Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

L'utente che non abbia potuto utilizzare il telefono fisso deve essere risarcito dalla compagnia telefonica del danno patrimoniale, morale ed esistenziale

Debbono essere risarciti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dall'utente a causa dell'ingiusto comportamento tenuto dalla compagnia telefonica che lo ha costretto a ingiustificati ed inutili stress emotivi e frustrazione per non aver potuto per circa due mesi ricevere e fare telefonate dal telefono fisso, utilizzare internet per usi personali e professionali, inviare mail e file e servirsi del sistema di allarme della sua azienda collegata al telefono. E' quanto stabilito dal Giudice di Pace di Bologna con sentenza del 21/11/07.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA AVV. FRANCO A. COSENZA


Della IV sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 8301/07 Ruolo Generale promossa
DA: T. S.Con gli Avv.ti G. Genna e G. Falzone con studio in Bologna Via... Attore
Contro BT ITALIA SPA – CONTUMACE – CONVENUTA
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia il Giudice di Pace accertare e dichiarare il diritto dell’attore al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, extracontrattuali, esistenziali e/o morali, cagionati da BT Italia Spa (già Albacom Spa), e conseguentemente condannare BT Italia Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di Euro 1.900.00, di cui 150,00 per spese riallaccio della linea telefonica con Telecom, Euro 250.00 per spese legali stragiudiziali, Euro 180,00 per mancato utilizzo del sistema di allarme, o della maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere di quantificare anche in via equitativa, con interessi legali dal dovuto al saldo, comunque nei limiti di valore e competenza di cui all’art. 7 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese legali generali, IVA e CPA, come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, T. S. conveniva in giudizio BT Italia Spa, in persona del suo legale rappresentante, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, extracontrattuali, esistenziali e/o morali, quantificati nella complessiva somma di € 1.900.00, o quella maggiore o minore che il Giudice riconoscerà dovuti, anche in via quantitativa, con interessi legali dal dovuto al saldo, e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito.Sosteneva l’attore T. S.: che in data 24/07/2006 egli subiva la disattivazione della linea telefonica - fax n. 051/377970, dotata di connessione Adsl ad Internet e di collegamento all’allarme della sua azienda sita in A. Emilia: che successivamente l’attore veniva a sapere che il suo numero telefonico era stato ceduto ad Albacom Spa e, successivamente, con l’avallo della Telecom, allo Studio tecnico Progettisti; che infruttuosi si sono poi rivelati i numerosi solleciti, telefonate e scritti, e persino su richiesta di Conciliazione al Corecom dell’Emilia Romagna, per ottenere la riattivazione della sua utenza telefonica: che solo dopo oltre due mesi, l’attore si vedeva riattivare la linea telefonica; che per il riallaccio della linea telefonica il Sig. T. doveva anticipare le spese necessarie per il rientro in Telecom, quantificare in € 150.00, spese legali per l’mporto di € 200.00 ed 180.00 per mancato utilizzo del sistema di allarme; che nel frattempo, per circa due mesi il Sig. T. non ha potuto ricevere ne fare telefonate dal telefono fisso, utilizzare internet, ed essere informato in caso di attivazione del sistema di allarme della sua azienda, con conseguenti disagi e stress emotivi.
Non si costituiva in giudizio Bt Italia Spa, sebbene regolarmente citata in giudizio, di cui veniva dichiarata la contumacia.
Ammessa prova per interrogatorio del legale rappresentante della convenuta, questi non si presentava davanti al Giudice di Pace per l’interrogatorio deferitogli, né la società BT italia spa ottemperava all’ordine del Giudice di esibire la documentazione richiesta.
Veniva quindi ammessa prova per testi e sentiti i Sigg. ri Arch. M. D. e la Sig.ra W. M. L. sulle circostanze di cui all’atto di citazione.
Nella stessa udienza del 03/10/2007 la difesa dell’attore precisava le conclusioni e discuteva la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha dimostrato, con la copiosa documentazione prodotta in giudizio e con le dichiarazioni testimoniali rese dai test escussi, di aver subito danni patrimoniali, morali ed esistenziali a causa dell’ingiusto e vessatorio comportamento tenuto della società convenuta che ha costretto l’attore T. S. a ingiustificati ed inutili stress emotivi e frustrazione, senza parlare dei gravissimi disagi subiti per non aver potuto per circa due mesi ricevere e fare telefonate dal telefono fisso, utilizzare internet per usi personali e professionali, inviare mail e file e servirsi del sistema di allarme della sua azienda collegata al telefono.Oltretutto parte convenuta non si è costituita in giudizio, né il suo legale rappresentante si è presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli, dando al Giudice la facoltà, ai sensi dell’art. 232 c.p.a., di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, questo puo’ essere quantificato in complessivi € 580.00, e precisamente: € 150.00 per il riallaccio dell’utenza telefonica con telecom, € 250.00 per assistenza legale in fase stragiudiziale ed € 180.00 per il rimborso delle spese del sistema di allarme di cui non ha potuto usufruire.
Al danno patrimoniale si deve aggiungere il danno morale ed esistenziale patito che questo giudice quantifica in via equitativa in € 1.320.00. E così per totali € 1.900.00, con interessi legali della domanda giudiziale al saldo effettivo.Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie la domanda di parte attrice;
b) condanna conseguentemente la convenuta BT Itali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore T. Sergio della complessiva somma di € 1.900.00, oltre interessi di legge della domanda giudiziale al saldo effettivo;
c) condanna inoltre la convenuta BT Italia Spa a rifondere all’attore le spese di causa sostenute che si liquidano in complessivi € 1.094.66, di cui € 98.66 per spese, € 431.00 per competenze ed € 565.00 per onorari, oltre spese generali, IVA CPA come per legge.
Così deciso in Bologna il 21/11/2007.
IL GIUDICE DI PACE

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2638 UTENTI