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La presunzione di responsabilità che caratterizza la c.d. culpa in vigilando a carico, in particolare, dell'insegnante relativamente ai danni cagionati dagli allievi ad altri allievi durante le ore scolastiche, presuppone da un lato la causazione di

La presunzione di responsabilità che caratterizza la culpa in vigilando a carico, in particolare, dell'insegnante relativamente ai danni cagionati dagli allievi ad altri allievi durante le ore scolastiche, presuppone da un lato la causazione di un danno mediante condotta colposa o dolosa dell'allievo (escludendo, quindi, il caso fortuito o il danno autoprocuratosi) e dall'altro impone all'insegnante l'onere di provare, ai fini dell'esclusione, di aver fatto di tutto per evitare il fatto. Peraltro, incombe viceversa sul soggetto danneggiato l'onere della prova circa il fatto costitutivo della propria pretesa, ovverosia il dolo o la colpa di altro studente nella causazione del danno. Ove tale prova non venga fornita o, comunque, anche nel silenzio dell'amministrazione scolastica, non venga fornito adeguato supporto probatorio circa la dinamica dell'incidente (tale da farlo ricondurre, appunto a dolo o colpa di altro studente), deve comunque escludersi la responsabilità dell'insegnante e, quindi, dell'amministrazione scolastica. (Tribunale Milano Sezione 10 Civile
Sentenza del 27 giugno 2008, n. 8465



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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE DECIMA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa CATALANO Maria Elena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al r.g.n. 24729/2007, promossa da:

St.Al. e Vi.Vi., quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Vi.Cl., rappresentati e difesi dall'avv. Ra.Mo. ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Milano, presso lo studio dell'Avv. Or.Pr.

contro

Ministero della Pubblica Istruzione

Contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi Vi.Vi. e St.Al., nella loro qualità di genitori legali rappresentanti esercenti la potestà del loro figlio minore, convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni fisici e morali biologici subiti dal loro figlio minore determinati in Euro 61264,97, oltre interessi legali.

Allegavano gli attori che il minore Vi.Cl., della classe quarta elementare, la mattina del 19 gennaio 2006 giocava nell'atrio della scuola primaria dell'istituto comprensivo di (...) con alcuni compagni di classe alla presenza dell'insegnante scolastico loro accompagnatore, mentre erano in attesa dell'arrivo del pullman per recarsi in piscina. Nel rincorrersi con gli altri alunni, il figlio degli attori, veniva trattenuto da un compagno il quale improvvisamente lo lasciava andare e, dopo alcuni passi, perdendo l'equilibrio andava ad infrangere con il vetro di una delle finestre a livello del piano calpestabile.

Nessuno si costituiva per il Ministero della Pubblica Istruzione regolarmente citato in giudizio e dichiarato contumace.

Precisate le conclusioni in data 22.4.2008, la causa veniva trattenuta in decisione con termine sino al 22 giugno 2008 per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice allega che Vi.Cl., mentre si trovava presso la Scuola Primaria "G. Pascoli" dell'Istituto Comprensivo di (...) veniva urtato durante un gioco da un compagno di scuola e dopo qualche passo andava ad infrangere col capo il vetro di una delle finestre dell'atrio della scuola.

Parte attrice ritiene sussistente la responsabilità della Scuola per non aver adeguatamente vigilato sul bambino: unico profilo di colpa dedotto è perciò la "culpa in vigilando".

Tenuto conto delle argomentazioni attoree deve ritenersi proposta azione ex art. 2048 c.c., invocando la responsabilità dell'insegnante e per esso del Ministero.

La presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante disciplinata dalla richiamata disposizione normativa non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, né per gli allievi, né per l'insegnante e presuppone, quanto ai primi, che essi cagionino un danno ad altri con una loro condotta colposa o dolosa, mentre sono affidati al precettore, ed imputa a quest'ultimo la relativa responsabilità, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il fatto. Va, pertanto, esclusa l'applicabilità della norma in esame sia nel caso in cui si tratti di danno "autoprocuratosi" dall'allievo (cfr. Cass. S.U. n. 9346 del 27.6.02), sia nell'ipotesi in cui il danno, pur derivando dalla condotta di un compagno, costituisca un mero incidente, per non essere la condotta di quest'ultimo connotata né da dolo né da colpa. Nel caso specifico, in un momento ludico all'interno di uno spazio scolastico occorre dunque che lo studente che abbia subito il danno sia stato fatto segno di un'azione colposa da parte di altro allievo impegnato nel gioco e che la scuola non abbia predisposto misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si è svolta l'attività, fosse posta in condizioni di evitare il fatto dannoso (cfr. Cass. 15321/03).

Nel caso in esame è indubbio che la ricostruzione sulle modalità del sinistro in sede istruttoria avrebbe consentito ali' Ufficio di valutare quanto accaduto; istruttoria, peraltro, non articolata. Parte attrice non ha dedotto alcun capitolo di prova sulla dinamica dei fatti, né prodotto documenti idonei a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La caduta a terra del bimbo urtato da altro bambino - come allegato in citazione - potrebbe ritenersi del tutto accidentale ed involontaria, escludendo l'illiceità della condotta del compagno di classe e con essa l'operatività della presunzione di responsabilità invocata dagli attori. La struttura dei luoghi ove è avvenuto il fatto e la tipologia del gioco avrebbero potuto assumere - invece - rilevanza nell'ambito della decisione a fronte di prova fornita sul punto.

La suprema Corte ha statuito che in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio verificatosi a carico di uno studente all'interno della struttura scolastica ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno (Cass Sez. 3, Sentenza n. 15321 del 14/10/2003).

Nella fattispecie - come detto - manca la prova delle modalità con cui si è svolto il gioco, la sua tipologia e le caratteristiche del luogo in cui tale gioco è stato condotto dagli alunni. Il fatto costitutivo che avrebbe potuto comportare, in ipotesi, il riconoscimento di responsabilità in capo al Ministero era la prova che l'insegnate responsabile e presente ai fatti avesse consentito ai bambini di giocare rincorrendosi in un atrio di ridotte dimensione con pareti di vetro.

Secondo giurisprudenza costante ed uniforme della Suprema Corte (tra le altre Sez. 3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006) "La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa".

La allegata mancanza di contestazione da parte della contumace della propria responsabilità non può costituire, quindi, "prova del nesso causale tra la condotta illecita e le sue conseguenze dannose" richiesta ai fini di una condanna del convenuto.

La domanda attorea non può perciò essere accolta per mancanza di prova del fatto costitutivo della responsabilità invocata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo,

rigetta la domanda proposta da St.Al. e Vi.Vi., quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Vi.Cl., nei confronti di Ministero della Pubblica Istruzione; nulla sulle spese.

Così deciso in Milano il 26 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008

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