Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Per l'indendio del garage causato dal corto circuito di una scatola di derivazione estranea al rapporto di utenza è responsabile ex art. 2043 c.c. la società elettrica

Per l'indendio del garage causato dal corto circuito di una scatola di derivazione estranea al rapporto di utenza è responsabile ex art. 2043 c.c. la società elettrica. E decorso il termine breve di prescrizione quinquennale non può essere richiesto il risarcimento. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 novembre 2008, n. 27671)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3965/2004 proposto da:

NA. MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DI MEO Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FASCIONE ENRICO giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

EN. SPA, in persona del Dott. Ca. Do., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato TRICANICO Francesco, che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

- controricorrente -

e contro

MIN. GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1757/2002 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, emessa il 22.10.02, depositata il 21/12/2002; R.G.N. 78/a/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2008 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato Stefano DI MEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 dicembre 2002, la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Pisa, dell'1 settembre-19 dicembre 1998, la quale aveva rigettato la domanda di Na. Ma., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incendio, originato da corto circuito prodottosi in una cassetta di derivazione di proprieta' dell'EN., situata nel garage annesso ad un edificio di civile abitazione condotto in locazione dall'attrice (ed adibito a deposito di prodotti per parrucchieri), sul rilievo che - trattandosi di responsabilita' extracontrattuale - doveva considerarsi interamente decorso il termine breve di prescrizione quinquennale.

Avverso tale decisione la Na. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi.

L'EN. resiste con controricorso.

Il Ministero della Giustizia, cui pure e' stato notificato il ricorso per cassazione, non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 1281 cod. civ., in tema di responsabilita' per inadempimento delle obbligazioni e dell'articolo 2946 cod. civ., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La Corte territoriale aveva errato nel qualificare come di natura extracontrattuale la responsabilita' dell'EN., considerato che la scatola di derivazione non era estranea al rapporto di utenza, essendo utilizzata per la distribuzione della energia elettrica allo stabile di cui faceva parte il garage condotto in locazione dalla Na. oltre che altri fabbricati posti piu' a valle.

Con motivazione inadeguata, i giudici di appello avevano affermato che il somministrante e' responsabile, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., solo per i danni cagionati da indebita interruzione o cattiva esecuzione del servizio di erogazione energetica, ma solo quando questi eventi incidano sull'oggetto della prestazione di fornire il bene convenuto.

In realta', la cassetta dove ebbe a svilupparsi l'incendio era collocata nella abitazione della ricorrente, e questa ultima era utente EN. Pertanto, doveva necessariamente concludersi che la cassetta interessava direttamente la unita' immobiliare della ricorrente e che la stessa fosse intimamente collegata alla utenza in atto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli articolo 1803 e 1706 c.c., in tema di contratto di comodato, contratto di deposito ed obblighi del custode.

La Na. era anche diretta depositarla della cassetta interna dalla quale si era sprigionato l'incendio.

Questa cassetta - secondo quanto avevano riconosciuto gli stessi giudici di appello - serviva anche il fabbricato nel quale era situato il garage dato in locazione alla ricorrente, per cui doveva ritenersi che senza questi congegni vi sarebbero state conseguenze negative sulla utenza in atto.

Solo per questo, dunque, avrebbe dovuto ritenersi contrattuale la responsabilita' dell'ente per l'errata o mancata manutenzione della cassetta.

Ma anche nell'ipotesi contraria, il rapporto di deposito o comodato avrebbe dovuto ritenersi teleologicamente collegato al contratto di somministrazione e quindi di natura contrattuale, sia che lo si qualificasse come originato da servitu' coattiva o volontaria ovvero come comodato accessorio alla utenza.

Infatti, non vi era ragione per la quale la utente avrebbe dovuto tenere in casa sua una cassetta elettrica tanto pericolosa, con tutti i rischi ed i pericoli conseguenti, se non per un rapporto contrattuale di comodato o di deposito.

In ogni caso, si era venuta a creare una sorta di contratto misto, in cui le clausole erano rapportabili alla figura tipica del deposito, del quale era applicabile la specifica disciplina.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

La tesi sostenuta dalla ricorrente puo' riassumersi nell'argomento per cui, essendo il congegno, di cui come utente la Na. era depositarla, posto all'interno del garage, collegato al rapporto contrattuale di somministrazione di energia, la responsabilita' della societa' erogatrice della energia elettrica doveva considerarsi di natura contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine ai termini di prescrizione decennale, applicabili al caso di specie.

I giudici di appello hanno premesso che dovevano considerarsi del tutto pacifiche le circostanze temporali che avevano condotto il Tribunale a ritenere prescritto il diritto.

Sulla base della relazione di accertamento tecnico preventivo, acquisita agli atti nel giudizio di primo grado, era risultato che la causa piu' probabile dell'incendio - tra le varie prese in esame - doveva ravvisarsi in un corto circuito sviluppatosi nella casetta di derivazione, di proprieta' dell'EN., posta a monte del contatore di energia elettrica riguardante l'immobile cui apparteneva il fondo locato.

Questa parte della rete di distribuzione doveva - ad avviso della Corte territoriale - essere considerata estranea alla struttura dell'impianto dello stabile e quindi al rapporto derivante dal contratto di somministrazione di energia elettrica.

La responsabilita' dell'EN., quindi, non poteva che essere considerata come di natura extracontrattuale, atteggiandosi come elusione del piu' generale obbligo del "neminem laedere".

Tra l'altro, hanno precisato i giudici di appello - con autonoma "ratio decidendi" (non censurata specificamente dalla ricorrente, la quale ribadisce solo - p. 5 ricorso - di essere utente EN.) - non era neppure stata dimostrata la esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, relativo alla somministrazione dell'energia elettrica all'immobile locato alla Na..

Sotto un ulteriore profilo, la Corte territoriale ha poi aggiunto che non poteva neppure configurarsi nei confronti della originaria attrice un rapporto di deposito relativo alla cassetta di derivazione posta nel garage, considerato che un rapporto del genere potrebbe configurarsi unicamente nei confronti del proprietario del fondo, ovvero essere originato da servitu' coattiva o volontaria.

In ogni caso, l'incendio che aveva interessato tale apparecchiatura restava estraneo all'oggetto della prestazione dedotta in contratto, essendo collocata a monte del contatore per la rilevazione dei consumi.

Neppure questa ultima argomentazione e' sottoposta a specifica censura da parte della ricorrente, la quale si e' limitata a sottolineare che ad altri conduttori dello stesso immobile, che pure ebbero a subire danni a seguito dell'incidente per cui e' causa, l'EN. aveva provveduto a risarcire completamente i danni subiti (p. 4 ricorso).

Si tratta, all'evidenza, di considerazioni prive di qualsiasi rilevanza sul piano strettamente giuridico.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2621 UTENTI