al controricorso;

SA. IM. SPA, societa' incorporante il Ba. di. Na. SpA, in persona dell'avvocato CA. Vi. , elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARSEGLIA SALVATORE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

BA. PA. ;

- intimato -

e sul ricorso 25692/2004 proposto da:

BA. Pa. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato DE BERNARDINIS DANIELA, rappresentato e difeso dagli avvocati BERGAMO FEDERICO, DI GIUSEPPE MICHELE, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

SA. PA. IM. SPA, societa' incorporante il Ba. di. Na. SpA, in persona dell'avvocato CA. Vi. , elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARSEGLIA SALVATORE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

MA. MA. , MI. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1335/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, terza sezione civile, emessa il 19/03/2004, depositata il 21/04/2004, R.G. 762/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22/10/2008 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo;

udito l'Avvocato Salvatore MARSEGLIA;

udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;

udito l'Avvocato Sergio BLASI (per delega Avv. Federico BERGAMO, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, inammissibilita' o, in subordine, rigetto del ricorso incidentale.

IN FATTO

Il fallimento della s.p.a. IL. , in persona del curatore Es. Lu. , nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli tanto i precedenti curatori ( Ba.Pa. e Ma.Ma. ) cui era stata in passato affidata la procedura concorsuale, quanto il Ba. di. Na. s.p.a., nella qualita' di istituto di credito presso il quale era stato acceso un libretto di deposito intestato al fallimento - attraverso la cui movimentazione erano stati commessi ripetuti illeciti -, ne chiese la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti, da un canto, all'illecita sottrazione di cospicue somme di denaro dal predetto deposito, dall'altro, a gravi irregolarita' di gestione da parte delle persone fisiche convenute in giudizio.

Il Ba. di. Na. , nel costituirsi, chiese, in via principale, la declaratoria di responsabilita' esclusiva dei curatori, mentre, in via riconvenzionale, domando' di essere tenuto indenne dagli stessi in ordine al quantum l'istituto fosse stato in ipotesi condannato a versare a qualsiasi titolo al fallimento.

Il Ba. , dal suo canto, eccepi' l'inesistenza di prove a suo carico in ordine agli ammanchi contestatigli e, comunque, la prescrizione dei diritti vantati dalla curatela attrice, essendo cessato dall'incarico nel 1988.

Il Ma. , infine, contesto' la domanda in rito e in merito, esponendo che, succeduto al Ba. nella qualita' del curatore nel marzo 1993, si era avvalso (come, del resto, il suo predecessore) della collaborazione del rag. Di. Ca.Ga. , per tali vicende sottoposto a indagini penali (che non avevano, viceversa, in alcun modo riguardato la sua persona), mentre, a suo carico, nessuna prova era concretamente emersa quanto ad un suo presunto concorso negli illeciti contestati. Chiese, comunque, di poter chiamare in causa la propria compagnia di Assicurazioni, la Mi. s.p.a., per esser da questa manlevato in caso di condanna.

Costituitasi a seguito della autorizzata chiamata, la predetta compagnia assicurativa contesto' in limine l'operativita' della polizza stipulata con il Ma. , sostenendo, da un canto, che il rischio assicurato era riferibile alla sola attivita' professionale di commercialista - per l'effetto non estensibile a quella di curatore fallimentare - dall'altro, che, prima della stipula, il contraente era in realta' consapevole di agire contra legem - sia per aver delegato a terzi funzioni proprie quanto intrasmissibili, sia per non aver ignorato (o potuto ignorare) l'effettivo stato dei libretti nominativi di deposito.

Il giudice di primo grado dichiaro' cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal fallimento nei confronti di tutti i convenuti per essere nelle more intervenuta transazione tra la procedura e il Ba. di. Na. (che aveva corrisposto l'intero importo per sorta capitale corrispondente all'effettivo saldo del deposito, oltre al 30% degli interessi e delle spese legali, cosi' rendendosi cessionario dei diritti e dei crediti vantati dal fallimento nei confronti dei due ex curatori convenuti), ripartendo poi, ai soli fini liquidatori, la responsabilita' della vicenda tra lo stesso Ba. di. Na. e ciascuno dei curatori nella misura, rispettivamente, del 50, del 35 e del 15%. Il Ba. e il Ma. vennero percio' condannati, in parziale accoglimento della domanda di regresso, al pagamento, in favore dell'istituto bancario, delle somme di lire 141.804.600 (il Ba. ) e di lire 60.773.400 (il Ma. ). Dichiarata poi inammissibile la ulteriore domanda svolta dal Ba. di. Na. nei confronti della Mi. as. , il giudice di primo grado rigetto' la richiesta di manleva avanzata dal Ma. nei confronti della predetta compagnia, compensando integralmente le spese di lite.

