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L'organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza di elevata possibilità d'incidenti dannosi è da riguardare come esercizio di attività pericolosa

L'organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza di elevata possibilità d'incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 febbraio 2009, n. 3528)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27832/2004 proposto da:

MA. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOSTNER GERHART, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BOB CLUB (OMESSO), in persona del presidente pro tempore Re. Gi. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato DI LORETO MARIA GLORIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ASSIRELLI Giandomenico giusta delega in calce al controricorso;

GA. GI. , DE. RI. WA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MONZINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHEMELLO GIANNA giusta delega in calce al controricorso;

FISI FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del Presidente pro tempore del Presidente pro tempore Co. Ga. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRINCIPI EMANUELE giusta delega a margine del controricorso;

AR. MA. , DA. AL. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRINCIPI EMANUELE giusta delega a margine del controricorso;

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 48, presso lo studio dell'avvocato PALLADINO ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta del a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

ZA. GI. , ZA. TI. , PROV AUT (OMESSO);

- intimati -

sul ricorso 2563/2005 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI (OMESSO), nella persona del Dott. Sa. Ot. , nella qualita' di Vicepresidente sostituto pro tempore della Giunta provinciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOSTNER GERHART giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

GA. GI. , ZA. GI. , FISI FED ITAL SPORT INVERNALI, AR. MA. , DA. AL. , ZA. TI. , BOB CLUB (OMESSO), DE. RI. WA. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1577/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, sezione 4 civile emessa il 28/5/2003, depositata il 27/10/2003, R.G.N. 261/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/10/2008 dal PRESIDENTE Dott. PAOLO VITTORIA;

udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE;

udito l'Avvocato ALFONSO PALLADINO;

udito l'Avvocato EMANUELE PRINCIPI;

udito l'Avvocato MARIA GLORIA DI LORETO (per delega Avv. Giandomenico Assirelli);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - La notte dell'(OMESSO), nel corso delle prove di qualificazione dei campionati italiani di bob a 2 sulla pista di (OMESSO), il bob condotto da Ma. Ma. sbando', si rovescio' su un fianco ed il guidatore ando' ad urtare con la testa contro una delle tavole di contenimento della pista.

Gliene sarebbero risultati gravi danni al volto, a causa della perdita del casco.

Da questi fatti ha tratto origine la presente controversia.

2. - Ma.Ma. , con la citazione notificata il 7.5.1986, ha iniziato un giudizio davanti al tribunale di Belluno.

Vi ha convenuto il Bob Club di (OMESSO), Ga.Gi. e Ca.Gi. ; sono stati poi chiamati in causa la Federazione italiana sport invernali, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva allegando d'essere solo un organo tecnico del C.O.N.I., nonche' i componenti della giuria, Ar.Ma. , D'. Al. e Za.Ti. che a sua volta ha chiamato in causa il C.O.N.I..

Nel giudizio e' intervenuta la Provincia autonoma di (OMESSO), per chiedere in confronto dei responsabili il rimborso delle spese di spedalizzazione sostenute per l'attore.

Alla causa e' stata poi riunita quella ancora proposta da Ma. Ma. contro De. Ri.Wa. , gia' presidente del Bob Club di (OMESSO).

3. - La domanda e' stata proposta dall'attore allegando che il casco in vetroresina era entrato come una lama di coltello nella parte sporgente di una delle tavole di contenimento tagliandone una grossa scheggia che gli si era conficcata nel viso ed aveva provocato la rottura della cinghia del casco e la perdita dello stesso: sicche', continuando la corsa e strisciando la faccia priva di ogni protezione contro il ghiaccio, aveva riportato orribili lesioni ed un profondo stato di coma.

4. - La domanda e' stata rigettata sia dal tribunale, sia in secondo grado dalla corte d'appello.

I giudici di merito hanno ritenuto non provato che la scheggia si fosse formata a causa di un non perfetto allineamento delle tavole di contenimento e si fosse originata dal bordo di una delle tavole, anziche' a causa dell'urto del casco contro la superficie della tavola, urto che a sua volta s'era determinato a causa dall'erronea manovra del guidatore.

