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Risarcimento danni per rapina di beni custoditi nella cassetta di sicurezza

In tema di locazione di cassette di sicurezza la clausola predisposta a stampa tra le condizioni generali che - in aggiunta a quanto risulta dagli accordi particolari e specifici - limiti a una determinata somma, di importo relativamente modesto, la responsabilità della banca, per la perdita dei valori depositati integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all'entità del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: obbligo che è da ritenere svincolato dal valore degli oggetti depositati, in virtù della segretezza garantita alle operazioni dell'utente. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 novembre 2008, n. 28067)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente

Dott. MAZZA Fabio - Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 21796/2004 proposto da:

BR. MA., LE. MA. PI., AP. PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO ALFREDO C/0 ST LIBERATI D'AMORE, rappresentati e difesi dagli avvocati APUZZO PAOLO, DEL VECCHIO FRANCESCO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BA. DI. RO. s.p.a.;

- intimata -

sul ricorso 23905/2004 proposto da:

BA. DI. RO. SPA, gia' denominata MI. FI. SpA, ora CA. SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato PROTO PISANI NICOLA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BR. MA., LE. MA. PI., AP. PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato ST LIBERATI & D'AMORE, rappresentati e difesi dagli avvocati DEL VECCHIO FRANCESCO, APUZZO PAOLO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1917/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, terza sezione civile, emessa il 27/05/2004, depositata l'8/06/2004, R.G.4117/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2008 dal Consigliere Dott.ssa LANZILLO Raffaella;

udito l'Avvocato PROTO PISANI Nicola;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.3.1996 i coniugi BR. Ma. e LE.Ma. Pi. hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la Ba. di. Ro., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della rapina ad opera di ignoti di tutti i preziosi custoditi in una cassetta di sicurezza ad essi cointestata, rapina verificatasi il (OMESSO), presso una filiale di (OMESSO) della convenuta.

La Ba. di. Ro. ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 5949 del 2002 il Tribunale di Napoli ha condannato la Ba. di. Ro. a pagare euro 365.399,19, oltre interessi e spese di causa, in rimborso del valore degli oggetti trafugati.

Su appello principale della Banca e incidentale dei danneggiati, la Corte di appello di Napoli - con sentenza 27 maggio - 8 giugno 2004 n. 1917 - in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, condannando i coniugi Br. alla restituzione delle somme percepite per effetto della sentenza di primo grado.

Con atto notificato il 29.9.2004 i coniugi Br. - Le. hanno proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi.

La Ba. di. Ro. resiste con controricorso, proponendo a sua volta cinque motivi di ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 c.p.c.)

2.- La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte relativa all'accertamento della responsabilita' della Banca per colposa negligenza nella custodia dei locali, e ha rigettato l'eccezione della banca medesima secondo cui apposita clausola del contratto di locazione della cassetta di sicurezza limitava alla somma di lire 1.000.000 (successivamente aumentata a lire 10.000.000) il valore di cui la locatrice si impegnava a rispondere, imponendo cosi' ai clienti di non depositare valori eccedenti questo limite.

La Corte ha ritenuto nulla la suddetta clausola, perche' limitativa della responsabilita', ai sensi dell'articolo 1229 c.c., e ha ritenuto che la clausola abbia carattere abusivo o vessatorio e sia da ritenere comunque inefficace, nei rapporti fra professionisti e consumatori, ai sensi dell'articolo 1469 bis c.c. e articolo 1469 quinquies c.c., punto 2.

Ha pero' respinto la domanda di risarcimento dei danni, con la motivazione che i danneggiati non hanno fornito la prova specifica del danno subito: in particolare, non hanno dimostrato che la cassetta di sicurezza contenesse tutti gli oggetti da essi elencati, dovendosi negare valore probatorio sia alla denuncia presentata ai Carabinieri, perche' fondata sulle dichiarazioni delle stesse parti interessate, sia alle deposizioni testimoniali, non avendo i testi potuto confermare di avere preso visione del contenuto della cassetta alla data del furto.

