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La stazione ferroviaria (e, per essa, le Ferrovie dello Stato) è responsabile per custodia di tutti i percorsi che i passeggeri devono compiere da quando discendono dal convoglio ferroviario fino all'uscita della stazione stessa

La stazione ferroviaria (e, per essa, le Ferrovie dello Stato) è responsabile per custodia di tutti i percorsi che i passeggeri devono compiere da quando discendono dal convoglio ferroviario fino all'uscita della stazione stessa. Peraltro, non potendo la fase di uscita dalla stazione a seguito della discesa dal convoglio, ancorché ricollegabile a uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, costituire attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri (nella specie, la passerella in legno per attraversare i binari, in mancanza di sottopassaggi), è da escludere l'applicazione dell'articolo 2050 del codice civile. La fase di uscita dalla stazione ferroviaria a seguito della discesa da un convoglio, ancorché ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, non costituisce attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi utilizzati per il deflusso dei passeggeri; tuttavia, riguardo ai mezzi allo scopo utilizzati, che fanno parte delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima, esiste un obbligo delle Ferrovie dello Stato alla manutenzione e alla custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., volto ad evitare danni a quanti devono necessariamente servirsene. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., escludendo la responsabilità delle Ferrovie dello Stato in un caso in cui, in difetto di sottopassaggi, i viaggiatori erano stati costretti ad attraversare i binari a mezzo di una passerella di legno, sulla quale, a causa di uno strato di ghiaccio che la ricopriva, una passeggera era scivolata, riportando danni alla persona. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 1 luglio 2005, n. 14091).




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto Lupo - Presidente

Dott. Fabio Mazza - Consigliere

Dott. Donato Calabrese - Consigliere Relatore

Dott. Antonio Segreto - Consigliere

Dott. Roberta Vivaldi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Co. It. Scrl., in persona del Consiglio d'Amministrazione, dott. Ma. Ga., elettivamente domiciliata in Ro. Via Ti. 37, presso lo studio dell'Avvocato Fr. Ca., che la difende unitamente all'Avvocato Gi. Da., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

FF.SS. S.p.A.;

intimato

avverso la sentenza n. 957/01 della Corte d'Appello di Bologna, Sezione 2° Civile emessa Il 18/05/01, depositata il 08/11/01; R.G. 488/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/05 dal Consigliere Relatore Dott. Donato Calabrese;

udito l'Avvocato Fr. Ca.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Ma. Co. S.p.A. (ora Co. It. Scarl) conveniva davanti al Tribunale di Ravenna le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Ge. As. S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, indicati in £ 11.899.322, corrispondenti alla retribuzione e a quant'altro percepito dalla propria dipendente La. An. La. per il periodo 17.1/16.4.1994 in cui la stessa era rimasta assente dal lavoro a causa dell'infortunio occorsole il 17.1.1994 all'interno della stazione ferroviaria di Ma.. Esponeva l'attrice che La. An., nell'attraversare i binari sulla passerella in legno, era scivolata a causa dello strato di ghiaccio che ne ricopriva la superficie, riportando la frattura scomposta della rotula sinistra, per cui era stata assente dal lavoro per il detto periodo.

Si costituiva la Ferrovie dello Stato S.p.A., deducendo che l'evento dannoso era esclusivamente riconducibile all'imprudenza di La. An..

Si costituiva anche la Ge. As. S.p.A., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Sull'accordo di parte attrice, veniva estromessa dal giudizio.

Istruita la causa mediante produzione di documenti ed assunzione di prove testimoniali, il Tribunale con sentenza del 10.2.1999 rigettava la domanda. Rilevava che l'incidente si era verificato non per la natura del servizio o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, bensì per le modalità asseritamente negligenti del loro impiego e, ricompresa, quindi, la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2043 c.c., escludeva che fosse stato assolto il relativo onere probatorio.

Proposto appello dalla Co. It. Scarl (incorporante la Ma. Co. S.p.A.), alla Corte d'Appello di Bologna con sentenza dell'8.11.2001 rigettava il gravame.

Per la cassazione della sentenza la stessa Co. It. Scarl ha proposto ricorso in base a due motivi. L'intimata Ferrovia dello Stato Società di Tr. e Se. per azioni non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Bologna, esclusa l'applicazione dell'art. 1 L. 754/1997 alla fattispecie in esame, abbia ritenuto la fattispecie stessa inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c., senza considerare, come proposto in appello, l'applicazione dell'art. 2050 o dell'art. 2051 c.c. all'incidente subito, nell'attraversamento dei binari sulla passerella in legno ricoperta da uno strato di ghiaccio della stazione ferroviaria di Ma., da La. An., dipendente della società ricorrente.

Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito si espongono.

E' indubbio che la detta fattispecie non poteva, come ritenuto dalla Corte bolognese, essere ricompresa nell'esercizio di attività ferroviaria di cui all'art. 1 L. 754/77, posto che il sinistro non si verificò per la natura del servizio propriamente ferroviario, ovvero per le caratteristiche dei mezzi di trasporto adoperati.

Peraltro è da escludere l'applicazione al caso de quo dell'art. 2050 c.c., non potendo la fase di uscita dalla stazione a seguito della discesa dal convoglio, ancorché ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, costituire attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri (nella specie, la passerella in legno per attraversare i binari, in mancanza di sottopassaggi).

Vero è - però - che la passerella faceva parte dell'arredo della stazione ferroviaria, derivandone perciò l'obbligo dell'ente Ferrovie della manutenzione di tale passerella (che nell'occasione dell'incidente era ricoperta da uno strato ghiaccioso) e della custodia della stessa, volte ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame, dunque, nell'ambito dell'art. 2051 c.c..

Si trattava, infatti, di pertinenza della sede ferroviaria destinata ad assicurare l'attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbito il secondo motivo (col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in merito alla valutazione del materiale probatorio).

La sentenza impugnata va di conseguenza, cassata in relazione alla censura accolta con rinvio, per nuovo esame, alla stregua di quanto sopra osservato, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

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