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La liquidazione del danno morale e' rimessa alla valutazione equitativa del giudice ed è insindacabile in sede di legittimita'

La liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto e' previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, e' rimessa alla valutazione equitativa del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimita', ove il giudice del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la valutazione medesima risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, che con sentenza del 3 dicembre 2007, n. 25171 ha confermato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza (ex multis Cass., n. 10268/2002; Cass., n. 6519/2004; Cass., n. 11292/2004; Cass., n. 13066/2004; Cass., n. 11039/2006).




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. RU. IG., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONINO CARUSO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AR. ST., PE. GA., ED. IL. GI. SPA, CA. EN., CO. PA.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 21108/03 proposto da:

AR. ST., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che la difende unitamente all'avvocato ALDO BISSI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ED. IL. GI. SPA - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e amministratore unico Dott. Mo. Da. -, CA. EN., CO. PA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA LONG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIRO', che li difende unitamente agli avvocati STEFANO BERETTA, GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e contro

LA. RU. IG., PE. GA.;

- intimati -

e sul 3 ricorso n. 21840/03 proposto da:

PE. GA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 48, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEPROUX, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO JANNI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LA. RU. IG., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO BISSI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

AR. ST., CA. EN., CO. PA., ED. IL. GI. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 138/03 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa l'8/01/03, depositata il 21/01/03, R.G. 2913/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/07 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;

udito l'Avvocato Martino Umberto CHIOCCI;

udito l'Avvocato Pierfrancesco BRUNO (per delega Avv. Salvatore TRIFIRO');

udito l'Avvocato Marco JANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale " Pe. ", assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Milano del 15 aprile 1997 Ar.St. conveniva in giudizio La. Ru.Ig., P. G., la societa' Ed. "I. Gi. spa, Ca. En. e Co.Pa. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni - reclamati in lire 1.000.000.000 oltre rivalutazione ed interessi - a seguito della pubblicazione sul quotidiano "(OMESSO) ", diretto da Ca.En., dell'articolo di Co.Pa. dal titolo "(OMESSO) ", nel quale erano riportate le dichiarazione che, sul suo conto, avevano espresso gli avvocati La. Ru.Ig. e Pe. Ga. in relazione a quanto ella aveva riferito nell'ambito del procedimento penale in corso nei confronti dell'avvocato Pr. e del Dottor Sq., dichiarazioni che la istante assumeva diffamatorie e lesive della sua reputazione.

Nel contraddittorio delle parti costituite, il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava La. Ru.Ig. e Pe. Ga., in solido, con gli altri convenuti, a pagare a Ar. St. per danni le somme, rispettivamente, di dieci e di trenta milioni e di lire tre e nove milioni ai sensi della Legge n. 47 del 1948 articolo 12.

Sull'impugnazione principale di Pe.Ga. e su quelle incidentali di La. Ru.Ig., della societa' Ed. Il. Gi. spa, di Ca.En., di Co.Pa. e di Ar. St. provvedeva la Corte d'appello di Milano con la sentenza pubblicata il 21 gennaio 2003, la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande di Ar.St. nei confronti della societa' ed. il. Gi. spa, di Ca. En., di Co.Pa.; determinava, con il maggior importo di lire 9.000.000, in complessivi lire trenta milioni il risarcimento dei danni a carico di La. Ru.Ig.; confermava nel resto la pronuncia a carico di Pe.Ga.; condannava quest'ultimo ed La. Ru.Ig. alle spese del secondo grado del giudizio.

Ai fini che ancora interessano, i giudici dell'appello consideravano che le dichiarazioni rese da Pe.Ga. erano da ritenere diffamatorie, in quanto dirette "maliziosamente ad insinuare il sospetto che la deposizione dell'Ar. era frutto di un illecito accordo in quanto ... la predetta si era decisa a parlare in cambio della protezione dello Stato contro i suoi creditori".

Ritenevano che le prerogative inerenti il legittimo diritto dell'esercizio della difesa all'interno del processo non potessero essere trasferite fuori dalle aule giudiziarie per consentire al difensore dell'imputato di diffamare la teste d'accusa in una intervista giornalistica e che la testimonianza dell'Ar. era avvenuta durante la fase investigativa di un incidente probatorio, "per sua natura avvolta ancora da rigoroso riserbo".

