Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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Obbligo di informazione a carico del medico

Sussiste a carico del medico l'obbligo di fornire al paziente una corretta informazione. La violazione di detto obbligo determina il diritto a richiedere il risarcimento del danno anche in assenza di una vera e propria lesione alla salute. Detto obbligo rientra nel dovere di diligenza e perizia, che caratterizzano la prestazione professionale del sanitario, disciplinato dagli art.1175 cc.c e 2236 c.c. Trattasi, infatti, di responsabilità contrattuale che impone, nella fase di esecuzione, la osservanza dei doveri di cura ed informazione.

Cass. civ. Sez. III, 09-02-2010, n. 2847



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In tema di responsabilità professionale del medico , l'inadempimento dell'obbligo di  informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all' informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005)

Cass. civ. Sez. III, 09-02-2010, n. 2847

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