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Perche' sorga la responsabilita' per custodia del depositario non e' richiesta la dimostrazione di uno specifico accordo tra le parti, essendo sufficiente, oltre alla consegna, che il soggetto abbia accettato di tenere il bene presso di se' nell'ambi
Pubblicata il 05/05/2009
Sentenza del 27 marzo 2009, n. 7529)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - Presidente
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24907/2004 proposto da:
C.A.R.M. SAS, in persona del suo legale rappresentante Sig. PO. Ro. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARDANI MAURIZIO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SI. SRL, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Rag. VA. Se. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell'avvocato MAZZETTI FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 566/2004 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, Sezione Prima Civile, emessa il 12/02/2004, depositata il 29/07/2004; R.G.N. 530/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. D'AMICO PAOLO;
udito l'Avvocato DARDANI Maurizio;
udito l'Avvocato Antonino BONGIORNO GALLEGRA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 giugno 1992 la SI. s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari la C.a.r.m. s.a.s. chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito durante le prove in mare di una propria imbarcazione affidata alla stessa C.a.r.m. per lavori di manutenzione.
La C.a.r.m. negava ogni sua responsabilita' per l'evento dannoso; chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicuratrice, La. Fo. As. s.p.a, per essere da quest'ultima garantita in caso di propria soccombenza; proponeva domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati sull'imbarcazione.
La. Fo. As. s.p.a. si costituiva in giudizio escludendo che il comportamento della propria assicurata potesse essere considerato colposo.
Il Tribunale di Chiavari condannava la convenuta al pagamento della somma di lire 220.000.000, oltre accessori, in favore dell'attrice.
Proponeva appello la C.a.r.m. s.a.s..
La Si. s.r.l. chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva appello incidentale.
La corte d'appello di Genova rigettava l'appello principale proposto dalla Ca. , accoglieva l'appello incidentale della Si. e respingeva la domanda riconvenzionale della medesima C.a.r.m. nei confronti della Si. .
Proponeva ricorso per Cassazione la C.a.r.m. con 4 motivi. Resisteva con controricorso la Si. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, che per la loro stretta connessione richiedono una trattazione congiunta, la C.a.r.m. rispettivamente denuncia: 1) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 360 C.P.C., N. 3), CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 2381 C.C. E ARTICOLO 182 C.P.C."; 2) "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 360 C.P.C., N. 3), CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1399 C.C., ARTICOLI 83, 182 E 125 C.P.C.".
La ricorrente ricorda anzitutto che la procura a margine dell'atto di citazione fu rilasciata, per conto della Si. , da tale Va. Se. nella asserita qualita' di amministratore della stessa ma non titolare del relativo incarico. Ne', prosegue la C.a.r.m., varrebbe sostenere che la qualifica di amministratore del Va. era frutto di un mero errore materiale e che lo stesso aveva invece ricevuto i propri poteri rappresentativi da una procura notarile del 7.4.1992, definita "speciale". Quest'ultima infatti era una procura generale, come tale inesistente o, in subordine, nulla perche' rilasciata da un "falsus procurator". Sotto tale profilo la critica della ricorrente si fonda proprio sulla eccessiva ampiezza della procura, in quanto volta a trasferire al Va. , senza alcun limite, l'intero potere direzionale e gestionale della Si. .
Il motivo e' inammissibile e comunque infondato.
In senso contrario rispetto a quanto sostenuto dalla C.a.r.m., la Si. ricorda infatti che la procura de qua non era una procura generale, ma una procura ad negotia e che la giurisprudenza citata dall'appellante e' stata ormai superata da successive decisioni. Sottolinea soprattutto la resistente che le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza, fissate nello statuto e nell'atto costitutivo, cosi' come la eventuale nullita' della procura, avrebbero potuto essere fatte valere, secondo quanto affermato da questa Corte, solo dalla societa' e non da terzi.
Attesa la natura del rapporto organico, infatti, le suddette limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validita' degli atti compiuti dal rappresentante della societa' (Cass. 24/01/2002, n. 809; Cass. 14.11.1991, n. 12.168).
Tale orientamento giurisprudenziale, relativo alla non sindacabilita' del mandato - nella specie conferito dalla societa' al Va. , e' stato condiviso dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova. Poiche' il relativo punto non e' stato oggetto di impugnazione, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato.