Rilevavano che il contenuto dell'intervista ad La. Ru.Ig. era conforme alle dichiarazioni che lo stesso aveva reso al giornalista, poiche' nessuna delle persone intervistate aveva negato di avere rilasciato l'intervista medesima, della quale la frase attribuita al convenuto era stata "riportata tra virgolette" e non aveva costituito oggetto di smentita da parte dell'interessato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale, illustrato anche con memoria, La. Ru.Ig., il quale ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso Ar.St. e Pe. Ga. ed entrambi hanno proposto impugnazione incidentale, che Ar.St. ha subordinato all'accoglimento del ricorso principale ed ha fondato su unico motivo e che Pe.Ga. ha svolto in base a due mezzi di doglianza.

Al ricorso incidentale di Pe.Ga. ha resistito con controricorso Ar.St..

Hanno resistito con controricorso anche la societa' Ed. Il. Gi. spa, Ca.En. e Co.Pa., che hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (articolo 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 112 e 115 c.p.c. - il ricorrente principale lamenta che il giudice del merito avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto, mentre in citazione la istante Ar. aveva assunto a ragione della sua richiesta di risarcimento dei danni la "descrizione spietata" che di essa istante il convenuto aveva dato con l'espressione "Mai vista una teste cosi' palesemente falsa, che mente scientificamente, sapendo di mentire", senza anche precisare dove detta descrizione fosse stata data, il giudice del merito aveva ripetutamente parlato di intervista concessa dall'avvocato La. Ru., ponendo, in tal modo, a sostegno della pretesa un fatto del tutto diverso da quello indicato in citazione.

Specifica al riguardo il ricorrente principale che l'attrice, con la citazione introduttiva del giudizio, non avrebbe indicato se la frase lesiva della sua onorabilita' era stata pronunciata in aula, nel corso dello svolgimento dell'incidente probatorio, ovvero al di fuori della sede processuale e nel corso di un intervista al giornalista del quotidiano.

Assume, di conseguenza, che, data la diversita' degli effetti che, in tema di risarcimento dei danni, deriva dall'una o dall'altra delle due modalita', nel senso che l'esercizio del mandato difensivo esclude la illiceita' della condotta offensiva, la Corte territoriale avrebbe violatoli principio di cui all'articolo 112 c.p.c., in assenza di specifica determinazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Il motivo non puo' essere accolto.

Risulta ben chiaro che Ar.St., nell'atto introduttivo del giudizio, aveva fatto riferimento preciso alla pubblicazione dell'articolo sul quotidiano "(OMESSO) " del (OMESSO) e ne aveva denunciato il contenuto diffamatorio nei suoi confronti, per cui, non essendo affatto incerta la compiuta identificazione in tale condotta del fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria, deve senz'altro escludersi l'asserito vizio di extrapetizione, in cui sarebbe incorso il giudice del merito per avere considerato che si era trattato di una intervista concessa al giornalista dal ricorrente.

Ancorche' non fosse stato esplicitato in citazione che si era trattato di pubblicazione di frase di una intervista, la circostanza non poteva essere tale da comportare che il giudice del merito fosse uscito dall'ambito della res in iudicio deducta.

Il thema. decidendum, infatti, non poteva dirsi mutato per il fatto che la sentenza di primo grado aveva precisato che la forma e la modalita' della pubblicazione erano state quelle dell'intervista, trattandosi soltanto di specificazione accessoria, non comportante il mutamento essenziale della causa petendi.

Ma, in disparte la infondatezza del motivo per la suddetta considerazione, della proposta censura deve questa Corte rilevare, anzitutto, l'inammissibilita', poiche' la censura relativa al vizio di pretesa extrapetizione, riferito alla sentenza del tribunale, non era stata devoluta con l'atto di appello, ma e' stata dedotta solo con il ricorso per cassazione e non in relazione a statuizione di secondo grado.

In proposito, invero, deve richiamarsi la regola, pacifica nella giurisprudenza di legittimita' (ex plurimis: cass., sez. un., n. 14083/2004; Cass., n. 15629/2005), per la quale il vizio di violazione della norma di cui all'articolo 112 c.p.c. non e' rilevabile d'ufficio in cassazione, ma deve essere denunciato con uno specifico motivo di impugnazione, giacche' esso non determina una nullita' insanabile della sentenza, di modo che e' deducibile solo con gli ordinar mezzi di impugnazione.

Con il secondo motivo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla qualificazione come illecito delle dichiarazioni a lui attribuite - il ricorrente principale critica la statuizione del giudice nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il fatto che le dichiarazioni erano state da lui rese nel corso dell'intervista.

