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L'istruttore di nuoto non risponde ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dalla minore che frequentando un corso di nuoto in piscina, scivola urtando violentemente contro il bordo della vasca

Dei danni riportati dalla minore che frequentando un corso di nuoto in piscina, scivola urtando violentemente contro il bordo della vasca, l'istruttrice ne risponderà a titolo di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. Perché l'evento dannoso sia imputabile a titolo di responsabilità da cose in custodia, è necessario che lo stesso si sia verificato per effetto di un'insidia della cosa e che il convenuto abbia, in virtù del suo rapporto con la cosa, l'obbligo di esercitarvi la sua prudente vigilanza al fine di impedire che produca danni a terzi. Ne deriva che incombe sull'attore provare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo mentre al convenuto, custode, spetta fornire la prova che l'evento è stato determinato da un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile. Nel caso di specie l'istruttrice avrebbe dovuto dimostrare che l'evento lesivo sofferto dalla minore non era stato determinato dalle caratteristiche specifiche dello scivolo della piscina bensì da elementi esterni che da soli avrebbero determinato comunque l'evento.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il giudice istruttore dr.ssa RITA GARIBALDI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iniziata con atto di citazione notificato in date 30/9 e 3/10/2005, iscritta al n. 26745/05 di R.G., promossa da:

PI.SA. e PE.SI. in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore PI.GI.

tutti residenti in Moncalieri ed elettivamente domiciliati in Torino, v. (omissis), presso lo studio degli Avv.ti Re.Am. e Ba.Po., che li rappresentano e difendono come da delega in atti;

Attori

contro

UI. Torino

in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Torino ed elettivamente domiciliata in Torino, v. (omissis), presso lo studio dell'Avv. Gu.Me.Bo., che la rappresenta e difende come da delega in atti;

Convenuto

e contro

UI.

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Torino, v. (omissis), presso lo studio dell'Avv. Mo.Zi., che la rappresenta e difende come da delega in atti;

Convenuto

Oggetto: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato rispettivamente il 30/9 ed il 3/10/2005 i sigg.ri PI.Sa., e PE.Si. in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore PI.Gi. evocavano in giudizio la UI. Torino in persona del legale rappresentante pro tempore e la UI. con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna, per le quote di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro verificatosi il 7/5/2004 alle 17,30 circa nella piscina To. di Torino.

Producevano alcuni documenti.

La convenuta UI. Torino si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria e produceva alcuni documenti tra i quali alcune foto. La convenuta UI. con sede in Roma si costituiva eccependo in via preliminare la mancanza di materia del contendere tra gli attori ed essa convenuta e chiedeva l'estromissione, in subordine, la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c., e in ogni caso il rigetto delle domande.

I difensori della parte attrice con atto notificato alla convenuta UI. con sede in Roma in data 11/4/2007 rinunciavano agli atti nei confronti della stessa proponendo la compensazione delle spese. L'avv. Zi. all'udienza del 10/10/06 dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate. Pertanto occorre procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio tra dette parti, a spese compensate, come dalle stesse convenuto.

L'istruttoria comportava l'escussione di alcuni testi; veniva altresì disposta CTU odontostomatologica sulla minore.

Precisate le conclusioni definitive all'udienza del 4/3/2008, la causa veniva trattenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. fissati in giorni 40 per comparse e successivi 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La minore Gi.PI., di 8 anni, partecipava con una decina di altri bambini al corso di nuoto organizzato dalla UI. Torino, al quale era regolarmente iscritta. Mentre usciva dalla piscina salendo dall'apposita scaletta scivolava e urtava violentemente il viso contro il bordo della vasca, rompendosi alcuni denti.

La parte attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore ai sensi degli artt. 1218, 1228 e 1176 C.C., a titolo di inadempimento contrattuale per violazione del dovere di vigilanza gravante sull'istruttrice, dipendente della UI., ai sensi dell'art. 2051 a titolo di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2049 C.C. a titolo di responsabilità per danni per omessa vigilanza degli istruttori.