Strettamente collegate alle denunce del primo motivo sono quelle del secondo nel quale la C.a.r.m. critica in particolare la sentenza della Corte d'Appello di Genova per aver affermato che la memoria Si. del 10 febbraio 1999, contenente la procura dell'amministratore Ca.Lu. , era idonea ad attribuire ex post validita' giuridica agli atti processuali precedentemente compiuti dal Va. , ivi compreso il rilascio di procura al difensore.
Il motivo dev'essere respinto.
Secondo la nostra Giurisprudenza infatti, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, puo' essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio stesso, con efficacia retroattiva. E tale sanatoria puo' avere ad oggetto tutti gli atti processuali gia' compiuti per effetto della costituzione in giudizio di colui che, dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente, manifesti la volonta', anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare in giudizio la societa', trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi, formali o sostanziali, attinenti a violazione degli articoli 83 e 125 c.p.c., (Cass. 15.9.2008, n. 23670; Cass. Ordinanza n. 18132 del 28.8.2007; Cass. 19.6.2007, n. 14260).
Con il terzo motivo si denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA Al SENSI DELL'ARTICOLO. 360 C.P.C., N. 5) - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 360 C.P.C., N. 3), CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1218 COD. CIV., NONCHE' AGLI ARTICOLI 2727 E 2729 COD. CIV.".
Al paragrafo 4) della motivazione, la sentenza impugnata respinge il motivo d'appello formulato, nel merito, dall'attuale ricorrente ed afferma che non sarebbe stata provata la causa non imputabile, idonea ad escludere l'obbligo di garantire la sicurezza e l'integrita' del natante. A detta della Corte infatti "solo la individuazione delle caratteristiche dell'oggetto e delle modalita' con cui esso e' venuto a contatto con lo scafo potrebbe consentire di pervenire ad una qualificazione della fattispecie" nel senso di escludere un dovere di prevenzione della C.a.r.m. alla stregua dei criteri di diligenza. Invece, proprio il fatto di non essere in grado di indicare la causa dell'urto se non in modo generico, costituisce sintomo dell'omissione di quel grado di diligenza che incombe sul soggetto professionalmente esercente una funzione di gestione della cosa altrui.
Il mancato accertamento della causa "precisa e concreta" del danno rende percio' impossibile affermare, secondo la Corte d'appello, che l'urto con il corpo semisommerso possa qualificarsi come causa non imputabile alla convenuta.
E cio' risulta a suo avviso tanto piu' evidente se si tien conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui si verifico' il sinistro che implicavano una "buona probabilita'" della presenza in mare di tronchi e corpo semisommersi.
A fronte di queste affermazioni della Corte di merito parte ricorrente lamenta invece che il Collegio non ha tenuto in alcuna considerazione la Consulenza tecnica d'ufficio disposta per accertare le cause del sinistro e le conclusioni alle quali la stessa e' pervenuta, versate nella relazione del 25.9.2000 e nel successivo supplemento.
Secondo parte ricorrente proprio attraverso la C.t.u. si e' raggiunta auella prove "la prova della riferibilita' a causa non imputabile all'attuale ricorrente dell'inadempimento dell'obbligazione assunta di garantire la sicurezza della navigazione e l'integrita' del natante". Tale errore della Corte distrettuale e', secondo la C.a.r.m., senz'altro censurabile in Cassazione in quanto non attiene alla libera formazione del convincimento del Giudice di merito, ma integra gli estremi dell'omessa motivazione. Ancora ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello e' poi incorsa in altro errore perche' ha ritenuto che possono integrare il fortuito soltanto quelle situazioni nelle quali la parte sia in grado di identificare positivamente la causa dell'evento dannoso.
Il motivo appena illustrato e' inammissibile. Le ampie considerazioni di parte ricorrente riguardano infatti la dinamica del sinistro, le indagini e la relazione del C.t.u., nonche' e le modalita' di recepimento dei risultati di queste ultime da parte della Corte d'appello: dunque elementi non sindacabili in sede di legittimita', in presenza di una motivazione senz'altro adeguata e priva di errori logici o giuridici. D'altra parte il Giudice di merito deve dare una puntuale ed analitica motivazione del proprio convincimento solo nel caso in cui giunga ad una propria motivazione diversa ed in dissenso rispetto a quella del C.t.u., mentre nel caso di specie tali elementi di contrasto non sono affatto ravvisabili (Cass. 2.2.1982, n. 615; Cass. 15.3.2001, n. 33478).