Sostiene che all'uopo non sarebbero idonei gli elementi e le circostanze indicati nella impugnata sentenza.

Il motivo non puo' essere accolto, perche' la censura costituisce una ipotesi tipica di quaestio facti, inammissibile in questa sede.

Con essa si chiede a questa Corte di procedere ad un nuovo esame di fatto delle risultanze processuali ed il motivo, siccome articolato, si sostanzia nella richiesta di rivisitazione di circostanze definitivamente accertate, perche' l'apprezzamento della prova, l'attendibilita' di alcuni invece che di altri testi e la scelta delle prove ritenute idonee a sorreggere la motivazione involgono tipica valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della sua decisione una fonte di prova, non incontra altro limite che quello (nella specie rigorosamente osservato) di indicare le ragioni del suo convincimento.

Costituisce, infatti, principio del tutto scontato nella giurisprudenza di legittimita' che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, onde il preteso vizio di motivazione - sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorieta' della medesima - puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Orbene, nel caso di specie, la sicura riferibilita' all'avvocato La. Ru. delle espressioni riportate siccome da lui rilasciate al giornalista e' stata tratta dalle precise ed univoche circostanze (innanzi riportate in narrativa) e la valutazione al riguardo della Corte milanese non e' insufficiente ne' contraddittoria.

Con il terzo motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 2043, 2059 e 1226 c.c. e Legge n. 47 del 1948 articolo 12 nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - il ricorrente principale denuncia che il giudice del merito avrebbe operato una quantificazione del danno morale e della riparazione pecuniaria del tutto ingiusta e contraria a diritto con argomentazioni del tutto incongrue.

Sostiene che mancherebbe qualsiasi logico riferimento al danno morale, che, determinato in misura tripla rispetto a quello determinato dal tribunale, non potrebbe essere giustificato dalla sola considerazione che in prime cure la liquidazione non era apparsa adeguata e che quella equa era l'altra indicata dal giudice dell'appello.

In particolare specifica che:

a) la indicazione dei parametri assunti non consentirebbe la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Corte milanese;

b) il giudice di secondo grado avrebbe dovuto tener conto che le valutazioni da lui espresse circa la falsita' della teste Ar. provenivano da un difensore dell'imputato, erano state contrapposte alla tesi dell'accusa a carico del suo assistito ed erano, comunque, note in quanto rese gia' in precedenza al pubblico ministero inquirente;

c) il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta processuale della teste Ar. era stata gia' oggetto "del piu' vasto interesse e clamore da parte della stampa e dell'opinione pubblica" date la rilevanza che aveva avuto il processo, nel quale la deposizione testimoniale si inseriva, e la notoria valutazione di inattendibilita' che, alla stessa teste, anche altri avevano gia' attribuito;

d) lo stesso giudice di secondo grado erroneamente avrebbe ritenuto la natura "segreta" dell'atto processuale compiuto in sede di incidente probatorio, senza considerare che la deposizione del testimone, proprio perche' anticipava la fase dibattimentale ed autorizzava anche in detto ambito le contestazioni del difensore, era da comprendere nel catalogo degli atti "pubblici e liberamente divulgabili".

Il primo profilo della complessiva censura innanzi esposta dal ricorrente principale - relativa al preteso vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno in misura maggiore di quella determinata dal giudice di primo grado e basata, in particolare, sulle circostanze indicate sub a), b) e c) - non puo' essere accolta.

La liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto e' previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, e' rimessa alla valutazione equitativa del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimita', ove il giudice del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la valutazione medesima risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata (ex multis Cass., n. 10268/2002; Cass., n. 6519/2004; Cass., n. 11292/2004; Cass., n. 13066/2004; Cass., n. 11039/2006).

E' stato, infatti, precisato che unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialita' - e' quella equitativa, sicche' la ragione del ricorso a tale criterio e' insita nella natura stessa del relativo pregiudizio e nella funzione del risarcimento realizzato con una somma di denaro, che non e' reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si puo' fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (articolo 1226 cod. civ.) - giacche' per il danno intanto una precisa quantificazione pecuniaria e' possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non puo' mai essere provato nel suo preciso ammontare.

Orbene, nel caso in esame la Corte milanese ha posto a base ella sua decisione sul punto gli elementi ben precisi indicati dal tribunale e da essi ha tratto il convincimento che la somma da corrispondere a ristoro del danno morale effettivamente subito da Ar.St. doveva essere quella maggiore stabilita in grado di appello.