Sostiene il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. I fatti materiali che vengono addebitati alla convenuta sono:

- l'istruttrice, nel momento in cui la bambina cadeva, si trovava fuori dall'acqua dalla parte opposta della vasca rispetto all'uscita dei bambini, con violazione del dovere di vigilanza, in relazione all'età e maturità degli allievi affidatile, e di prudenza.

- la mancanza di misure di sicurezza e in particolare la mancanza di listarelle antiscivolo sulla scaletta, di cui la piscina era stata dotata dopo l'incidente accaduto alla piccola Gi.

La parte convenuta UI. Torino sostiene che i bambini non erano mai stati lasciati soli e che l'età degli stessi non richiedeva la presenza in acqua dell'istruttore per le operazioni di uscita, che Gi. inoltre frequentava da tempo il corso di nuoto ed aveva piena conoscenza delle manovre da compiere per uscire dalla piscina. Sostiene quindi accidentalità ed imprevedibilità dell'infortunio.

Sostiene infine che la scaletta era conforme alle norme.

Asserisce infine che la scaletta era stata sostituita ad ottobre 2004 nell'ambito di un'attività già programmata di manutenzione e di periodico rinnovo dei manufatti.

Sotto il profilo della responsabilità contrattuale per difetto di vigilanza e controllo sui minori affidati all'istruttrice e quindi ai sensi degli artt. 1218, 1176, 1228, 2049 C.C.:

- il danneggiato, nell'ambito della responsabilità contrattuale ex artt. 1218, 1228 e 1176, deve dimostrare il nesso causale e che il fatto si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto:

"In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal comma 2 dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato.

Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2007, n. 8067.

Nell'ambito della responsabilità ex art. 2049 C.C. (responsabilità per fatto illecito dei loro dipendenti)

"L'art. 2049 c.c., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo."

Cass. sez. III 4/6/2007 n. 12939

- La teste Zi.Ci., persona del tutto estranea ai fatti di causa, al momento dell'incidente era seduta sulla gradinata e guardava come si svolgeva il corso di nuoto perché intendeva iscrivere la propria figlia. Essa ha dichiarato che c'era una scaletta ad ogni angolo e che l'insegnante di Gi. era in corrispondenza di una scaletta sul lato opposto a quello dal quale la bambina era uscita e stava guardando i bambini del corso successivo che stavano entrando in acqua. Gi. era passata sotto alle corsie e per uscire aveva raggiunto la scaletta posizionata sul lato opposto in diagonale a quello dell'insegnante. Secondo la precisa descrizione della teste, essa stava uscendo dall'acqua usando la scaletta, con le mani sui corrimano della scaletta stessa, allorché "era andata all'indietro con il busto e poi in avanti". La teste aveva visto che batteva in avanti.

Alla luce di questa deposizione occorre allora valutare se il comportamento dell'insegnante di nuoto abbia agevolato l'incidente e se si possa dire che l'evento dannoso è stato determinato a causa non imputabile all'obbligato (o al suo dipendente).

La bambina, al contrario di alcuni compagni di corso che erano usciti dalla vasca arrampicandosi sui bordi, stava diligentemente uscendo dall'apposita scaletta. Inoltre, come risulta dalla deposizione della sig.ra Zi., essa aveva le mani sui corrimano: stava quindi uscendo dalla vasca secondo le modalità più appropriate. Nell'esecuzione della manovra però aveva perso il controllo ed aveva battuto in avanti.

