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Se il volo viene cancellato, anche per motivi tecnici, è necessario erogare l’indennizzo in favore dei passeggeri

La cancellazione del volo anche se per motivi tecnici obbliga la compagnia al risarcimento del danno a favore dei passeggeri.
Per potersi liberare da tale resposabilità la compagnia aerea deve provare di aver posto in essere tutte le misure idonee tecnicamente ed economicamente sopportabili. (Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 22.12.2008 n° C-549/07)



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Corte di Giustizia Europea

Sezione IV

Sentenza 22 dicembre 2008, C-549/07

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien - Austria) - Friederike Wallentin-Hermann / Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA

(Causa C-549/07) 1

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo - Esonero dall'obbligo di compensazione - Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Friederike Wallentin-Hermann

Convenuta: Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Handelsgericht Wien - Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Nozioni di "circostanze eccezionali" e di "misure del caso" - Cancellazione del volo per un guasto al reattore - Tasso di cancellazioni dovute a guasti tecnici molto superiore a quello delle altre compagnie aeree

Dispositivo

L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno "circostanze eccezionali" a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato "tutte le misure del caso" ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento.

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1 - GU C 64 dell'8.3.2008.

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