Le ragioni che il ricorrente principale espone a sostegno della dedotta eccessivita' della somma costituiscono, esse pure, richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile nel giudizio di Cassazione.

Con il secondo profilo della censura di cui al terzo motivo, nella specie del vizio di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e secondo la specificazione contenuta nelle deduzioni di cui innanzi sub b), c) e d), il ricorrente principale lamenta che il giudice del merito avrebbe dovuto sostanzialmente ritenere scriminata la sua condotta sia in virtu' dell'esercizio di difesa, spettantegli quale difensore dell'imputato; sia per il fatto che le dichiarazioni da lui rese al giornalista riguardavano atti di un procedimento penale, delle quali non era vietata la pubblicazione; sia, ancora, perche' il giudizio di inattendibilita' della teste Ar. era notorio in quanto da altri gia' espresso propalato dagli organi di stampa.

Analoga censura all'impugnata sentenza prospetta anche il secondo motivo del ricorso incidentale di Pe.Ga., il quale - deducendo la violazione delle norme di cui all'articolo 21 Cost., articoli 2043 e 2059 c.c. articoli 595 e 51 c.p. e articoli 329 e 114 c.p.p. nonche' la insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - critica la decisione della Corte territoriale nelle parti in cui il giudice del merito ha ritenuto non ipotizzabile l'esimente dell'esercizio di difesa per il fatto che le prerogative del difensore dell'imputato non possono essere trasferite fuori delle aule giudiziarie ed ha escluso anche che la deposizione della teste Ar. in sede di incidente probatorio costituiva atto per sua natura avvolto da rigoroso riserbo.

Sostiene il ricorrente che la deposizione della teste, assunta nel contraddittorio delle parti, non sarebbe stata coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., e ne sarebbe stata consentita la pubblicazione in applicazione dell'articolo 114 c.p.p., comma 7.

Aggiunge che la vicenda, nella quale l'atto di istruzione preventiva si inseriva, era di pubblico interesse, per cui la dichiarazione del difensore al giornalista si sarebbe dovuta considerare lecita e la relativa condotta consentita e tutelata dall'articolo 21 Cost., in quanto essa veniva ad adempiere al diritto-dovere di "rispondere all'opinione pubblica", che, per il tramite del giornalista, richiedeva di essere informata di quanto era avvenuto in udienza.

Specifica, infine, che egli si era limitato a riferire, in termini possibilistici e di ragionamento, "il contenuto dell'interrogatorio da lui condotto e le ragioni che aveva illustrato per giustificare le domande, ammesse dal GIP, concernenti l'attendibilita' del teste".

Le suddette due censure del ricorrente principale La. Ru. e del ricorrente incidentale Pe., che vanno esaminate congiuntamente in quanto esprimono identiche doglianze, non possono essere accolte.

Osserva, anzitutto, questa Corte che e' del tutto fuori luogo la scriminante del diritto di cronaca per la ovvia considerazione che il relativo dovere di informare la pubblica opinione di fatti giudicati di interesse generale spetta, in via istituzionale, al cronista o al giornalista, ma non anche al difensore dell'imputato, cui compete il diverso compito della difesa dell'assistito.

Ne' puo' farsi richiamo al legittimo esercizio del diritto di difesa, poiche', secondo un principio del tutto scontato nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. pen., sez. 5, n. 5403/89, rv. 181028; Cass. pen., sez. 5, n. 11745/88, rv. 179833; Cass. pen., sez. 5, n. 1368/87, rv. 175038), non sussiste l'esimente di cui all'articolo 598 c.p. allorche' gli scritti o le espressioni a contenuto offensivo siano inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nell'ambito del processo, ma - siccome e' avvenuto nella fattispecie in oggetto - anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte.

In tale ipotesi, infatti, mentre non puo' ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa lettera della legge, che, riferita agli scritti presentati ed ai discorsi pronunciati dinanzi all'autorita' giudiziaria, intende evidentemente riferirsi ad atti destinati ad essere utilizzati unicamente all'interno del processo, deve, d'altro lato, rilevarsi che viene a mancare, in relazione all'ulteriore diffusione, il fondamento stesso dell'esimente e cioe' la necessita' degli interessati di difendersi e di tutelare le proprie ragioni.

La non riferibilita' della previsione di cui all'articolo 598 c.p., agli scritti ed alle espressioni che, pur provenienti da un difensore dell'imputato, abbiano destinazione diversa dalla sede giudiziale competente e siano, invece, diretti alla pubblicazione a mezzo stampa, assorbe l'altro rilievo circa il regime di pubblicita' o meno degli atti di istruzione preventiva assunti con l'incidente probatorio.