5. - La sentenza 27.10.2003 della corte d'appello di Venezia e' stata impugnata sia da Ma.Ma. sia dalla Provincia autonoma di (OMESSO), dal primo con ricorso la cui notifica e' stata chiesta il 7.12.2004, dalla seconda con ricorso incidentale, la cui notifica e' stata chiesta il 17.1.2005.

Hanno resistito, separatamente, Ga.Gi. e De. Ri. Wa. ; il C.O.N.I.; la F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali e Ar.Ma. e D'.Al. ; il Bob Club di (OMESSO).

Non hanno resistito Ca.Gi. e Za.Ti. .

Hanno depositato memorie il ricorrente Ma.Ma. ed i resistenti Ar.Ma. e D'.Al. ; il C.O.N.I. e la F.I.S.I. e De. Ri.Wa. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I procedimenti cui hanno dato luogo ricorsi principale ed incidentale debbono essere riuniti, perche' sono relativi alla impugnazione della stessa sentenza (articolo 335 cod. proc. civ.).

2.1. - La difesa dei resistenti Ar. M. e D'. A. , nei controricorsi, e della Federazione italiana sport invernali, nella memoria, hanno sollevato una questione di decadenza del ricorrente principale dalla impugnazione, facendo rilevare che la sentenza e' stata depositata il 27.10.2003 e che la notifica al domicilio eletto e' avvenuta il 13.12.2004 e percio' dopo un anno e 48 giorni.

I dati riferiti sono esatti, ma la questione non e' fondata perche' ad impedire la decadenza dalla impugnazione e' sufficiente che la notificazione sia richiesta prima della scadenza del termine e cio' e' avvenuto non oltre il 7.12.2004, giacche' dalla relazione di notificazione apposta in calce all'originale del ricorso risulta che l'ufficiale giudiziario vi ha provveduto a mezzo del servizio postale appunto il 7.12.2004.

2.2. - Ancora, la difesa dei resistenti Ar. M. e D'. A. ha dedotto che altro dei convenuti, Za.Ti. , e' deceduto tra la data in cui la causa e' stata trattenuta in decisione e quella in cui la sentenza e' stata depositata.

Osserva la Corte che il ricorso e' stato tuttavia notificato a Za.Ti. presso l'avvocato Marino Almansi suo difensore e che - secondo l'interpretazione della sentenza 28 luglio 2005 n. 15783 delle sezioni unite che appare si debba seguire e la soluzione poi accolta dalle sentenze 27 ottobre 2006 n. 23168 e 14 novembre 2006 n. 24208 - nei giudizi che erano pendenti alla data del 30.4.1995, il venir meno della parte nel corso del processo, rimasto ignoto all'altra, non fa venir meno la legittimazione del difensore a ricevere la notificazione della impugnazione.

Il giudizio di Cassazione e' stato percio' instaurato in modo conforme a diritto anche nei confronti delle persone che si sarebbero potute costituire in giudizio come successori.

2.3. - Inammissibile - invece - e' il ricorso incidentale della Provincia autonoma di (OMESSO).

La Provincia ha proposto ricorso con atto consegnato per la notifica il 17.1.2005 e notificato in data successiva.

Ora, la sentenza e' stata pubblicata il 27.10.2003 ed il 17.1.2005 il termine di un anno stabilito dall'articolo 327 cod. proc. civ., era gia' decorso, pur se aumentato di 46 giorni in corrispondenza della durata del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Non puo' del resto giovare alla Provincia d'aver proposto ricorso nel termine di 40 giorni da quello in cui ha ricevuto (il 13.12.2003) la notifica del ricorso principale, perche' ne' la Provincia ha in questo processo la qualita' di litisconsorte necessario, cio' che la legittimerebbe appunto all'impugnazione incidentale tardiva (articolo 344 cod. proc. civ.) ne', dopo la sua acquiescenza alla decisione, la sua posizione processuale e' stata posta in pericolo di divenire deteriore in caso di accoglimento del ricorso principale, cio' che pure sarebbe valso a legittimarla alla impugnazione incidentale tardiva (Sez. Un. 27 novembre 2007 n. 24627).

