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Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deve deve solo provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario

Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve solo provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, pur non potendo ciò tradursi né comportare una sorta di responsabilità oggettiva in capo al sanitario convenuto, ossia di un titolo di responsabilità che prescinda dall'accertamento in capo allo stesso di un addebito colposo. Ciò anche perché incombe pur sempre sul creditore, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, (fatte salve alcune ipotesi in cui il danno può ritenersi in re ipsa in ragione del diritto violato), l'onere di provare il danno-conseguenza ex artt. 1223 e ss. e art. 2059 c.c., in applicazione del principio dell'onere della prova sul nesso di causalità giuridica tra l'evento dannoso determinatosi e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili che ne siano conseguenza immediata e diretta. Ai fini della ricostruzione del citato nesso causale, anche in materia di responsabilità medica (come del resto per la responsabilità civile in genere), vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, diversamente da quanto accade nel capo penale dove, invece, occorre la regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio.

Tribunale Genova Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2011, n. 356



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Genova, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa Laura Casale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 15800/2006 R.G.

promossa da:

De.Ca., elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'Avv. G.Pa., che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione

Attrice

contro

Azienda Ospedaliera Villa Scassi elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'Avv. E.Ga., che la rappresenta e difende come da mandato in calce al'atto di citazione ex adverso notificato

Convenuta

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ex art. 45, comma 17, L. n. 69/2009

L'odierna causa trae origine dalla domanda proposta innanzi al presente Tribunale dalla signora Ca.De. contro l'Azienda Ospedaliera Villa Scassi per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa sofferti in conseguenza della colpa professionale in cui sarebbero incorsi i sanitari della convenuta nel corso dell'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura effettuato presso la Divisione Ortopedica dell'Ospedale medesimo in data 9.2.2006, intervento a cui ella si era sottoposta dopo aver subito una rovinosa caduta in data 7.2.2006 con la diagnosi di "frattura metaepifisaria prossimale tibia destra".

Costituita in giudizio, l'Azienda Ospedaliera convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto, rilevando in particolare la particolare complessità della frattura scomposta subita dall'attrice, pluriframmentaria ed intrarticolare.

La causa veniva quindi istruita a mezzo delle prove orali indicate dalle parti nonché a mezzo di licenziamento di C.T.U. ad esito del cui deposito le parti precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e, concessi i termini di rito per il deposito delle difese conclusive, la stessa veniva trattenuta definitivamente in decisione.

La domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento, seppur nei limiti e con le precisazioni che seguono.

In via preliminare, va rilevata la tardività e quindi l'inammissibilità della domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale: a tal fine è sufficiente leggere le conclusioni precisate in sede di citazione - espressamente, peraltro, richiamate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 15.10.2010 - per poter evincere che con la domanda introduttiva del presente giudizio, e con le successive difese, la stessa ha inteso richiedere soltanto il risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa sofferto ad esito dell'intervento chirurgico per cui è causa. Ancora in via preliminare, ma già con riguardo al merito, va altresì osservato che i per vero generici assunti difensivi di parte convenuta circa una mancata osservanza da parte dell'attrice alle prescrizione dei medici impartitele all'atto della sua dimissione, oltre a non aver trovato conferma nell'istruttoria orale svolta, sono stati altresì smentiti dalla C.T.U. medico - legale disposta nel presente giudizio che ha escluso, altresì, che il caso patologico in suine implicasse soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, soltanto genericamente accennati dai testi di parte convenuta, escussi nelle persone dei Dottori Fr.Pl. e Ma.Zu..

Giova infine ricordare ancora in punto an debeatur, l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico in tema di responsabilità medica in virtù del quale la stessa deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità di tipo contrattuale, con tutte le relative conseguenze, prima fra le quali la peculiare distribuzione dell'onere probatorio, sancita, proprio in tema contrattuale, dall'altrettanto nota decisione delle Sezioni Unite, resa in data 30.10.2001, n. 13533 (Cfr. a partire da Corte Cass. 21.12.1978, n. 6141, Corte Cass. 22.1.1989, n. 589, fino ad arrivare a Corte Cass. 28.5.2004, n. 10297 e Corte Cass. 23.9.2004, n. 19133) e definitivamente avallata dalle più recenti Sezioni Unite pronunciatesi con dieci pronunce coeve in data 11 gennaio 2008.