3.- E' pregiudiziale l'esame dei primi tre motivi del ricorso incidentale, che attengono al problema della responsabilita'.

3.1.- Con il primo motivo, deducendo violazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, articolo 11, dell'articolo 1469 quinquies c.c. e di tutto il capo 14 bis c.c., la Ba. di. Ro. assume che erroneamente la Corte di appello ha richiamato le norme sui contratti dei consumatori, che sarebbero inapplicabili al caso di specie, perche' introdotte con Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (articolo 25), approvata in data successiva a quella in cui si e' verificata la rapina ((OMESSO)).

3.2.- Con il secondo motivo lamenta la violazione degli articolo 132 c.p.c.; Legge 27 agosto 1990, n. 241, articolo 3; Legge 27 luglio 2000, articolo 7, per avere la Corte di appello affidato la motivazione al mero richiamo di altra decisione, impedendo cosi' alle parti di individuare la ratio decidendi e di controllarne la logica.

4.- I due motivi sono inammissibili, perche' ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata, che appare sorretto dalle altre argomentazioni esposte nella motivazione.

E' noto che, quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse "rationes decidendi", idonee a giustificarne autonomamente le statuizioni, l'impugnazione rivolta contro una sola di esse e' da ritenere inammissibile, poiche' non consente di annullare la sentenza impugnata, la cui decisione appare sorretta dall'ulteriore motivazione (Cass. civ. Sez. Un. 8 agosto 2000 n. 16602; Cass. civ. Sez. 3, 5 giugno 2007 n. 13070, fra le altre).

La clausola in oggetto, prima ancora che vessatoria, e' stata ritenuta nulla perche' limitativa della responsabilita', ai sensi dell'articolo 1229 c.c..

L'eventuale accoglimento del motivo di ricorso non varrebbe quindi a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata.

Ininfluente e' anche il richiamo ad altra decisione, essendo stati ampiamente esposti - e risultando perfettamente controllabili - gli argomenti in base ai quali la Corte di appello ha motivato la sua decisione.

5.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'errata applicazione delle norme "in tema di contratti a prestazioni corrispettive, sinallagma, sinallagma generico, sinallagma funzionale, equivalenza delle prestazioni, causa, contratti bilaterali, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3", per il fatto che il contratto relativo alla cassetta di sicurezza in oggetto subordinava la responsabilita' per la perdita degli oggetti di valore superiore a lire 10.000.000 alla stipulazione da parte della banca di apposita assicurazione, che i depositanti avrebbero dovuto richiedere, pagando una somma aggiuntiva in rimborso della relativa spesa, somma determinata in misura proporzionalmente crescente con il crescere dei valori depositati, fino alla copertura assicurativa massima di lire 200 milioni.

I coniugi Br. avevano corrisposto solo il corrispettivo minimo e pertanto non avevano il diritto di rivalersi per un importo superiore a lire 10.000.000.

Erroneamente la Corte di appello avrebbe qualificato la suddetta clausola come limitativa della responsabilita', in quanto essa in realta' manifestava le condizioni economiche alle quali la Banca era disposta ad assumere la responsabilita' per custodia, quindi atteneva alla determinazione dell'oggetto del contratto ed alla prestazione che la banca aveva assunto a proprio carico, in relazione all'entita' della prestazione corrispettiva.

Nell'ultima memoria difensiva la ricorrente incidentale ha ribadito che il contratto concluso con i coniugi Br. comprendeva nella sostanza due diverse pattuizioni: una avente ad oggetto l'assunzione dell'obbligo di custodia sulla base del canone minimo; l'altra l'obbligo della banca di procedere all'assicurazione dei valori depositati, dietro versamento del corrispettivo aggiuntivo.

