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Se il volo viene cancellato, anche per motivi tecnici, è necessario erogare l’indennizzo in favore dei passeggeri
Pubblicata il 06/10/2009
Per potersi liberare da tale resposabilità la compagnia aerea deve provare di aver posto in essere tutte le misure idonee tecnicamente ed economicamente sopportabili. (Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 22.12.2008 n° C-549/07)
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Sezione IV
Sentenza 22 dicembre 2008, C-549/07
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien - Austria) - Friederike Wallentin-Hermann / Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA
(Causa C-549/07) 1
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo - Esonero dall'obbligo di compensazione - Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Friederike Wallentin-Hermann
Convenuta: Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Handelsgericht Wien - Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) - Nozioni di "circostanze eccezionali" e di "misure del caso" - Cancellazione del volo per un guasto al reattore - Tasso di cancellazioni dovute a guasti tecnici molto superiore a quello delle altre compagnie aeree
Dispositivo
L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.
La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno "circostanze eccezionali" a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.
La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato "tutte le misure del caso" ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento.
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1 - GU C 64 dell'8.3.2008.