Si configura il reato di concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista
Pubblicata il 18/09/2012
L'apposizione di un sondino naso-gastrico - quale presidio terapeutico indispensabile -, l'omesso differimento dell'intervento chirurgico e la mancanza di altri accorgimenti atti ad evitare l'ingestione di materiale gastro-enterico determinavano la responsabilità del chirurgo per omissione, anche delle attività più propriamente riconducibili alle competenze del medico anestesista.
Si configura il reato di concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista. Vige infatti l'obbligo del controllo preventivo da parte del primario chirurgo al quale resta, nel dubbio, la facoltà di rinviare l'intervento se il malato non corre un pericolo immediato di vita.
Corte di Cassazione, civile, Sentenza 3 settembre 2012, n. 33615
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L’apposizione di un sondino naso-gastrico – quale presidio terapeutico indispensabile -, l’omesso differimento dell’intervento chirurgico e la mancanza di altri accorgimenti atti ad evitare l’ingestione di materiale gastro-enterico determinavano la responsabilità del chirurgo per omissione, anche delle attività più propriamente riconducibili alle competenze del medico anestesista.
Si configura il reato di concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista. Vige infatti l'obbligo del controllo preventivo da parte del primario chirurgo al quale resta, nel dubbio, la facoltà di rinviare l'intervento se il malato non corre un pericolo immediato di vita.