La limitazione della responsabilita' troverebbe giustificazione, pertanto, nel peculiare rapporto economico fra prestazione e controprestazione, che e' parte dell'oggetto del contratto ed esprime i rischi che ognuna delle parti e' disposta ad assumere, in relazione all'entita' del corrispettivo. Non manifesta, invece, la disciplina del rapporto nel caso di inadempimento ed il limite alla responsabilita' per danni, di cui all'articolo 1229 c.c..

Soggiunge la ricorrente che la distinzione fra clausole limitative della responsabilita' e clausole che identificano l'oggetto del contratto va compiuta caso per caso, tenendo conto delle peculiarita' della fattispecie, e che non puo' automaticamente applicarsi al caso in esame la giurisprudenza elaborata con riferimento ad altri casi; questa medesima Corte di cassazione ha affermato - con sentenza 21 maggio 2008 n. 13051 - che non e' piu' possibile oggi parlare di norme bancarie uniformi, in quanto i testi predisposti dall'ABI sono spesso modificati e adattati dagli istituti bancari, in relazione alle esigenze dei singoli rapporti.

5.1.- La tesi della ricorrente e' bene argomentata e meritevole di attenta considerazione, ma non puo' essere accolta. Va condiviso il principio (peraltro sempre applicabile) secondo cui il problema in esame non puo' ritenersi automaticamente risolto a priori, sulla base dei precedenti giurisprudenziali, ma occorre verificarne la conformita' rispetto alle fattispecie oggetto dei casi gia' decisi. Sotto questo profilo, tuttavia, le censure della ricorrente appaiono inammissibili perche' investono la ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di merito (modalita' secondo cui e' avvenuta la conclusione del contratto e natura degli obblighi assunti dalle parti), nonche' l'interpretazione da attribuirsi al contratto ed alle sue singole clausole, questioni che attengono al merito della vertenza e che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimita', se non sotto il profilo del vizio di motivazione, o della violazione delle norme che regolano l'interpretazione (articolo 1362 c.c. e segg.).

Nella specie sarebbe indubbiamente rilevante stabilire se - in sede di conclusione del contratto - era stata effettivamente proposta dalla banca ai clienti l'alternativa fra diverse, possibili regolamentazioni del rapporto; se le parti erano state poste in condizione di scegliere quale importo pagare, con la piena consapevolezza dei rischi insiti nella scelta del prezzo minore; se la scelta della soluzione preferita facesse parte delle condizioni particolari del contratto, o se i limiti ai valori garantiti fossero contenuti solo nelle condizioni generali, fra le numerose clausole predisposte a stampa che il contraente aderente non puo' modificare (o ritiene di non poter modificare) e che normalmente attengono alla disciplina del rapporto.

Tali questioni e accertamenti in fatto non risultano essere stati proposti ed esperiti nelle competenti sedi di merito e la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione sul presupposto che la clausola limitativa della responsabilita' della banca, per i valori superiori all'importo minimo, fosse inclusa fra le condizioni generali di contratto, nell'ambito della disciplina dei relativi effetti, e formulata nei termini di cui ai casi decisi dalla giurisprudenza in materia.

Solo entro questi limiti, quindi, la questione puo' essere presa in esame e, sotto questo profilo, la Corte di appello ha correttamente ritenuto, sulla traccia della costante giurisprudenza di questa Corte, che la clausola predisposta a stampa fra le condizioni generali che - in aggiunta a quanto risulta dagli accordi particolari e specifici limiti ad una determinata somma, di importo relativamente modesto, la responsabilita' della banca per la perdita dei valori depositati integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all'entita' del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: obbligo che e' da ritenere svincolato dal valore degli oggetti depositati, in virtu' della segretezza garantita alle operazioni dell'utente (Cass. civ. Sez. Un. 1 luglio 1994 n. 6225; Cass. civ. Sez. 3, 10 febbraio 1998 n. 1355; Cass. civ., Sez. 1, 29 luglio 2004 n. 14462).

