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Non è responsabile il medico per omessa diagnosi se non è possibile stabilire con certezza il rapporto di causalità tra l'evento e la condotta emissiva

Nell'illecito emissivo, come nella specie, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi in altri termini accertare il collegamento evento/condotta emissiva in termini di probabilita' inversa, onde dedurne - che l'incidenza del comportamento omesso si ponga in relazione o mero probabilistica con l'evento che, comunque si sarebbe avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere (Cass. n. 7997/05, in motivazione). Pera tale ragione deve ritenersi esclusa la responsabilità del radiologo presunta responsabilita' del radiologo per erronea diagnosi sulla presenza nel torace del paziente della malattia tumorale, se non è possibile e' affermare con sicurezza quanto una diagnosi ai momento dell'esame radiografico del torace avrebbe potuto influire sulla sopravvivenza del paziente

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 luglio 2010, n. 16381



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26721/2006 proposto da:

GH. CU. , RO. RE. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA 385, presso lo studio dell'avvocato SITZIA Andrea, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO MATRONOLA con procura speciale dei Notaio Dott. FRANCESCO MARGONE in VOLTERRA il 3/07/2008 Repertorio n. 56077;

- ricorrenti -

contro

AT. PI. (OMESSO), e ASL (OMESSO) di PISA in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa DE. LA. MA. TE. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONI DA BISSOLATE 76, presso io studio dell'avvocato SPINELLI Giordano Tommaso, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BULLERI GIORGIO, BULLERI CARLO con deleghe a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

CA. SE. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 210/2006 deLla CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Sezione Prima Civile, emessa il 17/06/2005; depositata il 13/02/2006; R.G.N. 2827/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/05/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l'Avvocato ENRICA FASOLA (per delega Avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 13 febbraio 2006 ha respinto il gravame proposto da Ro.Re. e Gh. Cu. avverso la decisine del Tribunale di Pisa del 19 febbraio 2003, che aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni, biologico e morale da essi asseritamente patiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della morte del loro congiunto Gh. Gi. , rispettivamente marito e padre sull'assunto che detto evento luttuoso fosse stato determinato ed accelerato dalla mancata diagnosi di una neoplasia ad opera di At.Pi. , in occasione di una sua "lettura della radiografia effettuata il (OMESSO) nella struttura dell'ASL n. (OMESSO) di Pisa.

Avverso siffatta sentenza propongono ricorso per cassazione la Ro. e il Gh. , affidandosi a quattro motivi, di cui due principali e due subordinati.

Resistono con controricorso At.Pi. e l'ASL n. (OMESSO) di Pisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva il Collegio che i resistenti deducono alcune eccezioni di inammissibilita' del ricorso sia in relazione, a loro avviso, della necessita' dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.c., sia per violazione dell'articolo 366, comma 1, n. 5, nella formulazione novellata ex Decreto Legislativo n. 40 del 2006, ovvero per generica indicazione degli atti processuali e documenti sui quali i ricorrenti pretendono di fondare la propria impugnativa.

2. Cio' posto punto centrale del ricorso, che contiene due motivi principali e due subordinati, sembra essere quello in merito alla statuizione dei giudice del gravame che non ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale Ira la condotta del medico che aveva repertato il (OMESSO) una radiografia toracica a Gh. Gi. , che non aveva evidenziato alcun tumore al polmone e la morte del Gh. G. avvenuta il (OMESSO) all'ospedale (OMESSO), ove era stato trasferito dall'Ospedale di (OMESSO) il (OMESSO) per acclarato duplice tumore cerebrale e probabilmente non primitivo, ma secondario riscontrato nello stesso nosocomio in cui era stata effettuata la radiografia toracica.

3. Al riguardo, premette il Collegio che la prima eccezione dei resistenti va disattesa, essendo la sentenza impugnata di data anteriore al 2 marzo 2006.

Cosi' come va disattesa la seconda deduzione, in quanto, sia pure in maniera non del tutto completa, in tutto il ricorso viene ricostruita con indicazione di vari documenti la vicenda controversa.

4. Cio' posto, e passando all'esame dei primi due motivi, che rappresentano il "cuore del ricorso" e vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione, il Collegio osserva quanto segue.

4.1. Contrariamente al loro contenuto, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte dagli appellanti ed, in particolare, sulla domanda principale; formulata sul rapporto di causalita' da ricollegare non tanto ad errore di diagnosi sulla presenza o meno di un tumore al polmone desunto da constatati reperti patologici (diagnosi mai formulata dal radiologo), bensi' alla mancata individuazione di qualsivoglia alterazione patologica in atto (presenza di noduli), quindi da caratterizzare con indagini aggiuntive dal cui esame si sarebbe potuta con certezza formulare diagnosi sulla sua natura (presenza o meno di neoplasia), specie e gravita' ed, in particolare, sui la presenza di disseminazioni m arto, con immediato ricorso alle terapie del caso.

