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L'effetto della compensatio lucri cum damno si verifica esclusivamente allorché il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento

L'effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1223 del Cc, si verifica esclusivamente allorché il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 5 marzo 2009, n. 5287)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. DI. BO. DE. PA. DI. FU. ((OMESSO)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati MARTINO CLAUDIO, GUZZO ARCANGELO, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AN. S.R.L., IM. VA. IM. S.R.L., FA. PA. , (E ALTRI OMISSIS)

- intimati -

sul ricorso n. 15853 - 2007 proposto da:

REGIONE TOSCANA ((OMESSO)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCELLI GIUSEPPE, per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CO. DI. BO. DE. PA. DI. FU. , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati MARTINO CLAUDIO, GUZZO ARCANGELO, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

AN. S.R.L., IM. VA. IM. S.R.L., FA. PA. , (E ALTRI OMISSIS)

- intimati -

sul ricorso n. 16875 - 2007 proposto da:

AN. S.R.L. ((OMESSO)), IM. VA. IM. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, FA. PA. , (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

CO. DI. BO. DE. PA. DI. FU. , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati MARTINO CLAUDIO, GUZZO ARCANGELO, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

REGIONE TOSCANA;

- intimata -

sul ricorso n. 16876 - 2007 proposto da:

CA. GI. ((OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CO. DI. BO. DE. PA. DI. FU. , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati MARTINO CLAUDIO, GUZZO ARCANGELO, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

REGIONE TOSCANA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 27/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

uditi gli avvocati GUZZO Arcangelo, GIOVANNELLI Giovanni, LORENZONI Fabio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ANTONIO, che ha concluso, per quanto di ragione, per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le societa' An. e Im. Va. Im. citarono in giudizio il Co. di. Bo. de. Pa. di. Fu. e la Regione Toscana per essere risarcite dei danni subiti in conseguenza della rottura dell'argine del torrente (OMESSO), in occasione dell'alluvione verificatasi nel novembre del 1999. Distinto ricorso, con identica domanda, venne proposta dal Fa. ed altri.

Il TRAP presso la Corte d'appello di Firenze accolse le domande con sentenza poi confermata dal TSAP (tranne che nella parte attinente all'importo delle spese del giudizio di primo grado). Propone ricorso per cassazione il Consorzio a mezzo di sei motivi. Propongono controricorso, con ricorso incidentale: la Regione Toscana (un motivo); le societa' An. ed Im. Va. Im. , nonche' il Fa. ed altri (due motivi); il Ca. (tre motivi). A tutti i ricorsi incidentali risponde con controricorso il Consorzio. Hanno depositato memorie per l'udienza il Consorzio, la soc. An. ed il Ca. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1 - IL RICORSO PRINCIPALE DEL CONSORZIO.

A. - Il ricorrente nel primo motivo chiede di sapere se nel procedimento speciale innanzi al TRAP sia imposta la fissazione - dell'udienza pubblica, se tale procedura sia la sola applicabile al rito, se sia onere della parte chiedere la discussione orale e motivare la richiesta.

Il motivo e' infondato.

Queste sezioni unite hanno gia' affermato il principio, che va qui ribadito, in ragione del quale l'adozione di un rito diverso da quello prescritto non costituisce motivo di nullita' e, come tale, non e' suscettibile di impugnazione, a meno che abbia inciso sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove, restando a carico del ricorrente l'indicazione dello specifico pregiudizio che sia derivato dall'omessa adozione del rito previsto (Cass. sez. un. 24 novembre 2006, n. 25034; cfr. anche Cass., sez. 3, 17 maggio 2005, n. 10341, la quale precisa che l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma puo' essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale). La sentenza impugnata s'e' adeguata a questo principio e tuttora il ricorrente non si duole specificamente di uno dei pregiudizi sopra menzionati, ma, in maniera assolutamente generica, afferma "di non avere potuto, a fronte di quanto occorso, meglio illustrare al Collegio in sede di discussione orale della causa le questioni del difetto di legittimazione passiva, del difetto di giurisdizione, nonche' la necessita' di un supplemento di perizia" (cfr. pag. 14 del ricorso).

B. - Con il secondo motivo il Consorzio lamenta la violazione dei principi in tema di prova ed il vizio della motivazione, con riferimento al punto della sentenza laddove si afferma che il cedimento dell'argine avvenne in corrispondenza di un taglio effettuato nel 1993 da un'impresa e successivamente tamponato con materiale alluvionale non idoneo. Sostiene il ricorrente che il CTU non avrebbe svolto alcun accertamento, ne' avrebbe raccolto alcuna testimonianza a riguardo, ma si sarebbe limitato a riportare il contenuto degli atti consegnatigli dal consulente di controparte, i quali erano costituiti da verbali di sommarie informazioni rese al Corpo Forestale dello Stato. Il motivo e' inammissibile in quanto, per un verso, si risolve nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della causa, per altro verso non coglie con specificita' il senso della decisione impugnata, la quale, sul punto, conclude che "resta comunque individuata una causa di cedimento dell'argine riconducibile alla sfera di custodia del Consorzio, del quale, quindi, in assenza di prova del fortuito, va affermata la responsabilita'".

C. - Il terzo motivo censura la sentenza in relazione al medesimo punto censurato nel precedente motivo, sostenendo la mancanza di qualsiasi responsabilita' del Consorzio per avere esso assunto i compiti di custodia e vigilanza sulle opere idrauliche di terza categoria solo a decorrere dalla legge regionale del 1994, ossia successivamente al taglio effettuato (come si diceva prima) nel 1993. Anche questo motivo e' in parte inammissibile ed in parte infondato. Per un verso, infatti, la questione relativa al tempo di intervenuta attribuzione della gestione delle opere di terza categoria appare affatto nuova, in quanto non specificamente trattata nel corso della causa di merito; per altro verso, occorre rilevare che la circostanza non assume rilevanza rispetto al ragionamento svolto nella sentenza impugnata, la quale prospetta la responsabilita' del Consorzio in termini di violazione dell'obbligo di custodia e di mancata prova liberatoria a riguardo. Obbligo di custodia comunque protrattosi dal 1994 (epoca in cui il Consorzio sostiene di avere assunto il suo incarico) al 1999 (anno in cui avvenne l'alluvione).

D. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi circa il quarto mezzo, laddove il Consorzio ripropone, peraltro attraverso la rivisitazione di una serie di circostanze di fatto, la questione dell'insussistenza della propria "legittimazione passiva" nell'azione. Sul punto (come s'e' gia' visto) il Giudice s'e' e-spresso, con motivazione congrua e logica, nonche' immune da errori giuridici, spiegando che quella in contestazione non e' questione di legittimazione passiva, bensi' di titolarita' dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta e che l'evento cui sono conseguiti gli allagamenti sono riconducibili ai poteri di gestione del Consorzio. Affermazione, questa, non contraddetta dall'altra relativa all'obbligo di custodia ricadente sulla Regione in virtu' delle funzioni amministrative spettantile. Sul punto la sentenza risulta essersi adeguata al consolidato principio secondo cui spetta all'Autorita' amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarita' dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde; sicche' fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di la' della proprieta' privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilita' della stessa (ex articolo 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione (tra le varie, cfr. Cass. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8588; 27 settembre 1997, n. 9502).

E. - Infondato e' il quinto motivo, laddove la sentenza e' censurata per aver riconosciuto agli attori anche il danno non patrimoniale, benche' non ne fosse stata raggiunta la prova. La sentenza, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di danno non patrimoniale, ha individuato, come conseguenza dell'alluvione, la lesione di interessi costituzionalmente protetti quali quelli all'abitazione ed al lavoro (per ultima, cfr. Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972).

F. - Infondato e' anche il sesto motivo nel quale il Consorzio lamenta la violazione del principio della compensatici lucri cum damni per non essere stata operata la compensazione tra le somme riconosciute a titolo risarcitorio e quelle percepite dagli attori a titolo di indennizzo per lo stato di calamita' naturale. Sul punto la sentenza s'e' adeguata al principio in base al quale l'effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1223 c.c., si verifica esclusivamente allorche' il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio (tra le tante, cfr. Cass. sez. un. 25 novembre 2008, n. 28056).

La sentenza ha, dunque, correttamente precisato che gli indennizzi in questione non trovano titolo, bensi' solo occasione, nel fatto illecito e vengono corrisposti per motivi di solidarieta' collegati alla calamita' naturale.

2. - I RICORSI INCIDENTALI.

A. - Il ricorso incidentale della Regione Toscana.

Nell'unico motivo di ricorso la Regione Toscana censura la sentenza nel punto in cui ha affermato la sua responsabilita' per gli eventi in questione e sostiene che gli obblighi di manutenzione incombono esclusivamente sui Consorzi, ex articolo 2051 c.c., a nulla rilevando i poteri di indirizzo e programmazione dei quali e' titolare la Regione stessa in virtu' della Legge Regionale n. 34 del 1994.

Il motivo e' infondato.

Nell'affermare la responsabilita' della Regione la sentenza ha fatto corretto riferimento alla Legge Regionale Toscana 5 maggio 1994, n. 34, che effettivamente affida all'ente penetranti poteri di indirizzo e programmazione in tema di bonifica, che gli consentono di ovviare ad eventuali deficienze strutturali. Si consideri, soprattutto, l cit. Legge articolo 12, laddove s'afferma che "I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1".

Ossia "alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali". Lo stesso deve dirsi quanto alla Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 91, in virtu' della quale "La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformita' ai principi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)".

B. - Il ricorso incidentale delle societa' AN. e VA. IM. ed altri.

Infondato e' il motivo in trattazione rispetto al profilo in cui censura la sentenza per avere compensato le spese del giudizio d'appello. La compensazione risulta giustificata dall'accoglimento parziale degli appelli del Consorzio e della Regione. Altrettanto infondato e' il motivo quanto al profilo relativo alla riduzione degli onorari di primo grado, giustificata dal Giudice in base all'identita' della situazione processuale degli attori e delle questioni relative alla prova. Si tratta di un accertamento di merito che, siccome congruamente e logicamente motivato, si sottrae alla censura di legittimita'.

C. - Il ricorso incidentale del Ca. .

Il ricorso incidentale del Ca. propone le medesime questioni, relative alle spese dei giudizi, gia' poste dal ricorso incidentale sub B), le quali vanno respinte per le stesse ragioni gia' esposte. Aggiunge poi un'ulteriore censura relativa al punto in cui la sentenza ha respinto l'istanza di correzione di errore materiale, quanto alla determinazione dell'importo risarcitorio, ritenendo che essa non sia frutto di un siffatto errore, bensi' del giudizio del TRAP; giudizio impugnabile, dunque, mediante appello.

Anche questo motivo deve essere respinto, avendo fatto il Giudice corretta applicazione del principio in ragione del quale deve qualificarsi come errore materiale, che trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nelle redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attivita' ricostruttiva del pensiero del Giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (tra le varie, cfr. Cass. 20 settembre 1999, n. 10129). Non e', dunque, censurabile per cassazione l'accertamento di merito circa il fatto che l'indicazione dell'importo risarcitorio (ad opera del primo Giudice) costituisce frutto di un giudizio e non di un errore materiale.

3. - CONCLUSIONI.

In conclusione, tutti i ricorsi vanno respinti, con conseguente, intera compensazione tra tutte le parti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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