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Non ha diritto al risarcimento colui cha cade dall'autobus fermo

Non può essere risarcito colui cha cada dall'autobus fermo. Il vettore può liberarsi dalla responsabilità presunta provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno che pure dipende dall'esecuzione del trasporto. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 febbraio 2009, n. 4343)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 6467/2005 proposto da:

BE. FI. , elettivamente domiciliata in GROTTAFERRATA (ROMA) PIAZZA MAZZINI 3 presso lo studio dell'Avvocato GIANCARLO MUCCIACCIO, difesa dall'Avvocato BEATRICE Giovanni, con studio in AIROLA (BN) 2 TRAV. VIA LAVATOIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UN. SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato ACONE MARIA TERESA, rappresentata e difesa dall'avvocato ACONE Federico, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

GE. TR. PU. IR. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3060/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile emessa il 30/9/2004, depositata il 02/11/2004 R.G.N. 1615/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubBlica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 Con citazione notificata il 31 agosto 1999 Be. Fi. conveniva in giudizio la Ge. Tr. Pu. Ir. e Un. s.p.a., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti il (OMESSO) quando, al termine di un viaggio a bordo di un autobus di proprieta' della compagnia, nel mentre si apprestava a scendere dal mezzo le cui portiere erano state aperte, era caduta, rotolando dall'interno del veicolo sulla sede stradale. Assumeva l'attrice di avere riportato nell'infortunio lesioni gravi.

Con sentenza del 5 febbraio 2002 il Tribunale di Avellino, all'esito di un giudizio in cui si era costituita la sola compagnia assicuratrice, rigettava la domanda.

1.2 Proposto gravame, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2004, lo respingeva e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta da Un. s.p.a., condannava la Be. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che in primo grado erano state compensate.

Secondo il decidente la censura volta a contestare l'asserito, mancato proponimento, insieme all'azione aquiliana, ex articolo 2054 cod. civ., anche dell'azione contrattuale di responsabilita', ex articolo 1681 cod. civ., non aveva fondamento, essendo l'indagine irrilevante.

A ben vedere, infatti, in entrambi i casi, quale che fosse il titolo di responsabilita' azionato, vigeva la presunzione di colpa del vettore al quale incombeva dimostrare, per evitare la condanna, "di avere adottato tutte le misure idonee" (articolo 1681 cod. civ., comma 1), o "di aver fatto tutto il possibile" (articolo 2054 cod. civ., comma 1) per evitare il danno. Nella fattispecie era mancata invece la prova del nesso di causalita' tra condotta del vettore ed evento.

Sul punto osservava la Corte che la tesi secondo cui la caduta della viaggiatrice era stata provocata da un improvviso sobbalzo dell'autobus, avanzata peraltro solo nell'interrogatorio formale deferito all'attrice da Un. e avvalorata dalla ricostruzione dei fatti fornita dal marito della donna nella sua deposizione, non appariva credibile, sia perche' tale versione era stata smentita dal verificatore, sia perche' essa era oggettivamente implausibile, anche alla luce dell'ovvia considerazione che un eventuale scossone del mezzo avrebbe dovuto naturalmente coinvolgere altri passeggeri.

L'accoglimento dell'appello incidentale veniva invece dalla Corte argomentato con il rilievo che la "qualita' delle parti" e la mancata costituzione in giudizio del vettore, richiamate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione adottata, non costituivano motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese.

1.3 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Be. Fi. , affidando le sue doglianze a tre motivi e notificando l'atto a Ge. Tr. Pu. Ir. e a Un. s.p.a..

Solo quest'ultima ha resistito con controricorso.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1681 cod. civ., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex articolo 115 cod. proc. civ., e articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per non avere il decidente considerato che, essendosi l'infortunio verificato nella fase terminale del trasporto, all'apertura del portellone dell'autobus, alla trasportata incombeva solo dimostrare l'esistenza del contratto e il verificarsi della caduta, non anche la responsabilita' del vettore, che era oggetto di una presunzione. In ogni caso parte attrice, attraverso l'interrogatorio formale e le deposizioni dei testi Ma. Lu. e Iu. Do. (i quali, contrariamente all'assunto del giudicante, non avevano affatto fornito versioni dei fatti tra loro contrastanti), aveva dimostrato l'esistenza del nesso di causalita' tra condotta del vettore ed evento lesivo, essendo stata la caduta provocata da un sobbalzo del mezzo. In tale contesto spettava alla controparte dare la prova dell'inesistenza della sua responsabilita', laddove neppure la Corte d'appello aveva potuto affermare che il sinistro si era verificato per un comportamento anomalo della parte offesa.

Col secondo mezzo l'impugnante lamenta violazione dell'articolo 2054 cod. civ., comma 1, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex articolo 115 cod. proc. civ., e articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all'articolo 2697 cod. civ., per non avere il giudice di merito accolto la domanda, benche' l'attrice avesse provato che la caduta si era verificata durante la discesa, all'apertura della portiera, per un brusco movimento dell'autobus. Ricorda sul punto l'esponente che la giurisprudenza del Supremo Collegio e' ferma nel ritenere che al conducente del veicolo spetta provare, ex articolo 2054 cod. civ., "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Col terzo motivo infine la ricorrente deduce violazione dell'articolo 92 cod. proc. civ., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che erroneamente era stato accolto l'appello incidentale di Un. s.p.a., perche' la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di causa poteva essere censurata solo se sorretta da motivazione illogica ed erronea, situazione che certamente non ricorreva nella fattispecie.