Va infine rilevato che il punto relativo alla adeguatezza del comportamento della C.a.r.m. rispetto ai parametri di cui all'articolo 1176 c.c., commi 1 e 2, non e' stato oggetto di impugnazione.
Il motivo in esame e' anche infondato.
Come ricorda l'impugnata sentenza, poiche' il rapporto fondamentale inter partes era caratterizzato dal contenuto obbligatorio tipico dell'appalto, integrato da elementi riferibili al contratto di deposito, deve ritenersi che alla C.a.r.m. e' stata trasferita la custodia del natante sino al momento della sua riconsegna al committente, dopo l'adempimento delle necessarie prestazioni. In tal senso si e' gia' orientata del resto questa Corte secondo la quale in caso di deposito, nella specie di un natante per l'esecuzione di alcune riparazioni, si presume che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre e' onere del custode dimostrare come deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene (Cass. 11.6.2008 n. 15490). Ne' perche' sorga la responsabilita' per custodia del depositario e' richiesta la dimostrazione di uno specifico accordo tra le parti, essendo sufficiente, oltre alla consegna, che il soggetto abbia accettato di tenere il bene presso di se' nell'ambito della propria sfera di influenza e di controllo. Cio' ovviamente sino a prova contraria, nel senso che e' onere del soggetto chiamato a rispondere dei danni dimostrare che la consegna si iscrive in un rapporto cui e' estranea la responsabilita' per custodia, ad esempio perche' si tratta di mera locazione di spazi, come in relazione all'offerta di servizi portuali nel contratto di ormeggio (Cass. 21.10.1994 n. 8657; Cass. 2.8.2000 n. 10118; Cass. 11.6.08 n. 15).
E' inoltre da escludere che l'urto con un corpo semisommerso potesse avere le caratteristiche di straordinarieta', imprevedibilita' ed inevitabilita' tipiche del fortuito stesso, soprattutto se si tien conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui la barca si trovo' a navigare e delle mareggiate dei giorni prcedenti; ne' tale urto, per le medesime ragioni, poteva ritenersi dotato di efficienza causale autonoma. Non era infine ammissibile la prova per presunzioni ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c..
Con il quarto mezzo la C.a.r.m. denuncia infine "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 360 C.P.C., N. 3), CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1227 C.C.".
In via subordinata, per l'ipotesi di reiezione dei precedenti mezzi di impugnazione, parte ricorrente censura la sentenza nel capo relativo all'accoglimento dell'appello incidentale Si. .
La Corte territoriale ha al riguardo affermato che se Si. avesse ricoverato altrove il natante, i relativi costi sarebbero dovuti essere sopportati dalla C.a.r.m. quale ulteriore componente del danno risarcibile eziologicamente riconducibile al sinistro originario.
Secondo la C.a.r.m., invece, deve negarsi che la Si. avrebbe dovuto ricoverare l'imbarcazione presso la stessa C.a.r.m. o altrove. Al contrario, avrebbe dovuto riprenderla, ripararla ed utilizzarla, oppure venderla a terzi. In conclusione, sarebbe errato imputare alla ricorrente anche i costi di custodia dell'imbarcazione.
Anche quest'ultimo motivo deve essere respinto.
Come ha osservato la Corte di merito il natante era rimasto presso il cantiere a causa del sequestro operato nel quadro del procedimento penale e per tutto il tempo necessario per l'accertamento della responsabilita'. Inoltre, fu la stessa C.a.r.m. a rifiutare la restituzione del relitto adducendo di esercitare il diritto di ritenzione.
Alla luce di tali ragioni deve percio' ritenersi fondata la soluzione adottata sul punto dalla Corte d'Appello di Genova e respingersi l'ultimo mezzo d' impugnazione.
Il rigetto di tutti i motivi sin qui esaminati comporta il rigetto del ricorso mentre per le spese si decide come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 10.100,00, di cui euro 100,00, per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.