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Responsabilità dell'ente ospedaliero per i danni da trasfusione di sangue infetto
Pubblicata il 12/07/2010
Cass. civ. Sez. III, 20-04-2010, n. 9315
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In epoca antecedente l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 531 del 1987 - che ha stabilito l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l'assenza del virus HIV - l'attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità; ne consegue che incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che - in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava - abbia eseguito una trasfusione di sangue, non testato almeno per il virus dell'epatite B, a causa della quale il paziente abbia contratto il virus dell'AIDS e sia, di conseguenza, deceduto. (Principio affermato in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1984, che il giudice di merito aveva accertato non essere necessaria, rispetto alla quale il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso ove correttamente informato). (Rigetta, App. Brescia, 05/04/2005)
Cass. civ. Sez. III, 20-04-2010, n. 9315