2.2 Osserva il collegio che i primi due motivi, che per la loro attinenza alla conformazione giuridica della responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale del vettore, si prestano a essere esaminati congiuntamente, sono infondati, ancorche' la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta, ex articolo 384 cod. proc. civ., u.c., nella parte in cui ritiene insussistente il nesso eziologico, tra condotta del vettore ed evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa dello stesso.

Mette conto all'uopo ricordare che, come evidenziato dal giudice a quo, sia gli articoli 1681 e 2054 cod. civ., pongono, a carico del vettore, una presunzione di responsabilita' dalla quale lo stesso puo' liberarsi solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne deriva che, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, e' del tutto indifferente che l'attore abbia proposto solo l'azione di responsabilita' extracontrattuale o anche quella contrattuale, incombendo a lui, in ogni caso, dimostrare il nesso di causalita' materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e alla controparte vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla legge.

Cio' posto, il riconoscimento che il sinistro si verifico' mentre la viaggiatrice si accingeva a scendere dal mezzo, ormai giunto a destinazione, impone di ritenere provata la dipendenza causale dello stesso dalla esecuzione del trasporto (confr. Cass. civ., 3, 15 febbraio 2006, n. 3285). Non par dubbio infatti che di insussistenza o di elisione del nesso eziologico tra condotta del vettore ed evento sarebbe possibile parlare solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, fosse stato da solo sufficiente a determinare l'evento, secondo l'icastica espressione contenuta nell'articolo 41 cod. pen., comma 2: ma a tale fine era necessario l'accertamento positivo non solo dell'intervento di un elemento affatto estraneo alla condotta del vettore, ma anche dell'esclusiva efficienza causale dello stesso nella produzione del sinistro (Cass. civ. 3, 13 maggio 2008, n. 11903).

Nella fattispecie invece la riconducibilita' dell'infortunio all'attivita' della convenuta Gestione va affermata in dipendenza dell'invincibile appartenenza all'esecuzione del trasporto delle condotte del viaggiatore, quali il salire e lo scendere dal mezzo, assolutamente funzionali alla sua fruizione.

2.3 Resta a questo punto da apprezzare se le accertate modalita' dell'incidente non consentano di ritenere integrata la prova liberatoria incombente sul vettore di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Va allora anzitutto evidenziato come, secondo la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito, il sinistro si verifico' quando l'autobus si era ormai arrestato al capolinea. A tale versione il decidente e' pervenuto all'esito di una valutazione del compendio probatorio metodologicamente corretta, plausibile e convincente, posto che le discrepanze riscontrabili sul punto tra le deposizioni dei testimoni - artificiosamente negate dalla ricorrente a sol considerare che l'assunto che la caduta della Be. si verifico' ad autobus fermo contraddice l'affermazione che vi fu un improvviso, imprevisto e imprevedibile scossone del mezzo ed integra al contempo la prova libertaria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - sono state apprezzate alla luce, tra l'altro, del comportamento processuale della parte che, silente su questo decisivo aspetto della vicenda nell'atto introduttivo del giudizio, ebbe a segnalarlo solo nel corso dell'interrogatorio.

Ne deriva che le censure volte a denunciare il preteso malgoverno del materiale istruttorio non colgono nel segno: esse si risolvono per vero nella sollecitazione alla sua rilettura, preclusa in questa sede di legittimita', non essendo la cassazione giudice delle prove, ma giudice della esatta applicazione della legge, della corretta valutazione del materiale istruttorio e della esistenza di un completo e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta decisoria adottata (confr. Cass. 11 luglio 2007, n. 15489). E invero, l'apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (confr. Cass. civ., sez. lavoro, 5 ottobre 2006, n. 21412).

E una volta adottata tale prospettiva, non e' scorretto inferirne la mancanza di colpa di Ge. Tr. nella causazione del sinistro, in applicazione del principio per cui la presunzione di responsabilita', che opera quando sia provato il nesso causale tra sinistro occorso al viaggiatore e attivita' del vettore in esecuzione del trasporto, resta tuttavia esclusa allorche' "e' accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore" (confr. Cass. civ., Sez. 3, 15/02/2006, n. 3285).

2.4 Infondato e' anche il terzo motivo di ricorso.

Il collegio non ignora che nei giudizi sottratti, ratione temporis, all'applicazione del nuovo dettato dell'articolo 92 cod. proc. civ. - secondo cui i giusti motivi che consentono la compensazione totale o parziale delle spese tra le parti devono essere esplicitamente indicati nella motivazione - l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione deve ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomentazioni specificamente riferite a detta statuizione, allorche' esse siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598). E tuttavia, gia' prima della novella del 2005/2006 (articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, articolo 39 quater, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51), si riteneva che, quando i giusti motivi fossero stati dettagliatamente indicati, la loro enunciazione in termini illogici o erronei fosse censurabile in sede di legittimita' e, a maggior ragione, di gravame (confr. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/02/2008, n. 3218).

Ma proprio di tale approccio la Corte territoriale ha fatto coerente corretta applicazione, posto che non puo' negarsi che sia manifestamente incongrua, oltre che criptica, la mancata applicazione del principio della soccombenza in ragione della "qualita' delle parti", senza che neppure di questa sia dato apprezzare i profili presi in considerazione, e la mancata costituzione in giudizio di uno dei convenuti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Un. s.p.a., liquidate in euro 1.100,00 (di cui euro 100 per spese), oltre spese generali e accessori come per legge.

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