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Legare il proprio cane al guinzaglio non è sufficiente per essere esonerati da responsabilità in caso di aggressione

Legare il proprio cane al guinzaglio non è sufficiente per essere esonerati da responsabilità in caso di aggressione. E 'quanto stabilito dalla S.C. con sentenza del 19 maggio 2009, n. 11570. La Corte ha accolto il ricorso di una anziana signora che, mentre stava per imboccare le scale della metro di Milano, veniva attaccata da un cane di piccola taglia, ed ha satuito che non e' configurabile il caso fortuito, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilita' del proprietario dell'animale nell'ipotesi in cui il danneggiato, specie di eta' avanzata, per scendere gli scalini, onde accedere alla metro, non lasci il corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera mediante guinzaglio e il padrone si sia allontanato".



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TO. FI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell'Avvocato ZACCAGNINI LUCIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENECCHI RICCARDO con procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

GI. AR. ;

- intimato -

sul ricorso 28029-2005 proposto da:

GI. AR. , elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 21, presso lo studio dell'avvocato SCIARRILLO DANIELE, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del controricorso e contestuale ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

TO. FI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato ZACCAGNINI LUCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENECCHI RICCARDO con procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1197/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Seconda Sezione Civile, emessa il 20/04/05; depositata il 10/05/2005; R.G.N.1644/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l'Avvocato LUCIA ZACCAGNINI;

udito l'Avvocato DANIELE SCIARRILLO;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da To. Fi. e Gi. Ar. .

In punto di fatto, la To. , mentre si accingeva ad imboccare le scale della Metropolitana (OMESSO) - linea rossa -, appoggiandosi al corrimano installato su di lato dell'ingresso, veniva attaccata da un cane di piccola taglia - che il proprietario aveva legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante il guinzaglio, allontanandosi - per cui cadeva a terra e riportava lesioni.

Per il risarcimento dei danni la To. conveniva ex articolo 2052 c.c. il Gi. avanti al Tribunale di Milano, che rigettava la domanda ritenendo la To. esclusiva responsabile dell'accaduto.

A seguito degli appelli di entrambe le parti la Corte di appello confermava la decisione del giudice di primo grado.

Avverso questa decisione insorge la To. con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Gi. .

Resiste al ricorso incidentale la To. .

Le parti hanno pure presentate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c..

I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta interconnessione.

In sostanza, la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia fatto malgoverno dell'articolo 2052 c.c. anche in relazione al rapporto di causalita' materiale e giuridico cosi' come configurato dagli articoli 40 e 41 c.p., nonche' sotto il profilo della motivazione.

2.- Il ricorso va accolto.

2.1.- E' indubbio che la responsabilita' ex articolo 2052 c.c. e' una responsabilita' per colpa presunta juris et de jure a carico del proprietario o del possessore dell'animale che arrechi danni a terzi ed e', altresi', indubbio che, nel caso in esame, il giudice del merito ha escluso ogni responsabilita' del Gi. , rinvenendo nell'accaduto il caso fortuito.

La responsabilita' esclusiva della To. e' stata ritenuta perche' (e sul punto la sentenza impugnata trascrive la motivazione del primo giudice, che condivide) ella non poteva non avvedersi del cane legato alla barriera di ingresso della metropolitane ed aveva agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualita' di accadimenti dannosi (p. 9 sentenza impugnata), ossia lasciare il corrimano su cui si era poggiata , stante "la larghezza della scala di accesso, che notoriamente e' sufficiente a consentire la contemporanea discesa e salita degli utenti", per cui "la To. del tutto agevolmente poteva compiere la discesa alla stazione della metropolitana evitando qualsiasi possibilita' di contatto con l'animale di proprieta' del convenuto, mantenendosi ad una distanza "di sicurezza" dall'animale" (p. 8 sentenza impugnata).

Ed, inoltre, il giudice di appello sottolinea che il cane era legato alla balaustra d'ingresso della metropolitana dal lato esterno sul marciapiede e non dal lato interno sulla scala (p. 10 sentenza impugnata) e che solo la disattenzione della ricorrente o la volonta' di non lasciare il corrimano abbia provocato la caduta, per cui il balzo del cane verso la donna, balzo che non provoco' alcuna lesione, ma sfioro' solo la donna stessa, non sarebbe stata se non l'occasione, ma non la causa dell'infortunio.

Cosi' ricostruita la vicenda, la stessa e' stata ritenuta integrare il caso fortuito, con effetti liberatori dalla responsabilita' ex articolo 2052 c.c. (Cass. n. 1400/83).

Il comportamento della To. , ritenuto quanto meno imprudente, avrebbe assorbito l'intero rapporto causale:ella si sarebbe esposta al rischio, non lasciando il corrimano, di essere sfiorata dal cane, pur avendo l'attuale ricorrente valide alternative.

L'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito ha consentito allo stesso di attribuire la esclusiva responsabilita' dell'occorso alla danneggiata ed escludere cosi' del tutto la colpa del proprietario, in questo caso, del cane, che era di piccola taglia e legato al guinzaglio di circa 90 cm.

2.2.- Questa motivazione non risulta - ritiene il Collegio - appagante ne' sotto il profilo logico ne' sotto il profilo giuridico.

Essa, infatti, non regge sotto il profilo logico perche' attribuire ad una persona, per giunta anziana - all'epoca del fatto aveva 81 anni - di non essersela sentita di lasciare il corrimano per accedere alla stazione della metropolitana, per cui avrebbe provocato la reazione del cane e di aver ritenuto di passare vicino ad un cagnolino, senza mettere nel conto una possibile reazione dello stesso non costituisce affatto una eccezionalita' rispetto a quello che e' la normalita' ed, anzi, proprio la circostanza che il cane fosse di piccola taglia giova a favore dell'affidamento posto in esso dalla ricorrente nel passargli vicino e non lasciare il corrimano, particolarmente utile per ognuno, ma soprattutto per una donna avanzata negli anni come gia' all'epoca ella era.

Ne' la motivazione regge sotto il profilo giuridico perche' imputare la responsabilita' esclusiva dell'evento dannoso a queste "omissioni (ma che omissioni non sono, quanto atto di prudenza per evitare cadute l'appoggiarsi sul corrimano, idoneo strumento per evitare cadute dovute a qualsiasi causa o atto di sana indifferenza di fronte ad un cagnolino il passargli vicino) al punto di ritenerlo caso fortuito escludente ogni responsabilita' del proprietario del cane significa disconoscere gli estremi del fortuito, che sono opposti a quelli configurati nella sentenza impugnata.

E', infatti, indubbio che per la rottura del nesso causale tra quella situazione creatasi e l'evento pregiudizievole che ebbe a verificarsi occorre che la condotta del danneggiato si qualifichi per uno dei connotati idonei ad integrare il caso fortuito, ossia l'inevitabilita', l'imprevedibilita' o l'assoluta eccezionalita' (Cass.n.12307/98) e tali connotati, per come ricostruita la vicenda dalla stessa Corte territoriale, non si possono ritenere sussistenti nella condotta della To. .

Il ricorso, dunque, va accolto e il giudice del rinvio dovra' attenersi al seguente principio di diritto:

"Non e' configurabile il caso fortuito, cioe' il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilita' del proprietario (o dell'utilizzatore) dell'animale nella ipotesi in cui il danneggiato, specie di eta' avanzata,per scendere gli scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasci il corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia allontanato".

All'accoglimento del ricorso consegue l'assorbimento del ricorso incidentale del Gi. sulla compensazione delle spese, che il giudice del rinvio liquidera' anche per la presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi;accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

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