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Obbligo di informazione a carico del medico
Pubblicata il 12/07/2010
Cass. civ. Sez. III, 09-02-2010, n. 2847
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In tema di responsabilità professionale del medico , l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all' informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005)
Cass. civ. Sez. III, 09-02-2010, n. 2847