3. - La corte d'appello ha svolto queste considerazioni.

L'attore non e' riuscito a provare che la scheggia conficcatasi nello spazio tra la struttura del casco e la sua imbottitura interna si sia staccata da una sporgenza dovuta ad imperfetto allineamento dei tavoloni di legno, posti a contenimento della pista.

Appare invece plausibile ritenere che la scheggia si possa essere formata sul tavolato di contenimento semplicemente a causa della violenza dell'impatto provocato dal bob, rimasto totalmente senza controllo.

La mancanza di adeguata prova di un fatto imputabile ad una specifica omissione degli organizzatori non consente di accogliere una pretesa ancorata all'articolo 2043 cod. civ..

Ne' si puo' far capo nel caso alla responsabilita' da attivita' pericolosa.

A tale riguardo la corte d'appello ha in particolare osservato quel che segue.

Una competizione agonistica puo' essere pericolosa in ragione dei rischi che ineriscono allo stesso esercizio di quella pratica sportiva, ma l'atleta che vi prende parte accetta quel pericolo; per contro, l'attivita' preparatoria ed organizzativa e' di per se' innocua e quindi la presunzione di responsabilita' che grava su chi esercita un'attivita' pericolosa non gli puo' essere riconnessa (ed al riguardo ha richiamato la sentenza 28.2.2000 n. 2220 di questa Corte).

Con la conseguenza che gli organizzatori rispondono solo in caso di mancata predisposizione delle normali cautele, atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attivita' agonistica, nel rispetto dei relativi regolamenti (ed al riguardo ha richiamato la sentenza 20.2.1997 n. 1564 sempre di questa Corte).

4. - Il ricorso contiene due motivi.

La cassazione vi e' chiesta, col primo motivo, per i vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 2050 cod. civ.), col secondo per il vizio di difetto di motivazione (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5).

Illustrando la questione di diritto, i ricorrenti, che si dichiarano consapevoli degli orientamenti richiamati dalla Corte d'appello, invitano a riconsiderarli.

5. - I motivi - che denunciano vizi logici nel processo logico di applicazione della disposizione dettata dall'articolo 2050 cod. civ., e di violazione di tale norma - sono fondati.

Prima di illustrarne le ragioni e' pero' opportuno fare due premesse.

La corte d'appello ha pronunciato sulla domanda ed all'esito dell'esame dei fatti, l'ha rigettata, da un lato senza prendere in esame il profilo della titolarita' passiva della obbligazione di responsabilita', aspetto su cui si sono soffermate qui nelle loro difese alcune delle parti, dall'altro considerando la postulata obbligazione dei convenuti sotto il profilo e della responsabilita' per colpa e della responsabilita' da attivita' pericolosa, senza che questo punto abbia costituito oggetto di censura.

Ne segue che, se, in sede di rinvio, potra' risultare accertata una responsabilita' da attivita' pericolosa, dovra' anche essere esaminato, perche' e' rimasto non pregiudicato, il punto di quali siano i soggetti cui essa va riferita.

6. - La Corte - nelle decisioni cui si e' richiamato il giudice di appello - non ha affermato che non possono rilevare come attivita' pericolosa la predisposizione del campo di gara per lo svolgimento di una manifestazione agonistica.

Bensi', nella sentenza 20 febbraio 1997 n. 1564, se da un lato ha affermato che nell'attivita' agonistica c'e' accettazione del rischio da parte dei gareggianti, per cui i danni da essi sofferti nell'occasione rientrano nell'alea normale e ricadono sugli stessi, dall'altro ha ricordato che gli organizzatori - al fine di sottrarsi ad ogni responsabilita' - debbono aver predisposto le cose in maniera regolare e cioe' in maniera da contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attivita' sportiva, apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.