La sentenza verra' impugnata - da Ma.Ma. in via principale, dal Ba. di. Na. e dalla Mi. as. in via incidentale - dinanzi alla corte di appello di Napoli, la quale, nel rigettarne in toto i gravami, osservo', per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimita':

a) Quanto all'appello principale:

1) che, per effetto della transazione intervenuta tra il fallimento e il Ba. di. Na. , si era realizzata la fattispecie normativamente disciplinata dall'articolo 1201 c.c. di per se' inidonea, sul piano funzionale, ad estinguere l'originaria obbligazione, e volta di converso a realizzare una modificazione soggettiva passiva (rectius, attiva) del rapporto, con la sostituzione di un terzo al creditore originario, senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, la cui struttura rimaneva pertanto inalterata, mantenendo il debito le sue caratteristiche essenziali, senza incidere in senso modificativo sulla posizione del debitore originario;

2) che la sentenza di primo grado aveva (del tutto correttamente) individuato i molteplici profili di responsabilita' di entrambi i curatori convenuti, sotto il profilo tanto del nesso causale quanto della colpevolezza dei comportamenti materialmente tenuti, applicando, altrettanto correttamente, il principio dell'equivalenza causale alla fattispecie, salva (ancora una volta corretta) graduazione delle responsabilita' di ciascun compartecipe;

3) che la responsabilita' del Ma. era stata condivisibilmente dichiarata in primo grado sia sotto il profilo temporale, sia sotto quello della arbitraria e illegittima attribuzione del proprio ufficio ad un terzo, sia, infine, della omessa consegna al suo successore del libretto nominativo intestato al fallimento e dei relativi documenti idonei a ricostruire l'intera movimentazione bancaria;

4) che l'operativita' della polizza assicurativa stipulata dall'appellante in qualita' di dottore commercialista non poteva, giusta eccezione tempestivamente sollevata dalla Mi. s.p.a., estendersi alla diversa e specifica attivita' di curatore fallimentare.

b) Quanto agli appelli incidentali:

1) che l'eccezione di prescrizione nuovamente sollevata dal Ba. - il quale non aveva, in realta', sollevato in quella sede appello incidentale - era infondata, atteso che l'azione di responsabilita' contro il curatore e' soggetta a prescrizione decennale (con decorrenza dalla data della revoca), non ancora compiutasi al tempo dell'introduzione della domanda risarcitoria;

2) che la domanda del Ba. di. Na. di attribuire l'intera responsabilita' ai soli curatori era altresi' da disattendere, avendo il giudice di prime cure rettamente individuato i rispetti comportamenti colpevoli, attesa, ancora, la mancanza di qualsiasi minima diligenza da parte dei dipendenti dell'istituto tanto dell'identita' e della legittimazione della persona fisica che operava sul libretto, quanto dell'esistenza delle prescritte autorizzazioni del giudice delegato ai prelievi ripetutamente operati da soggetto non legittimato su di un libretto nominativo;

3) che la domanda della Mi. as. relativa ai rapporti tra il Ba. di. Na. e i curatori convenuti era inammissibile per carenza di interesse essendo la compagnia assicuratrice estranea ai rapporti originari e a quelli conseguenti alla surrogazione ex articolo 1201 c.c.;

4) che la compensazione delle spese di lite era stata ampiamente e correttamente motivata.

La sentenza della corte territoriale e' stata impugnata da Ma. Ma. con ricorso per Cassazione sorretto da 4 motivi di gravame.

Resiste con controricorso il S. Pa. Ba. .

Resiste ancora con controricorso Ba.Pa. , che propone a sua volta ricorso incidentale.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

IN DIRITTO

I ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Il ricorso principale di Ma.Ma. e' infondato nei suoi primi tre motivi, ma meritevole di accoglimento nel quarto.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di norme di diritto (articoli 2043 e/o 1218 - 1223 c.c.; articoli 2056, 1372 c.c.; articolo 112 c.p.c.).

Il motivo e' inammissibile.

Esso, nel lamentare un preteso error iuris compiuto dal giudice del merito in punto di quantificazione del danno risarcibile (erroneamente ricondotto alla transazione di cui si invoca una pretesa irrilevanza in quanto res inter alios acta: ff. 16/19 del ricorso principale) si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto (ff. 10 - 11 della sentenza) che il tribunale avesse viceversa accertato il danno su inoppugnabili basi documentali. Tale punto specifico della pronuncia di primo grado non formo' oggetto di esplicita quanto necessaria impugnazione da parte del Ma. in sede di gravame, ove quegli si indusse ad appellare sull'erroneo presupposto che il danno de quo fosse quello oggetto di transazione (ne' il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, riporta in parte qua il contenuto dell'atto di appello a suffragio della ammissibilita' dell'odierna impugnazione).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione, errata e/o mancata applicazione di norme di diritto (articoli 1218, 1223 e/o 2043 e 2697 c.c.).