La citata giurisprudenza richiama, cioe', l'indivisibilita' del dovere di custodia gravante sulla banca, dovere che deve essere adempiuto con la massima diligenza, qualunque sia il contenuto delle cassette di sicurezza e qualunque sia l'entita' dei valori depositati.

Cio' consente di individuare anche i limiti entro i quali potrebbe essere consentito alle parti di derogare alla suddetta disciplina, riassorbendo nell'ambito dell'oggetto del contratto e degli accordi relativi al rapporto economico fra prestazione e controprestazione la regolamentazione della responsabilita' della banca, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente.

Ed invero, la libera determinazione dell'oggetto del contratto e dei rischi economici che ognuna delle parti e' disposta ad assumere trova un limite nei principi inderogabili di legge e nel modo in cui essi si esprimono negli schemi contrattuali, tipici o atipici, che le parti decidano di adottare.

Nell'ambito di un contratto di assicurazione, e' indubbio che l'assicuratore potrebbe a suo piacere delimitare il massimale del rischio assicurato (come normalmente avviene), in quanto la probabilita' del verificarsi del sinistro non dipende in alcun modo dal suo comportamento, sicche' l'affidabilita' e la propensione ad adempiere dell'assicuratore rimangono esterne e indipendenti rispetto alla delimitazione del rischio.

Per contro, nei contratti che - come la locazione di cassette di sicurezza - impongano al contraente un dovere di custodia, il rischio di danni dipendenti da furto o rapina e' in larga misura condizionato dal comportamento del custode e dalla diligenza da lui posta nell'adempiere ai suoi doveri, nel senso che la minore esposizione a responsabilita' potrebbe determinare una minore propensione ad affrontare i costi necessari a ridurre al minimo i rischi di furto o di rapina.

Il fatto di ammettere la limitazione della responsabilita' per danni della banca, anche nel caso di violazione del dovere di custodia per dolo o colpa grave, tramite un accordo contrattuale che includa nell'oggetto del contratto l'entita' dei rischi di cui la banca e' disposta a rispondere, comporterebbe nella sostanza ammettere che l'obbligato possa in certa misura sottrarsi alla responsabilita' per custodia, anche quando il sinistro sia addebitabile a fatto proprio; cioe' permettere che il custode possa non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio.

Questo principio - cioe' la tendenziale inammissibilita' che il contraente si esoneri da responsabilita' per fatto proprio - va tenuto presente fra gli indici interpretativi in base ai quali va individuata la distinzione fra clausole che lecitamente determinano l'oggetto del contratto ed il rapporto economico fra le prestazioni, e clausole derogative delle norme sulla responsabilita' per inadempimento e per danni, di cui all'articolo 1229 c.c..

La soluzione giurisprudenziale in vigore opera nel senso di sollecitare la prestazione, da parte della Banca, del piu' alto grado possibile di diligenza nell'esercizio della custodia, sulla base del corrispettivo minimo richiesto alla clientela per la locazione delle cassette di sicurezza.

Nella fissazione del corrispettivo minimo potra' l'impresa effettuare i suoi calcoli e garantirsi l'adeguata remunerazione del servizio. La limitazione della responsabilita' in relazione al singolo evento dannoso, anche nel caso di dolo o colpa grave, avrebbe l'effetto di trasferire indebitamente e casualmente sui singoli utenti di volta in volta danneggiati i costi provocati dalla negligenza nella custodia. Giustamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato la nullita' della clausola in oggetto.

6.- Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli articoli 1226, 2697, 2698, 2727 e 2729 c.c.., e articolo 240 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, i coniugi Br. - Le. lamentano che la Corte di appello non abbia tornito conto di tutti gli elementi di prova del contenuto della cassetta di sicurezza, da essi dedotti in aggiunta alla denuncia ai carabinieri.

