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Nel liquidare il danno non patrimoniale vanno compresi tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione puo' e deve tenersi conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talche' si ritiene, in via di principio, inammissibile, in quanto duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale (confr. Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 giugno 2011, n. 14263



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 20197/2009 proposto da:

CO. FA. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI DIEGO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMESSO) (OMESSO), in persona del legale rappresentante - Direttore Generale - dr. An. Al. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

NA. GI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 868/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione Quarta Civile, emessa il 16/04/2008, depositata il 15/06/2009; R.G.N.1142/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato TOSI DIEGO;

udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono cosi' ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Co.Fa. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino l'Azienda Ospedaliera (OMESSO) e il Dott. Na. Gi. , chiedendo di essere risarcito di tutti i danni patiti a seguito di un intervento di riallineamento rotuleo al quale era stato sottoposto presso la predetta struttura in data (OMESSO).

Espose che l'intervento praticatogli era diverso da quello programmato; che, in relazione allo stesso, egli non aveva prestato il proprio consenso; che dall'operazione erano a lui derivati esiti pregiudizievoli, che ne avrebbero reso necessarie altre; che le cure prestabilite erano risultate inidonee.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese.

Con sentenza del 19 dicembre 2003 il giudice adito condanno' i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 37.387,44, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

Proposto gravame principale dal Co. e incidentale dal Na. , la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato in euro 41.246,27, oltre accessori, la somma dovuta al Co. .

Avverso detta pronuncia, con atto notificato il 17 settembre 2009, Co.Fa. ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Ha resistito con controricorso l'Azienda Ospedaliera (OMESSO).

In data 30 ottobre 2009 il Co. ha notificato altro ricorso, anch'esso articolato in tre motivi, al quale l'Azienda Ospedaliera (OMESSO) ha resistito con autonomo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va anzitutto disposta la riunione delle due impugnazioni proposte da Co. avverso la stessa sentenza.

2 Il ricorso notificato in data 17 settembre 2009 e' inammissibile perche' i motivi risultano formulati senza rispettare i requisiti di cui all'articolo 366 bis cod. proc. civ., nei casi previsti dall'articolo 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3 Orbene, i tre motivi di ricorso principale, con i quali gli impugnanti denunciano violazione di svariate norme del codice civile e del codice di procedura civile mancano del tutto della formulazione dei quesiti di diritto.

Ne consegue che il ricorso e' inammissibile.

4 Passando quindi all'esame dell'impugnazione notificata il 30 ottobre 2009, col primo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 61, 115, 116 e 191 cod. proc. civ., 2697, 1123 e 1226 cod. civ. Le critiche si appuntano contro la mancata valutazione e del c.d. danno biologico futuro, pari ad un ulteriore 5%, in aggiunta a quello, valutato nel 10%, rappresentato dalle complicanze conseguenti all'intervento, e della c.d. cenestesi lavorativa.

Deduce che nell'atto di appello, sulla base delle affermazioni del consulente nominato in sede di gravame, aveva specificamente chiesto il danno biologico connesso a futuri interventi di protesizzazione del ginocchio, quantificandolo in euro 29.484,00.

Aggiunge che sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva domandato il risarcimento (anche) del danno prodotto dai postumi permanenti sull'attivita' lavorativa da lui svolta; che la richiesta era stata reiterata nell'atto di gravame e fatta oggetto di un quesito al consulente tecnico, il quale ne aveva accertato la sussistenza; che, malgrado cio', la Corte territoriale nulla aveva liquidato ne' detto sul punto.

In definitiva il giudice di merito aveva quantificato i danni da lui subiti sulla base delle sole tabelle vigenti e in relazione a una accertata invalidita' del 10%, senza nulla liquidare ne' per cenestesi lavorativa, ne' per invalidita' permanente connessa ai futuri interventi.

4.1. Col secondo motivo il ricorrente torna a lamentare violazione degli articoli 2697, 2043, 1226, 1223 e 2056 cod. civ..

Evidenzia che il consulente tecnico, Dott. Mo. Re. , aveva considerato prevedibile, per il futuro, la necessita' di un ulteriore intervento chirurgico, precisando che, con tale trattamento, effettuabile gratuitamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si sarebbe conseguito sia il risultato di un miglioramento della funzione, che quello di una eliminazione della componente dolorosa.

Malgrado le conclusioni dell'esperto, il decidente aveva considerato non sufficientemente provata la necessita' di interventi futuri, aggiungendo che neppure era dato sapere se l'appellante si sarebbe rivolto a strutture pubbliche o private, senza considerare che il Co. , richiedendo il pagamento del costo dei futuri interventi, si era chiaramente espresso al riguardo.

4.2 Col terzo mezzo l'impugnante deduce violazione degli articoli 2697, 2043, 1226, 1223 e 2056 cod. civ. Rileva che la sentenza di appello non contiene alcun richiamo al gravissimo danno esistenziale e alla vita di relazione subito dal ricorrente il quale, a causa di interventi eseguiti senza consenso informato quando aveva l'eta' di venti anni, era rimasto affetto da zoppia per il resto dei suoi giorni, e tanto benche' il consulente tecnico avesse valutato tale pregiudizio in un ulteriore 10%, e cioe' in misura equivalente al danno biologico conseguente alle complicazioni provocate dall'intervento iniziale.