Gi. all'epoca aveva 8 anni e quindi un'età in cui si ha completo e corretto controllo dei propri movimenti ed in cui quindi non è sicuramente necessario un intervento diretto dell'istruttore per le operazioni di uscita dalla piscina; L'istruttore in questi casi pare dover solo assicurarsi che i bambini escano dalla vasca usando modalità corrette e ciò stava facendo la piccola Gi. Inoltre non è contestato che sapesse già nuotare e quindi che avesse dimestichezza con la piscina. Nemmeno sotto questo profilo era quindi richiesto un comportamento attivo dell'istruttore nella fase di uscita, ma solo di controllo che fossero utilizzate le modalità corrette. Non si può quindi ritenere che il comportamento dell'istruttore abbia agevolato la produzione del danno, in quanto, data comunque la repentinità di ciò che è accaduto sulla base della deposizione Zi., anche qualora l'insegnante si fosse trovata in prossimità della scaletta non avrebbe potuto fare alcunché per evitare la caduta. Anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale nessun addebito si può muovere per difetto di vigilanza.

Invece dal punto di vista della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 C.C.), occorre ricordare che

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie, la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. Cass. se. II 29/11/06 n. 25243.

Ora la scivolata sul gradino di una scaletta di una piscina non è evento imprevedibile ed assolutamente eccezionale. In una fattispecie analoga il Tribunale di Milano con sentenza 1/7/2004 ha ritenuto che:

"In caso di danni cagionati da una cosa in custodia, il danneggiato, ai fini del risarcimento del danno subito, deve provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per interrompere il nesso causale ed essere esonerato dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore esterno estraneo alla sua sfera soggettiva che presenti i caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità (nella fattispecie, è stato ritenuto che la scivolata su un gradino della scaletta di una piscina non potesse essere considerato evento imprevedibile od eccezionale, con conseguente responsabilità del custode per le lesioni riportate nell'occasione dall'utente."

Dunque la convenuta doveva offrire la prova liberatoria, dimostrando che la cosa non aveva svolto alcun ruolo causale nella produzione dell'evento, o perché non presentava una situazione di pericolosità, o perché sulla situazione pericolosa se ne era sovrapposta un'altra che da sola concretamente aveva provocato il danno.

Il convenuto non ha fornito detta prova liberatoria: infatti guardando le foto della scaletta quale era all'epoca dell'incidente si rileva che il manufatto, poi rimosso, usato dalla bambina per salire aveva un tipo di gradino che presentava caratteristiche non idonee ad evitare lo scivolamento. Infatti presentava dei rilievi che appaiono a loro volta lisci e quindi di per se' scivolosi. Per contro le liste in gomma, come quelle successivamente apposte ai gradini, hanno caratteristiche antiscivolo, anche ove usate nell'acqua.

Si deve quindi affermare la responsabilità della convenuta a titolo di responsabilità per danno cagionato dalla cosa in custodia. Conseguentemente la UI. Torino deve essere condannata a rifondere alla parte attrice i danni subiti.

Per quanto concerne la natura e l'entità delle conseguenze, appaiono suscettibili di ristoro - poiché adeguatamente provate - le seguenti voci di pregiudizio sofferte dalla piccola Gi.PI.

Danni all'integrità psicofisica della persona, accertati tramite consulenza tecnica d'ufficio e ristorabili nella misura sotto indicata in base agli ordinari criteri di liquidazione assunti dalla giurisprudenza di questa Sezione, riferiti alla data odierna:

- la bambina in occasione del sinistro, secondo quanto risulta dalla CTU riportava "frattura coronale non complicata di 12, 11, 21 e 31 (margine incisale) con mobilità di II grado del 21 ..." In conseguenza di ciò fu applicato lo splintaggio al dente 21 e fu effettuata ricostruzione con materiale estetico composito dei margini incisali degli incisivi laterali superiori destro e sinistro, incisivi centrali superiori destro e sinistro, incisivo centrale inferiore sinistro. Dopo circa due anni si verificò necrosi pulpare degli incisivi centrali superiori destro e sinistro per cui si rese necessaria la devitalizzazione.

I conseguenti postumi permanenti consistono in un danno biologico residuo valutato dal CTU nello 0,50%, in considerazione della giovane età e dell'efficacia della terapia attuabile. Per detta - minima - permanente si possono riconoscere Euro 700 a punto e quindi per lo 0,50% Euro 350.