Una volta stabilito che il diverso ambito extraprocessuale, nel quale la condotta del difensore si estrinseca, toglie ad essa il carattere di esercizio ultrattivo del diritto di difesa, non mette piu' conto, infatti, stabilire se la diffusione del contenuto degli atti processuali sia o meno in contrasto con l'obbligo del segreto, di cui all'articolo 114 c.p.p., ovvero con il regime del divieto di pubblicita'.

il rilievo di cui innanzi, pertanto, esime questa Corte dal precisare che, comunque, anche la statuizione del giudice del merito, circa l'obbligo di "riserbo" in ordine a detti atti, non costituisce affermazione inesatta.

Il nuovo codice di procedura penale, che distingue nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto e che pone la distinzione tra cio' che diviene conoscibile all'interno del procedimento e cio' che non e' divulgabile al di fuori del processo, al contenuto degli atti dell'incidente probatorio attribuisce certamente la valenza di atti che non debbono essere conosciuti all'esterno sino a quando essi non siano inseriti nel fascicolo per il dibattimento, assoggettandoli cosi' al divieto di pubblicazione, in consonanza con quanto e' prescritto in generale(articolo 329 c.p.p.) per gli atti delle indagini preliminari, tutti assistiti dalla segretezza sino a quando non avvenga la chiusura della relativa fase, prima della quale vige per essi il conseguente divieto di pubblicazione.

E il caso, infine, di aggiungere che nella specie - siccome emerge in modo evidente dall'impugnata sentenza - non si e' trattato neppure di pubblicazione del contenuto di atto di incidente probatorio, ma di apprezzamento offensivo sulla personalita' del testimone in rapporto al contenuto della sua deposizione, condotta questa che la legge neppure consente al difensore nell'udienza fissata per l'incidente probatoria (laddove la norma dell'articolo 402 c.p.p., comma 5, autorizza il difensore soltanto a richiedere al giudice di rivolgere domande), potendo il difensore solo in sede di udienza preliminare o al dibattimento argomentare della inattendibilita' della deposizione resa.

il ricorso principale di La. Ru.Ig. deve, quindi, essere rigettato.

Con il primo motivo dell'impugnazione incidentale - deducendo la violazione della norma di cui all'articolo 115 c.p.c. nonche' la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente incidentale lamenta che il giudice del merito, riportando una frase parzialmente diversa da quella che gli aveva attribuito il giornalista, sarebbe ricorso ad una forzatura per giustificare la sussistenza del contenuto diffamatorio delle espressioni realmente riferite.

Aggiunge che il suddetto errore della Corte territoriale si sarebbe inserito in quello piu' evidente di avere limitato il suo esame a singole parti delle sue dichiarazioni e di non avere tenuto conto del piu' ampio contesto narrativo, scevro da interpretazioni tendenziose.

Il motivo non puo' essere accolto, essendo esso inammissibile, oltre che per la sua genericita', per il fatto che la censura costituisce ancora esempio paradigmatico di quaeatio facti, non proponibile in sede di legittimita' siccome diretta al riesame della prova per farne derivare ancora conclusione diversa da quella cui il giudice del merito e' pervenuto con motivazione adeguata e non illogica.

E' appena il caso di ribadire, al riguardo, che e' pacifica la regola di diritto stabilita da questo o giudice di legittimita' (Cass., n. 3284/2006; Cass., n. 11420/2002; Cass., n. 13685/2001) a mente della quale in materia di responsabilita' civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica (la quale si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, percio' in termini formalmente corretti e misurati e in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimita' se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici.

Anche il ricorso incidentale di Pe.Ga., quindi, e' rigettato.

Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato di Ar.St., a favore della quale La. Ru.Ig. e Pe.Ga. sono condannati a pagare le spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate, a carico di ciascuno dei soccombenti, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono giusti motivi (articolo 92 cod. proc. civ.) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimita' nel rapporto fra le altre parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale di La. Ru. Ig. ed il ricorso incidentale di Pe.Ga.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di Ar. St.; condanna i ricorrenti La. Ru.Ig. e Pe. Ga. a pagare a Ar.St. le spese del giudizio di cassazione, che liquida, a carico di ciascuno dei due soccombenti, in complessivi euro 3.100,00 (tremilacento/00), di cui euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra le altre parti.

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