Il motivo (predicativo di una pretesa assenza di responsabilita' in speculare assenza di appropriazioni nel periodo 1993 - 94: ff. 20 - 21; del ricorso) e' anch'esso infondato.

Del tutto correttamente il giudice di appello ha, con motivazione immune da vizi logico - giuridici che questo collegio interamente condivide, ravvisato gli estremi della colpa del Ma. nelle ulteriori, autonome, indiscusse circostanze costituite dalla mancata consegna del libretto nominativo intestato alla procedura e della documentazione contabile al nuovo curatore e dall'assenso ad una illecita surrogazione della propria persona con quella di tal Di. Ca. nell'agire per conto della procedura concorsuale, in patente violazione di legge (non senza ulteriormente considerare che gli ammanchi rilevati dal curatore subentrato ai due precedentemente surrogati attenevano anche a periodi successivi al 1989).

Con il terzo motivo, si denuncia violazione, erronea e/o mancata applicazione di norme di diritto (articoli 1223 o 2043 c.c., articoli 40 e 41 c.p.).

Il motivo (illustrato al ff. 22 - 24 del ricorso) non ha giuridico fondamento.

La contestazione in fatto della riconducibilita' degli ammanchi alla condotta commissiva od omissiva del Ma. , cosi' come la pretesa irriducibilita' del suo comportamento entro lo schema della condotta casualmente rilevante in punto di verificazione del lamentato evento di danno attingono, in realta', a profili di mero fatto, del tutto inammissibilmente rappresentati in questa sede.

L'intera prospettazione del motivo in esame, difatti, si' come articolata, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge, si risolve, in realta', nella (non piu' esperibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, come pur declamato nell'intestazione del motivo 3, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi' come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo cosi' all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili in questa sede, perche' la valutazione delle risultanze probatorie (e tra esse il giudizio sulla co-efficienza causale di un comportamento rispetto ad un evento di danno in ipotesi prodotto), al pari della scelta di quelle fra esse ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'articolo 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilita' e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perche' in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita') sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si' come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi' mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita' in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilita' maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per cio' solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu' consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilita' nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimita'.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 115 c.p.c., articoli 1363, 1365, 1370 c.c.).

La doglianza e' fondata.

Come questa corte di legittimita' ha gia' avuto modo di affermare, in passato, qualora il curatore fallimentare, che abbia qualifica di dottore commercialista, sia dichiarato responsabile, ai sensi del combinato disposto della L.F., articolo 38, comma 1, ed articolo 2043 c.c., del danno ingiustamente cagionato alla procedura concorsuale nell'espletamento della sua attivita' di ausiliario di giustizia, l'assicuratore della responsabilita' civile per la sua attivita' professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che quella di curatore fallimentare rientra tra le possibili attivita' professionali specificamente previste per - commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce necessariamente la propria attivita' professionale nell'ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (articolo 2227 - 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando, nell'ambito di tale attivita', espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri (in termini, Cass. n. 15030 del 2005).

Il collegio aderisce e fa proprio tale orientamento, in assenza di validi motivi per discostarsene.

Il ricorso incidentale di Ba.Pa. e' inammissibile.

Tale inammissibilita' non trae, peraltro, fondamento nelle motivazioni esposte nel controricorso della banca S. Paolo (ff. 1 e 55.) - atteso che, come recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte regolatrice, con la sentenza 27.11.2007 n. 24627 a soluzione di un perdurante contrasto di giurisprudenza, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva e' sempre ammissibile, a tutela della reale utilita' della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, e' ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale - ma nella circostanza processuale per cui il ricorrente incidentale, lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non proposto dinanzi a se' appello incidentale non leggendo con la dovuta attenzione la comparsa di costituzione, introduce in questa sede una evidente censura di tipo revocatorio di cui all'articolo 395 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilita' dei restanti motivi di doglianza, su cui si sarebbe evidentemente dovuto pronunciare il giudice della revocazione.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equita' essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie il quarto e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedera' alla liquidazione delle spese anche del giudizio di cassazione tra la Mi. as. e Ma. Ma. . Le spese tra tutte le altre parti del presente giudizio sono interamente compensate.

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