E' quindi corretto e condivisibile l'assunto attoreo secondo il quale nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve solo provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, pur non potendo ciò tradursi né comportare una sorta di responsabilità oggettiva in capo al sanitario convenuto che prescinda, cioè, dall'accertamento in capo allo stesso di un addebito colposo.

Anche perché, giova ricordarlo, incombe pur sempre sul creditore, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, (fatta salve alcune ipotesi in cui il danno può ritenersi in re ipsa in ragione della natura del diritto violato,) l'onere di provare il danno - conseguenza ex artt. 1223 e ss c.c. e art. 2059 c.c., in applicazione del principio dell'onere della prova sul nesso di causalità giuridica tra l'evento dannoso determinatosi e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili che ne siano conseguenza immediata e diretta.

E tuttavia, sul punto, sono state nuovamente le citate Sezioni Unite (in particolare la n. 581/2008) ad affermare il principio che, in estrema sintesi, ai fini della ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile, diversamente da quella penale dove occorre la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".

E nel caso in esame è stata addirittura superata tale soglia di probabilità, essendo certa la verificazione dell'evento iatrogeno nell'ambito dell'esecuzione dell'intervento chirurgico del 9.2.2006 ad opera dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera convenuta.

Orbene, ciò precisato e venendo ora all'esame del merito della causa, in applicazione dei medesimi sopra ricordati principi generali e viste le risultanze della C.T.U. medico - legale disposta sulla persona dell'attrice, persuasiva, esaustiva e congruamente motivata, va affermata la responsabilità di parte convenuta, essendo dalla stessa emerso a chiare lettere che: "la prestazione professionale eseguita dai sanitari ortopedici dell'Ospedale Villa Scassi è stata inadeguata", che "il caso patologico in esame era da considerarsi ordinario in ambiente specialistico e non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà", che, ancora, "l'intervento peggiorativo dell'intervento operatorio è dipeso da imperfetta esecuzione della prestazione per carenze dell'operatore che non ha stabilizzato una frattura pluriframmentaria" e che, infine, "la prestazione professionale non è stata idonea e l'evento peggiorativo ha richiesto una sostituzione protesica".

Più in particolare, il C.T.U. ha osservato che "nella caduta accidentale del 7.2.2006 la perizianda riportò una frattura complessa della parte prossimale della tibia irradiata al piatto tibiale e che l'intervento chirurgico (in consenso informato) era indicato" e che tuttavia "la tecnica usata di osteosintesi del piatto tibiale con due viti trasversali non fu corretta e trascurò la frattura della metafisi affidando la stabilità ad un apparecchio gessato dell'arto (pur senza concedere il carico)" sicché "dimettere la perizianda con diagnosi di frattura piatto tibiale non corrisponde all'entità della lesione. Già quaranta giorni dopo limitare l'immobilizzazione a mezzo gesso (valva posteriore) non assicurava la stabilità e la contenzione della frattura".

Da qui l'accoglimento in punto un debeatur della domanda attorea.

Per quanto attiene al relativo quantum, la misura del danno non patrimoniale riconoscibile all'attrice (di anni 62 all'epoca dei fatti) in conseguenza dell'evento per cui è causa si deve tener conto del fatto che il danno iatrogeno ha determinato un danno differenziale con l'elevazione della percentuale di IP dal 12% al 20% sicché, in termini monetari, esso dovrà tradursi, in una differenza tra una I.P. calcolata avendo come riferimento un'inabilità del 20% ed una IP calcolata avendo come riferimento un'inabilità al 12%, per un totale quindi pari al calcolo che segue:

mv. temp. tot. 69,14 x gg. 90,00 6222,60

Inv. temp. parz. 69,14: x gg. calc. fin. 5704,05

Inv. permanente x calc. fin. 21952,20

D. Morale Itt 69,14 x gg. 90,00 6222,60

D. Morale Itp 69,14: x calc. fin. 5704,05

Danno biol. Personalizzato 21952,20: 0,05 1097,61

interv. chir. D. mor. 2000,00 x n. int 1,00 2000,00

ricov/immobil. D. mor 69,14 x 20,00 1382,80

spese mediche

Totale 50285,91

Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del complessi danno non patrimoniale subito la somma pari ad Euro 50.285,91, determinata in applicazione delle Tabelle di Milano previste per l'anno 2008, come da Nuovo Decreto Presidenziale, pubblicato in data 19 ottobre 2008.