Al riguardo, va sottolineato che questa Corte, con una decisione che affronta in modo approfondito il tema del rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quello della colpa (Cass. n. 7997/05), dopo aver distinto il nesso di causalita' materiale tra condotta ed evento da quello di causalita' giuridica e aver affermare che la valutazione del nesso di causalita' giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri di probabilita' scientifica, ove questi risultino esaustivi di logica, in caso contrario, ha poi ulteriormente precisato quanto segue.

Nell'illecito emissivo, come nella specie, l'analisi morfologica della tatti specie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi in altri termini accertare il collegamento evento/condotta emissiva in termini di probabilita' inversa, onde dedurne - che l'incidenza del comportamento omesso si ponga in relazione o mero probabilistica con l'evento che, comunque si sarebbe avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere (Cass. n. 7997/05, in motivazione).

4.2 Applicando questo principio interpretativo al caso in esame (presunta responsabilita' del radiologo per erronea diagnosi sulla presenza nel torace del paziente della malattia tumorale), si constata il giudice dell'appello esamina tutto il materiale acquisito al processo, documentale e peritale, anche di parte, dei cui consulenti sottolinea la onesta' intellettuale, per condividere la indicazione fornita dai CTU per i quali "non e' possibile con i dati oggi disponibili escludere con certezza che tali lesioni secondarie fossero gia' presenti al momento dell'esame radiologico in contestazione (ovviamente con dimensioni minori)..e' difficile affermare con sicurezza quanto una diagnosi ai momento dell'esame radiografico del torace avrebbe potuto influire sulla sopravvivenza del paziente".

In virtu' di tali indicazioni e precisato che la domanda e' stata proposta ex articolo 2043 c.c., per cui la responsabilita' presuppone, se non fa certezza, una ragionevole probabilita' di nesso causale tra condotta colpevole ed evento dannoso, il giudice dell'appello, riportandosi alle modalita' di evoluzione del tumore, acclarate dalla letteratura medica e dal quale risulto' affetto il Gh. , giunge a concludere che non e' possibile formulare un giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta del radiologo e la malattia, neppure fondato sul mero calcolo probabilistico e, quindi, disattende la domanda risarciroria.

Quanto argomentato in sentenza, di cui si sono per completezza riportati ampli, se non tutti gli stralci, consente di ritenere assolutamente non meritevole di accoglimento la censura che nulla aggiunge in questa sede diverso da quanto gia' denunciato con l'appello.

In altri termini, risulta accertato:

1) che non era probabile rinvenire nella condotta omissiva del radiologo la causa della irreversibilita' e della diffusivita' della malattia del Gh. , che mori' il (OMESSO), mentre l'errata od omessa diagnosi, quale evidenziata dal referto radiologico era dell'(OMESSO)

2) che, anche se il radiologo avesse diagnostico il tumore, indicandolo nel referto, la natura del male, La diffusione di esso in forma di metastasi, al cervello gia' prima dell'esame radiologico, la scarsa sensibilita' di quella forma neoplastica ai trattamenti terapeutici inducevano ad escludere la sussistenza dell'invocalo nesso causale tra la ritardata scoperta e l'esito letale neppure sotto il profilo di una prolungata permanenza in vita in condizioni apprezzabili, come aveva gia' individuato il giudice di primo grado.

Non vi e, pertanto, affatto omessa pronuncia, m quanto l'errore colposo del radiologo non e' stato ritenuto causa determinante della malattia poi acclarata, escludendosi che l'azione omessa, corretta lettura della radiografia eseguita nell'(OMESSO), se fosse stata compiuta, avrebbe impedito l'evento o ne avrebbe ridotto le conseguenze.

Di qui il rigetto del secondo motivo, che affronta lo stesso problema, ma sotto il profilo del difetto di motivazione.

5. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti, una volta che e' stata escluso ogni nesso di causalita' tra l'errata diagnosi e l'evento verificatosi in capo al dante causa dei ricorrenti.

6. Il terzo motivo (sulla compensazione delle spose disconosciuta dal giudice dell'appello) e' inammissibile, perche' non coglie nei segno.

Infatti, l'appello incidentale, si legge nella sentenza impugnata, e che riguardava la esclusione in capo al radiologo dell'errore diagnostico, e' stato ritenuto assorbito dalla decisione, di rigetto, dell'appello principale, per cui non si rinviene alcuna violazione dell'articolo 91 c.p.c..

In effetti, sono risultati sostanzialmente soccombenti gli attuali ricorrenti ed il giudizio di compensazione e' rimesso alla ricorrenza dei giusti motivi, che evidentemente in piena discrezionalita' il giudice dell'appello non ha ritenuto sussistenti.

In conclusione il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi, data la complessita' e la dolorosita' della vicenda per compensare integralmente ira le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

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