Nella sentenza 28 febbraio 2000 n. 2220 la Corte si e' limitata poi a porre in rilievo due aspetti: che, se a sostegno della pericolosita' dell'attivita' di organizzazione di una manifestazione sportiva - nella specie si tratto' di una gara di sci - non si invoca una specifica disposizione normativa, spetta al giudice di merito l'apprezzamento se tale attivita', per la sua natura o per i mezzi adoperati, fosse in concreto pericolosa; che, in tema di gare sportive, non e' possibile predicare in astratto che organizzarle costituisca sempre o mai un'attivita' pericolosa, ma e' necessario considerare, come sempre quando si discute della applicazione di tale norma, se e' insita nel successivo svolgimento della attivita' organizzata la probabilita' del danno, o se si tratta invece di attivita' normalmente innocua.

Orbene, dagli stessi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla corte d'appello, ma anche dal successivo sviluppo della interpretazione dell'articolo 2050 cod. civ. da parte della Corte, emerge che la pericolosita' dell'attivita' esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si e' venuta svolgendo, tenendo conto insieme della specifica capacita' di chi e' chiamato a svolgerla e della potenzialita' di danno che essa comporta (cosi', ad esempio, Cass. 9 aprile 1999 n. 3471 e 26 aprile 2004 n. 7916).

Ora, e' certo che l'atleta impegnato in una manifestazione agonistica accetta di esporsi a quegli incidenti che ne rendono prevedibile la verificazione, perche' a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo proprio o degli altri atleti impegnati nella gara, come gli errori di manovra dei mezzi usati.

E questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbano rispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara.

Ma e' proprio tale insita pericolosita' della attivita' di cui si assume l'organizzazione ad imporre che questa non sia aumentata da difetto od errore nella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara, in modo da evitare che si producano anche a carico dell'atleta conseguenze piu' gravi di quelle normali.

Sicche', l'attivita' di organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza da elevata possibilita' di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, e' da riguardare come esercizio di attivita' pericolosa, ancorche' in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze piu' gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara.

Ora, nel caso in esame, e' rimasto accertato che ad innescare il danno subito dall'attore e' stato il distacco di una scheggia da uno dei tavoloni di sostegno della pista contro il quale la testa dell'atleta, rivestita dal casco e' andata a cozzare.

Alla stregua di quanto si e' prima osservato il problema che la corte d'appello doveva risolvere era se quella predisposizione, ordinata ad evitare il pericolo della fuoriuscita del mezzo e dell'atleta dalla pista, in caso di sbandamento del veicolo, abbia accentuato per altro verso la pericolosita' del campo di gara.

Non invece in quale modo si sia determinato il distacco della scheggia, perche', quand'anche possa essere avvenuto in modo diverso da quello affermato dall'attore, esso ha tuttavia avuto origine nel come nel suo complesso si presentava predisposto il campo di gara.

Invero, acquisito che a determinare la perdita del casco che proteggeva la testa dell'atleta era stata una scheggia di legno staccatasi dal tavolato; una volta che non si poteva escludere in via di principio che l'evento si era prodotto nel corso di un'attivita' valutabile come pericolosa nel senso gia' detto; si doveva accertare se la pericolosita' sussisteva in concreto anche in ragione dei ripari apprestati, mentre non importava stabilire in quale concreto modo il distacco della scheggia fosse avvenuto, ma se si era avuto cura di scegliere ripari non pericolosi in se' o se, non potendosene adoperare altri, si fosse avuto cura di renderli inoffensivi.

Discende dall'accoglimento del motivo, che i fatti della causa debbano essere rivalutati nella duplice prospettiva di un concreto accertamento della pericolosita' della predisposizione attuata; della prova del limite alla conseguente responsabilita', in termini fortuito, e della imputazione della responsabilita' per attivita' pericolosa ai diversi soggetti convenuti in giudizio.

7. - Il ricorso principale e' accolto, l'incidentale e' dichiarato inammissibile.

In relazione al ricorso accolto, la sentenza e' cassata con rinvio alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui e' rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

8. - Le spese del giudizio di Cassazione, nei rapporti tra la Provincia autonoma di (OMESSO) ed i resistenti, possono essere dichiarate compensate, considerata l'identita' dei motivi svolti dalla Provincia e la sua posizione marginale nel dibattito processuale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, cassa in relazione e rinvia alla corte di appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione; dichiara inammissibile l'incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio tra la Provincia autonoma di (OMESSO) e le altre parti.

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