5 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondate.

Mette conto evidenziare che il giudice a quo, per quanto qui interessa, ha affermato: a) che l'individuazione, in concreto, delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di informazione imponeva un'indagine sull'effettivo esito dell'intervento praticato, non essendo sostenibile che all'accertata violazione di un interesse di rango costituzionale relativo all'autodeterminazione del paziente conseguisse ipso iure un pregiudizio risarcibile; b) che nella fattispecie la liquidazione doveva essere effettuata tenendo conto, a prescindere dell'accertamento della colpa medica, del danno biologico risentito dal paziente al quale non erano state fornite sufficienti indicazioni in ordine alla terapia chirurgica eseguita; c) che, non avendo la difesa degli appellati neppure allegato che altre tecniche presentassero un livello di rischio analogo a quella in concreto adottata, appariva equo il ricorso, in parte qua, agli ordinari criteri tabellari, sulla scorta dei dati acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio.

Sulla base di tali premesse, la Curia territoriale ha, in definitiva, liquidato:

euro 15.971,50, per danno da invalidita' permanente, accertata nella misura del 10%;

euro 1.549,50, per danno da invalidita' temporanea totale;

euro 3.873,75, per danno da invalidita' temporanea parziale;

euro 5.323,83, euro 774,6 ed euro 1.936,5 per danno morale, rispettivamente connesso ai postumi permanenti, alla invalidita' totale e alla invalidita' parziale, nonche', ancora, euro 826,33 per danno morale connesso agli interventi chirurgici.

Ha invece ritenuto che nessun importo potesse essere riconosciuto per presumibili costi di operazioni future, sia perche' la necessita' delle stesse non era stata sufficientemente dimostrata, sia in quanto non era possibile prevedere se l'appellante si sarebbe affidato, per eseguirle, a una struttura pubblica o privata.

6 Cio' posto, le doglianze del ricorrente in ordine alla mancata liquidazione sia del preteso danno biologico futuro, sia della cosiddetta cenestesi lavorativa, sia del danno esistenziale, sono, per certi aspetti inammissibili, per altre infondate.

Anzitutto, trattandosi di profili risarcitori della medesima tipologia di danno non patrimoniale, liquidata dal giudice di merito in dichiarata adesione alle valutazioni espresse dal consulente tecnico, il ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto con ben maggiore precisione riportare il contenuto essenziale della relazione dell'esperto in cui essi erano riconosciuti, al fine di evidenziare il malgoverno fattone dal giudice di merito laddove aveva limitato al 10% l'entita' del danno biologico subito dal Co. e su tale misura aveva conseguentemente parametrato anche l'entita' della somma attribuita a titolo di danno morale.

Non par dubbio, infatti, che cosi' come la censura avente ad oggetto l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni dell'ausiliario asseritamente affette da lacune di accertamento e da illogicita' argomentative deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale dei passi salienti della relazione (confr. Cass. civ. 7 marzo 2006, n. 4885), anche la denunzia di travisamento della loro portata deve, specularmente, ritenersi soggetta al medesimo onere, il cui adempimento e' richiesto a pena di inammissibilita' della censura.

6.1 Sotto altro, concorrente profilo, va poi ricordato che, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Regolatrice, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione puo' e deve tenersi conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talche' si ritiene, in via di principio, inammissibile, in quanto duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale (confr. Cass. civ. 27 giugno 2007, n. 14840, e, per il danno esistenziale, confr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 2008 cit.).

Le critiche formulate in ricorso si risolvono allora nella denuncia di insufficienza delle somme attribuite dal decidente, e cioe' nella contestazione degli esiti di una valutazione sostanzialmente equitativa, sindacabile in sede di legittimita' solo se non motivata, o motivata in maniera macroscopicamente illogica e contraddittoria (confr. Cass. civ. 19 maggio 2010, n. 12318), vizi, nella fattispecie, neppure dedotti.

7 Con particolare riguardo, poi, alle censure concernenti la mancata liquidazione del preteso danno biologico futuro e delle spese connesse a futuri, prevedibili interventi chirurgici, si osserva quanto segue.

Non e' qui in discussione che le spese che la vittima di un illecito dovra' sostenere per cure mediche e fisioterapiche sono risarcibili come danno emergente futuro tutte le volte in cui il giudice di merito maturi il convincimento che le stesse saranno sostenute secondo un giudizio di ragionevole e fondata attendibilita' (confr. Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).

Ma la Corte territoriale non ha affatto disatteso tale principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimita'. Ha solo negato che gli interventi futuri fossero sufficientemente comprovati e, in ogni caso, che l'appellante avesse fornito elementi idonei a consentire la quantificazione, ancorche' in via equitativa, degli esborsi a tal fine presumibilmente necessari.

Cio' significa che alla base della scelta operata in dispositivo - e il discorso vale anche per l'allegato danno biologico futuro - c'e' una valutazione di assoluta ipoteticita' dei predicati interventi, e cioe' una valutazione di stretto merito, in relazione alla quale il ricorrente non ha offerto elementi idonei a evidenziarne l'illogicita' e l'incoerenza rispetto al contesto fattuale di riferimento.

Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorse notificato il 17 settembre 2009; rigetta il ricorso notificato il 30 ottobre 2009; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700 (di cui 2.500 per onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.
 

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