Il CTU non individua invece alcuna invalidità temporanea, che quindi non può essere riconosciuta.

I danni morali: Occorre premettere che

"Il risarcimento del danno morale spetta alla vittima di un illecito quand'anche la colpa dell'offensore non sia stata accertata in concreto, ma sia stata presunta in base ad una presunzione legale (nella specie, art. 2051 c.c.). (Cass. sez. III 12/5/2003 n. 7281)

Tuttavia, considerata l'esiguità del danno biologico riconosciuto, cui secondo la giurisprudenza della sezione è parametrata la misura del danno morale, pur tenendo conto che la bambina ha subito delle sofferenza sia nell'immediatezza, sia per la necessita' di sottoporsi a diverse sedute dentistiche rimane determinato in misura minima, pari al 50% del danno biologico e quindi in Euro 175 riferite alla data odierna. Danni patrimoniali riferiti alla data del sinistro:

I danni si sostanziano principalmente, secondo quanto documentato e ritenuto congruo dal CTU, nelle seguenti prestazioni mediche:nelle cure iniziali di ricostruzione di 12, 11, 21, 22, 31 (fatt. dr. Ce.) per Euro 1.000;

- negli undici rinnovi necessari di 12, 22, e 31 nel corso della vita per Euro 6.600;

- in un rinnovo per 11 e 21 per Euro 400,00.

- nella cura endodontica di 11 e 21 (Euro 290 cad. in prev. 20/9/2006) Euro 580;

- provvisorio in resina su 11 e 21 Euro 200,00;

- due corone in ceramica su 11 e 21 Euro 1.600;

- quattro rinnovi delle corone in ceramica su 11 e 21 e relativi provvisori nel corso della vita Euro 7.200.

Vanno riconosciute anche le altre spese già sostenute e documentate che siano sicuramente riferibili all'evento per cui è causa, per Euro 1.791,11

Per un totale di Euro 19.371,11 per danno patrimoniale

I danni complessivamente suscettibili di risarcimento ammontano pertanto a Euro 350 per danno biologico, a Euro 175 per danno morale e a Euro 19.371,11 per danni patrimoniali, corrispondenti - previa devalutazione delle componenti di danno non patrimoniale liquidate con riferimento ai parametri odierni - a complessive Euro 19.858,47 alla data del fatto.

Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene - conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità - di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura (corrispondente alla redditività media delle ordinarie forme di investimento in titoli pubblici nel periodo considerato,) i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza, sul capitale già integralmente rivalutato.

In base a tali parametri i danni risultano liquidabili, alla data della presente sentenza, in Euro 23.514,90, di cui Euro 19.858,11 per capitale, Euro 1.533,75 per rivalutazione e Euro 2.123,05 per interessi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il grado di difficoltà della causa - medio - ed ogni altro elemento di determinazione, e in particolare il livello dello scaglione tariffario di riferimento vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole voci, oltre spese per CTP ante causam in quanto indispensabile all'instaurazione del giudizio, ponendo le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico del soccombente.

P.Q.M.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- dichiara tenuta e condanna la UI. Torino in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di PI.SA. e PE.SI. in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore PI.GI. della somma di Euro 23.514,90, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- Dichiara estinto il giudizio tra la parte attrice e la convenuta UI. con sede in Roma, dichiarando compensate le spese tra le stesse parti.

- dichiara, altresì, tenuta e condanna la UI. Torino soccombente al pagamento a favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.003,39, di cui Euro 403,39 per esposti, Euro 1.600 per diritti di procuratore, Euro 4.000 per onorari oltre 12,5% forfetario per spese generali, oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre Euro 421,29 per spese CTP, ponendo le spese di C.T.U. nella misura liquidata in corso di causa definitivamente a carico del soccombente UI. Torino.

Così deciso in Torino il 13 maggio 2008.

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.

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