Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Sull'aggravente in caso di furto di bagagli nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 625, n. 6, del Cp, relativa alla commissione del fatto sul bagaglio dei viaggiatori avvenuto, tra l'altro, nelle stazioni ferroviarie o negli scali aeroportuali, il termine «stazione» o «scalo» indica un concetto che si estende, da genus ad speciem, a tutte le installazioni e aree, locali di transito o di sosta, uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e a quant'altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che ivi si recano con i propri bagagli. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 25 settembre 2006, n. 31557)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORELLI FRANCESCO - PRESIDENTE

1. Dott. CONZATTI ALESSANDRO - CONSIGLIERE

2. Dott. CARMENINI SECONDO "

3. Dott. PAGANO FILIBERTO "

4. Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Sg. Gi. N. IL (...)

avverso SENTENZA del 04/04/2003 Corte Appello di Milano

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Conazzati Alessandro

udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto, in fatto e in diritto.

Sg.Gi., ritenuto colpevole dei delitti di tentato furto aggravato di un borsone di proprietà del cittadino americano Jo.Ch.Jr. Ga. nell'ambito dell'aeroporto internazionale di Ma. (capo A- artt. 56, 624, 625 n. 6, 99 c.p.), di ricettazione di patente di patente di guida e falsità materiale commessa da privato (B- artt. 81 cpv. 648, 482, 477, 99 c.p., in So.Lo. il 26.10.00) e condannato con sentenza 11.04.02 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, alla pena di mesi 9 di reclusione euro 200,00 di multa per il reato sub A, di mesi 11 di reclusione euro 600,00 euro multa per il reato sub B, ricorre per l'annullamento della sentenza 04.04.03 della Corte di Appello di Milano, confermativa della sentenza di primo grado, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b) c.p. p. in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. (per la quale si procede di ufficio, non essendo stata sporta querela) che prevede l'ipotesi del fatto "commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande".

Sostiene il ricorrente, il quale riconosce che il fatto è avvenuto ai danni di un viaggiatore e che ha avuto oggetto il bagaglio di costui, che il tentativo di furto è avvenuto in un luogo diverso rispetto a quello contestato e ai luoghi indicati nella norma, vale a dire non nello scalo o stazione aeroportuale, ma nell'ufficio dell'agenzia "He.Au." che, seppure collocato all'interno della struttura aeroportuale di Ma., è dipendente rispetto alla stessa per le sue caratteristiche strutturali e funzionali (è pacifico il dato che gli uffici della He. sono separati dal resto dell'area da un apposito ingresso, attraverso il quale "si entra e si esce").

Premettendo che la "ratio" della norma è riferita alla maggiore difficoltà per il viaggiatore di esercitare un controllo sul bagaglio, a causa dei sovraffollamento tipico delle stazioni, tale interesse viene meno allorché il viaggiatore e il suo bagaglio si trovano in un luogo delimitato, seppure interno alla stazione" perché il controllo sulla "res" in uno spazio ristretto è logicamente più agevole rispetto a quello in cui si muove la massa dei viaggiatori.

In secondo luogo il ricorrente sostiene l'inconferenza del ragionamento del giudice di merito, che attribuisce rilevanza ai fatto che lo Sg. si è dato alla fuga all'interno dell'aerostazione, inseguito da agenti di polizia, durante la quale ha abbandonato il bagaglio (un borsone) prima sottratto, dovendosi considerare ai fini dell'aggravante in parola il solo momento iniziale della
condotta.

I motivi sono manifestamente infondati.

Il primo, perché si basa su una supposizione che non trova alcun riscontro nella norma in esame, dove non è affatto prevista la condizione di affollamento dei luoghi sottoposti alla specifica tutela penale.

II secondo, perché presuppone che il tentativo di furto sia avvenuto in un locale diverso da quelli sottoposti alla specifica tutela in esame, sulla base di una interpretazione restrittiva della norma che non può essere condivisa.

La tesi difensiva, che l'azione commessa in un luogo fisicamente separato, seppure interno ad uno dei luoghi specificati dal n. 6 dell'art. 625 c.p., non è compresa nella norma, non è parimenti riscontrabile nella fattispecie in esame.

Deve stabilirsi che, nell'aggravante del furto di cui all'art. 625 n. 6 1 c.p., il termine "stazione" (o scalo, come definito l'aeroporto
dal giudice di appello), indica un concetto che si estende, da "genus ad speciem", a tutte le istallazioni e aree, locali di transito
o di sosta, uffici e attrezzature adibite a servizi ausiliari e quant'altro esistente ricollegabile al viaggio delle persone che colà
si recano con i propri bagagli.

Il ricorso è, in definitiva, inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma,
equitativamente liquidata, di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delie spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 924 UTENTI