Va inoltre ricordato che, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/08 di cui si condivide l'assunto di fondo circa l'unitarietà della figura del lamio non patrimoniale con la conseguente eliminazione di sottocategorie autonome quale il c.d. danno esistenziale (riconosciuta da questo Tribunale dopo le note sentenze della Cassazione del 2003), occorre altresì riconoscere che tali voci continuano a riguardare il c.d. danno biologico in senso "statico e dinamico medio", quale danno fisiologico eguale per ogni vittima ricavato dalle tabelle elaborate con riferimento all'anno 2008 dal Tribunale di Milano, comprensive della rivalutazione monetaria intervenuta fino ali'1.1.2008, mentre la nuova voce danno biologico "personalizzato" (che nella giurisprudenza dell'ufficio era in precedenza denominata danno esistenziale e calcolata, quando ritenuta sussistente in una percentuale dell'Ip accertata in sede medico - legale) fa riferimento viceversa agli aspetti dinamico relazionali specifici della compromissione della salute della singola vittima, e dunque variabili concretamente da caso a caso (e richiedenti apposite allegazioni e prove), quale insieme di conseguenze negative prodotte dalla lesione nella vita quotidiana e sulle varie attività areddituali del soggetto, calcolato in termini percentuali rispetto alla somma riconosciuta come Ip secondo le indicazioni fornite dagli art. 138 e 139 codice delle assicurazioni del 2005 di cui la recente pronuncia della Cassazione ha evidenziato la portata generale.

Orbene, nel caso di specie, si ritiene che le prove orali assunte con i testi indicati dalla difesa attorea (Br.Mi., Fi.So., Sa.Pr.) abbiano compiutamente fornito la prova circa la effettiva sussistenza di tale voce di danno, - che ha, in particolare, comportato per l'attrice il dover porre termine alla propria pluriennale attività di volontaria pressò l'Aism di Genova, l'interruzione di qualsiasi attività sportiva, l'interruzione della frequentazione attiva del circolo Fo.Fu. - sicché appare riconoscibile a titolo di ristoro del c.d. danno biologico personalizzato, una percentuale pari al 5% degli esiti di carattere permanente.

Va inoltre ancora riconosciuto il danno morale così come tradizionalmente inteso che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura minima quantificata, ai sensi dell'art. 2056 c.c., in misura pari all'importo dell'inabilità temporanea riconosciuta alla vittima, e ciò presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, quanto meno, una sofferenza dell'animo di durata pari a quella dell'It.

Nello stesso ordine di considerazioni, poi, lo schema di calcolo ha indicato altri possibili eventi pregiudizievoli (interventi chirurgici, ricoveri, ingessature o altri tipi di immobilizzazione) che, ove verificatisi e documentati, comportano un evidente ristoro maggiore per la più pregnante sofferenza subita. Si tratta del resto di ulteriori sofferenze che, alla luce degli accertamenti medicolegali e della documentazione prodotta, possono ritenersi provate in via di presunzione semplice.

Con riguardo agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dall'1.1.2008 fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici Istat del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito (12.9.2005), via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, sulla somma capitale come sopra determinata, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale e spettano infine a parte ricorrente gli ulteriori interessi legali, di natura corrispettiva, su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente decisione al pagamento.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in reazione a quanto riconosciuto oggi come dovuto, nonché quelle di C.T.U., già liquidate come da separati decreti, seguono la soccombenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectiis:

- accoglie la domanda attorea e per l'effetto

- condanna l'Azienda Ospedaliera convenuta Villa Scassi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale dalla stessa sofferto e per l'effetto la condanna al pagamento in suo favore della somma pari ad Euro 50.285,91, oltre agli accessori di legge di cui in parte motiva,

- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 506,76 per spese, Euro 2.671,00 per diritti, Euro 4000,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Genova, il 4 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2011.

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