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La banca è responsabile in caso di pagamento di un assegno con clausola non trasferibile a persona diversa dal prenditore

La responsabilita' della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, (legge assegni) l'incasso di un assegno circolare, munito di clausola di non trasferibilita', a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse abbiano subito un danno - natura contrattuale, con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 c.c.".



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 23290/2004 proposto da:

AL. MA. CA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIPPO TAMBURRI 1/C, presso l'avvocato SALLUZZO ANNA CLAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARUFI SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. AL. MA. CR. CO. CA. SOC. COOP. A R.L., gia' Ba. di. Cr. Co. di (OMESSO) Soc. Coop. a r.l., in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato PANSADORO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINGUA ERMANNO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

RO. GR., PI. FR.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1090/2003 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/08/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2008 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ALESSANDRO PANSADORO che ha chiesto l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Al. Ma. Ca., con citazione 3 marzo 1998, convenne dinanzi al tribunale di Mondovi' la Ba. Al. Ma. Cr. Co. Ca. soc. coop. a r.l. chiedendone la condanna al pagamento di lire 41.200.000, deducendo che il proprio coniuge Pi. Fr. Ma. aveva incassato abusivamente presso la Cassa Rurale e Artigiana di (OMESSO) - incorporata in essa convenuta - un assegno circolare di pari importo, tratto in suo favore dal Credito Italiano con la clausola "non trasferibile", essendo stato l'assegno pagato al Pi. a seguito della falsificazione della firma di essa attrice e della sottoscrizione da parte del Pi. dell'assegno sotto la dicitura "per conoscenza e garanzia". La banca convenuta si costituiva eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto degli articoli 2043 e 2947 c.c.. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Chiedeva e otteneva di chiamare in causa in manleva il Pi. e Ro. Gr., direttrice della filiale che aveva negoziato il titolo. Effettuata la chiamata il primo rimaneva contumace, mentre la seconda si costituiva eccependo a sua volta la prescrizione e chiedendo comunque il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti. Il tribunale, con sentenza 24 gennaio 2001 accoglieva la domanda, condannando la banca convenuta al pagamento della somma domandata (oltre interessi) e il Pi. a manlevare la banca medesima. Rigettava la domanda di manleva proposta nei confronti della Ro., Avverso tale sentenza la Ba. Al. Ma. Cr. Co. Ca. soc. coop. a r.l. proponeva appello, per avere attribuito ad essa una responsabilita' di tipo contrattuale ed avere respinto l'eccezione di prescrizione, anche riguardo agli interessi, nonche' per avere respinto la domanda nei confronti della Ro.. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 21 agosto 2003, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'eccezione di prescrizione (quinquennale, trattandosi di responsabilita' extacontrattuale), respingeva le domande proposte dall'Al. e dichiarava improcedibile la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti della Ro. e priva di contenuto quella proposta nei confronti del Pi.. L' Al. ricorre avverso tale sentenza con ricorso notificato il 20/23 ottobre 2004 alla Ba. Al. Ma. Cr. Co. Ca. soc. coop. a r.l., alla Ro. il 20/25 ottobre 2004 ed al Pi. ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., il 20/28 ottobre 2004, formulando tre motivi. Resiste con controricorso - notificato il 26 novembre 2004 all'Al. ed alla Ro. e non notificato al Pi. - la sola Ba. Al. Ma. Cr. Co. Ca. soc. coop. a r.l. L' Al. ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo si denuncia la violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43. Si deduce che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha affermato che chi paghi un assegno circolare a persona diversa da quella legittimata, senza la normale diligenza nell'identificazione del prenditore del titolo, risponde, oltre che di una responsabilita' nei confronti del richiedente l'assegno circolare, anche di una responsabilita' aquiliana nei confronti del terzo che deduca di averne subito pregiudizio, contraddittoriamente ed erroneamente affermando poi che nella fattispecie ricorre solo una responsabilita' aquiliana, prescritta. Nel caso di specie, infatti, la responsabilita' era di tipo contrattuale, essendovi un rapporto obbligatorio diretto tra la banca emittente e il prenditore dell'assegno circolare e risultando violata la regola dell'articolo 1188 c.c., secondo la quale il debitore deve eseguire l'obbligazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo. Inoltre quando, come nella specie, l'assegno viene negoziato presso altra banca, girataria per l'incasso, quest'ultima assume la veste di mandataria della prima, con tutte le conseguenze che ne conseguono in caso di pagamento a persona non legittimata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 2497 c.c., erroneamente applicato alla fattispecie, in quanto la prescrizione breve da esso prevista riguarda unicamente i fatti illeciti e non anche gli altri illeciti, come quello di specie, nascente dalla violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, tanto piu' che essa ricorrente aveva agito per il pagamento dell'assegno, indebitamente pagato a soggetto non legittimato, esperendo azione contrattuale.

Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali, per avere la Corte di appello affermato che in relazione ad assegno circolare non trasferibile pagato a persona diversa dal beneficiario, nessuna responsabilita' puo' essere ascritta alla banca girataria per l'incasso, non essendo intervenuta, fra di essa e l'effettivo beneficiario, alcun rapporto negoziale. In effetti a seguito dell'emissione dell'assegno circolare vi e' un rapporto diretto fra la banca emittente e il prenditore, in forza del quale: la banca e' obbligata verso di lui al pagamento dell'assegno e, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'assegno viene negoziato presso un'altra banca girataria per l'incasso, quest'ultima assumerebbe la veste di mandataria della prima, con la conseguenza che il pagamento a persona non legittimata non estinguerebbe l'obbligazione e la banca emittente resterebbe obbligata al pagamento, con la conseguenza che il prenditore dell'assegno potrebbe agire verso di essa per il pagamento con azione soggetta a prescrizione decennale.

2. Va pregiudizialmente respinta l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso formulata dalla controricorrente sotto il profilo della genericita' dei motivi in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, risultando viceversa specificamente indicate nel ricorso le argomentazioni della sentenza impugnata che si intendono censurare e le censure proposte.

3. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e debbono essere accolti nei sensi appresso indicati, con assorbimento del terzo motivo.

Questa Corte, infatti, a sezioni unite, risolvendo il contrasto di giurisprudenza esistente nella materia de qua, con sentenza 26 giugno 2007, n. 14712, ha statuito che la responsabilita' della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, (legge assegni) l'incasso di un assegno circolare, munito di clausola di non trasferibilita', a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse abbiano subito un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si' che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita' delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 c.c..

A tale conclusione questa Corte e' giunta affermando che, in base all'evoluzione della nozione di responsabilita' contrattuale, va ormai condivisa la tesi secondo la quale la responsabilita' nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (articolo 1218 c.c.) "puo' dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne da il successivo articolo 1321, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte". Con la conseguenza che "la distinzione tra responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico gia' preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti) ".

Ne deriva la natura contrattuale della responsabilita' della banca negoziatrice di assegni circolari non trasferibili, "la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dall'articolo 43, comma 1, legge assegni, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno". Infatti "quelle regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilita', pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verra' pagato solo con le modalita' e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, e' rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalita' a questo riguardo". "Dal che appunto dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilita' in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge".

In tale decisione questa Corte, inoltre, ha ribadito che la responsabilita' cui si espone il banchiere col pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non e' in alcun modo discriminata dall'apposizione sul titolo, ad opera di chi l'incassa, della clausola "per conoscenza e garanzia", tenuto conto che il regime d'intrasferibilita' degli assegni, nei termini previsti dall'articolo 43, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione della circolazione sia sul piano cartolare che con riferimento alla cessione ordinaria, con la conseguenza che ai fini della regolarita' dell'incasso e della responsabilita' della banca la clausola deve aversi per non apposta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, la quale decidera' anche sulle spese del giudizio di cassazione e fara' applicazione del seguente principio di diritto:

"La responsabilita' della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 43, (legge assegni) l'incasso di un assegno circolare, munito di clausola di non trasferibilita', a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse abbiano subito un danno - natura contrattuale, con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 c.c.".

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso. Dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

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