La Corte non avrebbe tenuto conto, in particolare, del fatto che le dichiarazioni dei danneggiati sono state confermate dalle deposizioni testimoniali; del fatto che essi risiedevano nello stesso palazzo ove si trova la filiale della Banca, della quale erano clienti da anni; sicche' e' da presumere che depositassero nella cassetta di sicurezza tutti i preziosi che possedevano; che pertanto ricorrevano indizi gravi, precisi e concordanti circa l'effettiva esistenza del danno; che il ricorso alle presunzioni deve essere ritenuto ammissibile nella materia in oggetto (Cass. n. 1375 del 1982) e che essi avevano anche chiesto che fosse loro deferito giuramento estimatorio, mezzo che la Corte di appello ha ingiustificatamente rifiutato di ammettere.

8.- Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, affermano di avere dimostrato, tramite i testi escussi nella udienza del 1.4.1998, di essere proprietari dei gioielli che assumono di avere depositato nella cassetta di sicurezza; che la Banca non ha messo in dubbio che la circostanza sia compatibile con le loro condizioni economiche; che non si puo' esigere la prova diretta, rigorosa e specifica del contenuto di una cassetta di sicurezza, considerata la riservatezza che circonda tal genere di rapporti.

Illegittimamente, infine, la Corte di appello avrebbe disatteso le deposizioni testimoniali dei loro figli, i quali hanno dichiarato di essere certi che tutti gli oggetti elencati fossero nella cassetta di sicurezza, perche' erano soliti accompagnare i genitori nelle operazioni di deposito e prelievo.

9.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perche' connessi, sono fondati.

La Corte di appello, dopo avere premesso che la prova rigorosa, circostanziata e precisa del contenuto della cassetta di sicurezza puo' essere fornita solo dai titolari della cassetta medesima, data la riservatezza che caratterizza il rapporto, ha poi contraddittoriamente negato ogni attendibilita' alle attestazioni dei titolari stessi e dei loro familiari, perche' parti interessate, senza prendere affatto in esame gli elementi indiziari da essi forniti a conferma di quanto affermato. La Corte di appello avrebbe dovuto verificare se, al di la' della prova storica circa il contenuto della cassetta, gli elementi acquisiti al giudizio consentissero di ritenere raggiunta quanto meno la prova indiretta del danno, cioe' del fatto che, se non tutti, almeno parte dei gioielli reclamati dai ricorrenti dovevano trovarsi nella cassetta, al momento della rapina.

In presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualita' e del valore dei singoli oggetti trafugati; della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati; delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio in contrario - quali il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziosi, ecc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, e' da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali e' estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica.

Ne' appare giustificato il diniego di ogni attendibilita' ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari, considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza.

Fondata e' anche la doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata ammissione, senza motivazione alcuna, del giuramento suppletorio da loro richiesto, dovendosi ritenere sufficiente al fine di ammettere tale mezzo una semipiena probatio, purche' fondata su circostanze significative (Cass. civ. Sez. Un., 1 luglio 1994 n. 6225).

E' appena il caso di aggiungere che, nel caso di specie, il mancato ricorso alle presunzioni in favore dei danneggiati manifesta (contraddittoriamente) l'adesione del giudicante ad altra e ben piu' improbabile presunzione in favore della controparte, cioe' a quella che la cassetta di sicurezza fosse del tutto vuota. Laddove la stessa Banca si e' mostrata disposta a riconoscere ai ricorrenti il diritto al rimborso quanto meno di una somma minima.

La sentenza impugnata deve essere per questa parte annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perche' valuti se ricorrano gli estremi per ritenere dimostrati, in tutto o in parte, i danni lamentati dai ricorrenti, tramite il ricorso alla prova per presunzioni, e se sia possibile cosi' procedere alla liquidazione in via equitativa della somma dovuta in risarcimento.

10.- Il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale, che attengono alla pronuncia sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado, risultano assorbiti.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi. Rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri. Accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

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