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La prova del danno grava sul danneggiato sia in caso di responsabilità contrattuale che extracontrattuale

Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (



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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 3 novembre 1995, la S.r.l. Società Immobiliare San Paolo espose che, a seguito della sua proposta formulata il 17 ottobre 1990, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. le aveva ceduto, per il corrispettivo di £ 850.000.000, un credito di £ 1.650.080.253 vantato nei confronti del signor Mario Ceccherini. Sebbene l'atto di cessione predisposto dalla stessa cedente fosse stato fatto sottoscrivere per accettazione anche al legale rappresentante dell'esponente, la Banca aveva però comunicato con lettera 30 novembre 1990 di non avere più intenzione di cedere il credito, perché il debitore lo aveva ormai estinto. Su queste premesse, la società attrice chiese la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno contrattuale, pari alla differenza tra il valore nominale del credito acquistato e il prezzo di cessione.
Costituitisi, la convenuta resistette alla domanda, eccependo che la cessione non era stata perfezionata, perché era rimasta allo stato di puntuazione degli obblighi, e che l'attrice non aveva provato il danno subito, mancando ogni elemento per ritenere che il credito acquistato sarebbe stato in tutto o in parte soddisfatto.
All'esito dell'istruttoria testimoniale e documentale, il Tribunale di Arezzo, con sentenza 30 ottobre 1998, respinse la domanda. Sebbene la cessione del credito dovesse ritenersi perfezionata, e la banca inadempiente alle obbligazioni assunte, l’attrice non aveva provato che il credito ceduto avesse un valore effettivo superiore al prezzo di cessione. Sugli immobili pignorati la banca aveva iscritto un'ipoteca per sole £ 615.237.039; ma quegli immobili erano gravati da altre ipoteche, iscritte da altre banche per importi considerevoli, e su di essi avevano agito esecutivamente numerosi altri creditori privilegiati e chirografari.
La società Immobiliare San Paolo propose appello, deducendo che il pregiudizio patrimoniale era stato sofferto sotto il profilo del lucro cessante, che esso, proiettandosi nel futuro, non poteva essere provato nel suo preciso ammontare, e che sussistevano in ogni caso elementi utili ad accertare il mancato guadagno, essendo in atti i documenti di prova dell'esistenza di un enorme patrimonio immobiliare del debitore, atto a coprire interamente i debiti iscritti; documenti contenenti infatti la descrizione dei beni pignorati, di valore cospicuo. In tale situazione il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa.
Con sentenza 13 luglio 2002, la Corte d'appello di Firenze rigettò il gravame. La corte considerò che nell'atto d'appello la società Immobiliare San Paolo non averla indicato altri immobili del debitore esecutato, liberi da iscrizioni e trascrizioni, diversi da quello pignorato; che solo tardivamente, in comparsa conclusionale, aveva genericamente affermato che il debitore era proprietario, oltre che dei beni pignorati, di altre proprietà fondiarie; che la deduzione, tardiva e così generica da non consentire riscontri, era contraddetta dalla presunzione che la banca, consapevole di non potersi soddisfare sui soli beni pignorati, non avrebbe omesso di pignorare altri immobili, se ve ne fossero stati; che stante l'incapienza dei beni pignorati rispetto al credito della banca per un importo superiore a quello per il quale era stata iscritta ipoteca, mancava la prova dell'esistenza del danno, e pertanto non vi erano i presupposti per la sua liquidazione equitativa.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la s.r.l. Società Immobiliare San Paolo con atto notificato il 28 luglio 2003, con due motivi d'impugnazione.
La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, notificato il 22 ottobre 2003, e ha poi depositato memoria.

Motivi della decisione

I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. Si deduce che il contraente che allega l'inadempimento e agisce per il risarcimento del danno ha il solo onere di provare il titolo contrattuale, mentre grava sull'altra parte l'onere della prova liberatoria, oltre che dell'adempimento liberatorio, della stessa inesistenza del danno prodotto dall'inadempimento. Pertanto, una volta accertata la conclusione del contratto di cessione di credito, e l'inadempimento della banca alle obbligazioni che ne discendono, la domanda di risarcimento della società ricorrente non poteva essere respinta con l'argomento che questa non aveva provato il danno subito. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa corte in tema di prova dell'inadempimento del contratto.
Il motivo è infondato. Infatti, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960). Nessun argomento, per invalidare questo principio, può desumersi dalla giurisprudenza di questa corte invocata dalla società ricorrente. Il principio - per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 - è stato infatti affermato (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito. Nel caso qui esaminato, il giudice di merito ha ritenuto la banca inadempiente: il tema della prova dell'inadempimento, pertanto, non poteva porsi ulteriormente, venendo in considerazione soltanto la prova del danno, che doveva essere data, secondo la regola generale, dalla parte che ne chiede il risarcimento.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della prova del pregiudizio subito dalla società ricorrente, e la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2697 c.c. Si deduce che era stato provato che il patrimonio immobiliare risultante presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto fosse più che capiente per soddisfare per intero non solo il credito acquistato, ma anche gli altri creditori. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli atti del procedimento esecutivo in corso presso il tribunale di Grosseto, acquisiti al processo, laddove, se avesse ritenuto incompleta la documentazione, avrebbe dovuto rinnovare la richiesta di acquisizione, precisandola. La stessa controparte aveva ammesso di essere stata soddisfatta dal debitore, senza dover proseguire nell'esecuzione immobiliare, e la solvibilità del debitore era dimostrata dal credito che le banche gli avevano fatto per importi notevoli. La dimostrazione del pregiudizio, poi era data dal fatto stesso che la società aveva acquistato un credito del valore di € 1.650.000.000, che non aveva potuto realizzare per il comportamento inadempiente della controparte.
Infine si denuncia la violazione dell'art. 1226 c.c., perché, trattandosi di danno di ammontare non determinato con precisione, come è normale per il danno da lucro cessante e per i danni destinati a proiettarsi nel futuro, il giudice avrebbe dovuto valutarlo secondo equità.
Il mezzo, per la parte in cui è ammissibile, è infondato. Inammissibili sono tutte le censure dirette contro la valutazione, data dal giudice di merito, della mancanza di prova della solvibilità del debitore. Nell'impugnata sentenza, in ordine all'incapienza del patrimonio immobiliare del debitore ceduto, si afferma che nell'atto d'appello la società Immobiliare San Paolo non aveva indicato altri immobili del debitore esecutato, liberi da iscrizioni e trascrizioni, diversi da quello pignorato; che solo tardivamente, in comparsa conclusionale, aveva genericamente affermato che il debitore era proprietario, oltre che dei beni pignorati, di altre proprietà fondiarie; che si trattava dunque di deduzione tardiva e assolutamente generica. La società ricorrente, da parte sua, non censura in modo puntuale queste affermazioni, limitandosi ad osservazioni generiche ed inammissibili.
Infondata è invece la censura per violazione dell'art. 1226 c.c. La norma invocata attiene esclusivamente alla liquidazione equitativa di un danno che sia stato già provato, e non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non sia stata provata l'esistenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, infatti, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti: Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio 2003 n. 10850).
Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.100,00, di cui € 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.


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