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L'ente proprietario del tombino sconnesso è responsabile dei danni occorsi al soggetto caduto sullo stesso a causa del mancato livellamento con la sede stradale

Deve essere riconosciuta la responsabilità dell'ente proprietario del tombino sconnesso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni occorsi al soggetto caduto sullo stesso a causa del mancato livellamento con la sede stradale, avendo la parte dimostrato sia l'evento dannoso sia la sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso ed il bene in custodia. In assenza, infatti, della prova circa il caso fortuito, tale responsabilità non può essere esclusa anche se il sinistro sia avvenuto in pieno giorno. E' opportuno valutare, in ordine al caso specifico, le circostanze del sinistro nel suo complesso. Così, la presenza di molta gente intorno, il fatto che la sconnessione del tombino fosse celata da acque reflue e la considerazione circa il sostanziale livellamento della zona circostante, tale da non far prevedere la sussistenza di un'insidia occultata dalla presenza di acqua, sono tutti elementi valutabili al fine di escludere un qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato. (Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 aprile 2009, n. 1375)





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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. Giovanni Buquicchio con funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 1287 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2005

TRA

Sf.Ip. (deceduta) rappresentata e difesa dagli avv.ti Se.Di. e Pi.Pa.

ATTRICE

Co.Ma. quale intervenuto erede di Sforza Ippolita, elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio dell'avv. Se.Di. che lo rappresenta e difende.

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONTRO

Aq. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avv. Pa.De. che la rappresenta e difende.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con, libello citatorio notificato il 1/2/2005 Sf.Ip., premesso che in data 9/8/2003, mentre transitava a piedi nel mercato ortofrutticolo rionale della via (omissis) in Bari, era inciampata sul coperchio malposizionato di un tombino dell'Aq., tra una bancarella e l'altra, rovinando violentemente sul manto stradale; che tale tombino, non presegnalato, non era facilmente visibile, in quanto era totalmente coperto dall'acqua di scarico proveniente dai numerosi banchi di vendita del pesce del mercato, peraltro affollato di gente; che aveva riportato gravi lesioni personali, le quali dovevano addebitarsi esclusivamente all'Aq. S.p.A., proprietaria e responsabile della manutenzione del detto tombino ex art. 2051 c.c.; conveniva in giudizio la società per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificabili nella complessiva somma di Euro 15.158,62 o di altra di giustizia, maggiorata di interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Si costituiva con comparsa datata 17/3/2005 l'Aq. S.p.A., in persona dell'amministratore unico, e chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza, sostenendo che non ricorreva alcuna condizione di insidia stradale ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., e che il sinistro, ove realmente accaduto, andava addebitato a distrazione della vittima; contestava, inoltre, l'entità dei danni pretesi.

Istruita quindi la causa mediante espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica di ufficio di ordine medico - legale a mezzo del dott. Al.Bo., con comparsa depositata il 18/1/2007 interveniva volontariamente in giudizio Co.Ma., nella sua qualità di erede universale della madre Sf.Ip. (deceduta il 18/10/2006), affinché il giudizio proseguisse nei propri confronti, riportandosi alle precedenti richieste. Infine, precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, venivano riservate le definitive provvidenze, previa acquisizione di comparsa conclusionale della parte attorea.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata, nei limiti che si andranno a precisare.

Invero, i testi oculari Co.Ma. e Di.Gi. hanno concordemente confermato le modalità dell'incidente esposte in citazione, riferendo segnatamente che la Sf., mentre era intenta ad effettuare acquisti nel mercato rionale affollato di gente, inciampò sul coperchio di un tombino dell'acquedotto, il quale non era in asse con il manto stradale e determinava un dislivello, senza che vi fosse alcuna segnalazione di pericolo.

I testi hanno riconosciuto il tombino raffigurato nelle foto esibite nel fascicolo di parte istante, nelle quali lo stesso appare effettivamente posizionato in leggero e insidioso avvallamento rispetto alla circostante sede stradale; ed il C.T.U ha ulteriormente confermato la compatibilità delle lesioni personali lamentate con la esposta dinamica dell'incidente. Ne consegue che l'Aq., essendo proprietario e custode del coperchio mal posizionato del tombino, deve rispondere delle conseguenze dannose ai sensi dell'art. 2051 c.c.: giacché parte attorea ha dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra esso e la cosa custodita dalla società convenuta, per cui incombeva a quest'ultima, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051, dimostrare il caso fortuito (inteso comunemente come comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato).

Ma l'Aq. non ha dato alcuna prova a riguardo, né risulta comunque dal processo alcun concorso di colpa della danneggiata, nonostante che il fatto sia avvenuto con la visibilità del pieno giorno; giacché la strada era occupata dalle bancarelle del mercato piena di gente intenta agli acquisti, e per di più l'avvallamento del tombino era pieno d'acqua proveniente dai banconi di vendita dei prodotti ittici. Per cui non si ravvisano colpe da attribuirsi alla Sforza, in quanto il pericolo della sconnessione stradale non era segnalato e non era agevolmente visibile, essendo occultato dall'acqua reflua, e neppure facilmente prevedibile, nel contesto dell'apparente regolarità della restante parte della carreggiata stradale. Circa il "quantum", può riconoscersi per danni alla persona, alla stregua degli incontestati e condivisibili accertamenti del C.T.U, anzitutto la somma di Euro 630,90 per inabilità temporanea totale: giorni 15 x Euro 42,06 quale valore giornaliero sancito dall'art. 139, co. 1, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 giugno 2008, di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (c.d. micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Ad essa va aggiunta la somma di Euro 541,80 per l'inabilità temporanea parziale al 30% (giorni 43 x Euro 12,60).

Inoltre, i postumi permanenti, valutati in ragione di cinque punti percentuali sull'invalidità totale, hanno rilievo sotto il profilo della menomazione psicofisica, e comportano il ristoro del relativo danno biologico che, alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale, va liquidato nella misura di Euro 3.676,85 (rivalutata all'attualità): importo che appare adeguatamente personalizzato, tenendo presenti le limitazioni psicofisiche delle lesioni subite in relazione all'età dell'infortunata (74 anni all'epoca), al suo ambiente sociale ed alla sua ordinaria vita di relazione.

Non essendo state domandate altre voci di danno, va riconosciuta la somma complessiva di Euro 4.849,55 rivalutata all'attualità per danno biologico, con i relativi interessi legali richiesti dalla domanda; e le spese processuali devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta con atto notificato il 1/2/2005 nei confronti di Aq. S.p.A. da Sf.Ip. e proseguita dall'intervenuto erede Co.Ma., l'accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del Co. della somma di Euro 4.849,55 e dei relativi interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed in pro dell'anticipatario avv. Se.Di. delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.885,50 (Euro 185,50 per esborsi, Euro 850,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorario), oltre alle spese della C.T.U. ed agli accessori di legge e di tariffa.

Così deciso in Bari il 24 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.

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